BUCCHINO (PD): L’ACCORDO FISCALE CON IL CANADA ENTRA IN VIGORE MA PER LE PENSIONI I PROBLEMI RIMANGONO

Con lo scambio degli strumenti di ratifica avvenuto venerdì 25 novembre, è entrata finalmente in vigore la Convenzione tra Italia e Canada contro le doppie imposizioni fiscali sui redditi. E’ stato l'ambasciatore del Canada in Italia, James Fox, a depositare nelle mani del Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati del ministero degli Esteri, Giorgio Marrapodi, lo strumento di ratifica della Convenzione. La convenzione era stata approvata dal Parlamento italiano lo scorso aprile, ma come previsto dall’articolo 28 della stessa, l’effettiva entrata in vigore era subordinata alla procedura amministrativa dello scambio degli strumenti di ratifica parlamentare (è tuttavia opportuno sottolineare che il Canada – Paese molto serio nel rispetto degli obblighi internazionali – aveva ratificato la convenzione circa dieci anni orsono).
Le disposizioni della convenzione hanno efficacia retroattiva e si applicheranno per quanto riguarda l’Italia ai redditi realizzati nei periodi di imposta che è iniziato il 1° gennaio 2011.
Una retroattività più estesa si applicherà invece alle disposizioni relative ai contrattisti previste dal comma 2 dell’articolo 19 della nuova Convenzione, che avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2008. Come è noto l’accordo dovrebbe risolvere definitivamente le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati contraenti relative al personale a contratto in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada, personale che a causa della confusione interpretativa della precedente convenzione era stato messo nell’imbarazzante e penalizzante situazione di “evasore fiscale” di fronte all’erario canadese. In sostanza nel nuovo accordo è stata chiarita la situazione fiscale dei contrattisti con doppia nazionalità o cittadini dello Stato erogatore e residenti nell’altro Stato e ribadita in maniera finalmente chiara la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale.
Una grande confusione purtroppo riguarda ancora il capitolo delle pensioni (si ricorda che l’Inps paga in Canada oltre 65.000 pensioni): il nuovo accordo stabilisce, per sommi capi, che le pensioni private (come ad esempio quelle dell’INPS) sono di norma imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, mentre invece le pensioni italiane degli ex dipendenti pubblici residenti in Canada sono imponibili solo in Italia (come ad esempio le pensioni dell’Inpdap). Si deve rilevare con preoccupazione che è prevista tuttavia, e purtroppo, la possibilità che le pensioni dell’Inps siano tassate – con una complessa modalità – oltre che dallo Stato di residenza (il Canada) anche dallo Stato italiano (è stato inoltre introdotto un elemento di confusione, nel Protocollo aggiuntivo, con la definizione del termine “sicurezza sociale” che viene delimitato alle prestazioni non contributive che possono essere tassate solo dal Paese erogatore, mentre nell’accordo amichevole con la Francia era stato esteso a tutti i tipi di pensione contributivi). Si tratta di un serio problema e di un limite dell’accordo perché continuerà così ad innescarsi nel caso di tassazione concorrente l’odioso e farraginoso procedimento per il credito di imposta e in alcuni casi addirittura di tassazione concorrente non recuperabile. Si auspica quindi che in un prossimo futuro, magari con un semplice scambio di note, possa essere eliminato il meccanismo della tassazione concorrente che gli accordi contro le doppie imposizioni dovrebbero appunto abolire e che invece è ancora prevista da importanti accordi come quelli con il Canada, il Brasile, la Francia, la Svezia, il Lussemburgo. Si precisa, infine, che se le disposizioni della cessanda convenzione dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli effetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all’ultimo giorno dell’anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione.

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