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ITALIANI ALL’ESTERO: CHI SONO I NON RESIDENTI

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Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare

le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza .

Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dal territorio nazionale per più

di un anno devono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente (se residenti precedentemente in Italia) e conseguentemente il trasferimento nell’Anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio, entro tre mesi dall’arrivo nel paese estero (Legge n. 470/88).

Sono previste alcune eccezioni:

– trasferimento temporaneo, di durata non superiore all’anno;

– dipendenti dello Stato inviati all’estero per motivi di servizio.

Tuttavia, si considerano “residenti”, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle

anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale

privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 .

I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati ,

nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, devono essere pronti a

fornire la prova del reale trasferimento all’estero. Sono tenuti a dimostrare che in Italia non

hanno né la dimora abituale né il complesso dei rapporti riguardanti sia gli affari che gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, anche a quelli familiari, sociali e morali). Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità.

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