Egregi Presidenti, spesso ultimamente il legislatore dimentica che la Repubblica Italiana e’ una e possiede una delle piu’ “belle” Costituzioni al mondo. Nel novembre 1999 avvenne la modifica dell’ articolo 111 della Costituzione con la legge costituzionale n. 2. ( vedere sotto) Il legislatore non puo’ e non deve usare due pesi e due misure, ieri una legge costituzionale, oggi con un decreto e ricorso alla fiducia. La legge che allungherebbe il processo e’ palesemente incostituzionale e come per Costituzione, dovrebbe essere il parlamento e il popolo sovrano e non l’ esecutivo a legiferare. La legge violerebbe il secondo comma dell’ articolo 111:” Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Per ragionevole durata significa innanzituttto assicurare l'obbligarieta’ di esercitare l'azione penale. Intervenire a fuoco spento e’ indice di pressapochismo…
Con il processo lungo sono altri 4 articoli della Costituzione ad essere coinvolti 3, 24, 25, e 112.
(Art. 111 )
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.»