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NON DIAMO SEMPRE COLPA AI GIUDICI

“Nel caso della povera ragazza inglese Meredith, a mio avviso c’e’ un solo colpevole: La polizia giudiziaria e prima ancora di riformare la magistratura, bisognerebbe riformare la piattaforma di partena, ossia la polizia giudiziaria’ Piu mezzi, piu’ tecnica, piu’ formazione; per ottenere piu’ professionalita’. Una cosa non bisogna mai fare in questi casi, mischiare la politica con la giustizia come sta avvenendo in Italia, onde evitare l’ effetto boomerang”[ gonnella]

LE INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
: dopo aver acquisito la notizia di reato e averla comunicata al P.M., la P.G., prima ancora che il P.M. assuma la direzione delle indagini, compie di propria iniziativa atti di indagine preliminare (art. 348 c.p.p.) quali:
– ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato;
– conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
– ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
– compimento degli atti urgenti.
A tale scopo la P.G. compie sia un’attività formale d’indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un’attività informale, costituita da atti non implicanti l’esercizio di poteri autoritativi.
Appartengono al novero delle attività formali d’indagine:
– l’identificazione della persona indagata e di quelle informate dei fatti, che può essere compiuta “eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti” (art. 349 c.p.p.);
– l’accompagnamento nei propri uffici delle persone che rifiutino di farsi identificare ovvero forniscano generalità o documenti di identificazione che si ritengono falsi (art. 349 c.p.p.) per un tempo non superiore alle 12 ore o 24 nel caso di identificazione complessa;
– l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata a condizione che quest’ultima non si trovi in stato di arresto o fermo e che il suo difensore sia presente (art. 350 c.p.p.). Tali informazioni hanno valenza investigativa e non possono essere preordinate a costituire prova;
– l’assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata anche se non in stato di libertà e in assenza del difensore. Di tali notizie, utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini, “è vietata ogni documentazione e utilizzazione” (art. 350 c.p.p.);
– la ricezione di dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p.) dalla persona indagataanche se non in stato di libertà e in assenza del difensore. Tali informazioni sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale come fonti di prova, ma solo dopo le contestazioni;
– l’assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti (art. 351 c.p.p.) che devono essere verbalizzate ed acquisite al fascicolo del P.M.. Tali informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione come prova della credibilità;
– l’assunzione di sommarie informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede (art. 351 c.p.p.) purché assistite da un difensore. Tali informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione come prova della credibilità;
– la perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.) alla quale la P.G. può procedere su delega del P.M. o di propria iniziativa in caso di flagranza di reato o di evasione quando sussiste il “fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso”. Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la P.G. agisca di propria iniziativa il verbale di perquisizione va convalidato entro 48 ore dal P.M.;
– l’acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.) da trasmettere al P.M. perché proceda al loro sequestro. Se la P.G. “ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo (…) informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro” la P.G., in caso di urgenza, ordina a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro. “Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati”;
– l’ispezione e il sequestro (artt. 354-355 c.p.p.) ai quali la P.G. ricorre quando vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e che lo stato dei luoghi e delle cose venga mutato prima dell’intervento del P.M.. Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la P.G. agisca di propria iniziativa il sequestro va convalidato entro 48 ore dal P.M..
Anche dopo che il P.M. ha assunto la direzione delle indagini la P.G. continua ad operare compiendo le c.d. attività ad iniziativa successiva quali:
– atti che le vengono specificamente delegati dal P.M. ivi compresi “gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore” (art. 370 c.p.p.);
– atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal P.M. (art. 348 c.p.p.);
– atti estranei a tali direttive necessari per accertare i reati o richiesti dagli elementi successivamente emersi (art. 348 c.p.p.).
Tutti gli atti di indagine preliminare svolti dalla P.G. devono essere documentati e successivamente trasmessi al P.M. (art. 357 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indaginisecondo le seguenti modalità:
– redazione di un verbale di a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b)sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona indagata; c)informazioni assunte da persone informate dei fatti, imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per cui si procede; d) perquisizioni e sequestri; e)identificazione di persone, acquisizione e apertura di plichi, fermo di corrispondenza, rilievi e accertamenti sullo stato di persone, cose e luoghi; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini;
– annotazione sommaria di tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
Fonte: http://www.studiocataldi.it/guide-procedura-penale/indagini-polizia-giudiziaria.asp

P.S ( Mi sono gia’ adeguato al comma 29 del nuovo ddl sulle intercettazioni)

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