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Lo Statuto del Contribuente nella bozza di delega per la Riforma Fiscale

E’ necessario trasformare lo Statuto del Contribuente in Legge di rango Costituzionale, affinché principi come la regola dell’irretroattività, la limitazione del ricorso all’interpretazione autentica, l’esclusione dell’applicazione delle nuove norme al periodo d’imposta corrente, la non applicazione dei nuovi adempimenti la cui scadenza sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge che li istituisce ed il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti tributari, siano costituzionalmente garantiti.
L’art. 1 della bozza di delega fiscale, presentata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, tra i punti principali prevede che le norme fiscali sono basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività ed anche che è garantita la tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco.
Tutti principi validi che quindi condividiamo e che sono anche previsti nello Statuto del Contribuente.
Se poi però all’art. 1 lettera l) della stessa bozza viene previsto che il codice del sistema tributario può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali, la nostra esperienza, visti anche i precedenti, ci dice di stare in allerta.
Questo perché, seppur quanto enunciato sopra rispecchia perfettamente quello che prevede l’articolo 1 comma 1 dello Statuto del Contribuente, sappiamo che in ogni Decreto Legge o Finanziaria si deroga solo e soltanto per garantire gettito immediato nelle casse dell’Erario, senza quindi tutelare il contribuente.
Ad ulteriore conferma di quanto detto, si riporta fedelmente quanto segue:
“Non è sempre facile conciliare il principio di irretroattività delle norme tributarie con le esigenze di cassa dello Stato. In alcuni momenti di contingenza, serve che una manovra sia immediatamente efficace e porti subito all’Erario i fondi necessari. Proprio per questo è stata prevista la possibilità per il Legislatore di derogare alla irretroattività. Purtroppo, però, come ho detto prima, l’eccezione sta diventando il principio. E questo dispiace.” (Prof. Augusto Fantozzi, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze nell’anno 1995);
“Il punto non è quello di riqualificare lo Statuto del Contribuente a norma di rango costituzionale, perché in esso sono già contenuti i principi della Costituzione. Il punto piuttosto è quello che lo stesso viene sistematicamente derogato. In questo senso anch’io devo fare un mea culpa, in quanto nel 2006 fui costretto, cosa che non avrei mai voluto fare, a derogare alcuni principi base a causa della disperata situazione di finanza pubblica che trovammo. E’ chiaro quindi che lo Statuto dovrebbe rappresentare un sistema di norme da applicare sistematicamente e automaticamente, ma è pur vero che le esigenze di bilancio di ogni anno ne pregiudicano la stessa applicazione.”(Prof. Vincenzo Alfonso Visco, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze negli anni 1993 e 1996).
Pare evidente che le motivazioni alle deroghe addotte dai due autorevoli ex-Ministri delle Finanze coincidano con quelle dell’attuale Ministro Giulio Tremonti.
Pertanto, ribadiamo che se vogliamo tutelare veramente il contribuente nei rapporti con il Fisco, è necessario elevare lo Statuto del Contribuente a Legge di rango Costituzionale.

Per i non addetti ai lavori, la Legge 212/2000, meglio conosciuta come “Statuto del Contribuente”, entrata in vigore il 1° Agosto 2000 e votata all’unanimità, è giunta ormai al suo undicesimo anno di vita; una Legge equa, colma di validi principi, emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il Fisco ed il Contribuente.
Le buone intenzioni che hanno animato lo spirito legislativo però, non hanno mai goduto la giusta considerazione poiché la Legge è stata costantemente disattesa e, dopo undici anni dall'emanazione, il suo mancato rispetto è divenuto una costante.
La sua sistematica disapplicazione, il suo disconoscimento in sede legislativa e le continue, esplicite ed implicite deroghe, altro non sono se non l'evidente, scarsa considerazione, che il Parlamento ed i vari Governi succedutisi dal 2000 ad oggi, hanno sempre avuto. Eppure lo “Statuto del Contribuente” è una Legge dello Stato.
Evidentemente però, garantire i rapporti tra il Fisco ed il Contribuente sulla base di principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto, ponendo i due interlocutori sullo stesso piano di dialogo, per le Istituzioni non è una priorità. Dobbiamo prendere amaramente atto che le priorità non rispondono ai principi giuridici, ma ai principi di “cassa”.
In uno Stato di Diritto come il nostro, la Legge 212/2000 deve essere un cardine per disciplinare i rapporti tributari; non è possibile, nonostante la sua esistenza, assistere ancora oggi a:
– deroghe;
– norme con effetto retroattivo;
– emanazione di leggi che determinano cause di obiettiva incertezza nel diritto;
– abrogazione di disposizioni agevolative quando ancora la Legge è in vigore;
– attribuzione di valenza normativa alle Circolari amministrative;
– preclusione del diritto di difesa del Contribuente.
Applicando lo Statuto del Contribuente tutto ciò sarebbe evitabile e, in modo particolare, non assisteremmo alla violazione dell'art. 3 sulla irretroattività della Norma, un principio questo, sancito anche dall’articolo 11 delle Preleggi, secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”.
E’ chiaro a tutti che un sistema fiscale senza questi presupposti basilari, oltre a danneggiare gli operatori italiani, non risulta affidabile agli occhi degli operatori stranieri che potenzialmente potrebbero investire nel nostro Paese, creando un ingente danno economico e di immagine al sistema Italia.
Le “regole del gioco” devono essere chiare, certe, costanti nel tempo e non estemporanee e ricche di nuovi adempimenti che non semplificano e di dubbia efficacia nella lotta contro l’evasione. Esse in realtà, attraverso la ricerca spasmodica del soggetto da sanzionare, generano incertezza e costi aggiuntivi per i contribuenti.
Una relazione della Corte dei Conti depositata nel 2007, già all’epoca, in alcuni punti metteva in evidenza lo stato di salute del nostro sistema fiscale.
Nei fatti è una conferma del continuo disagio in cui operano i professionisti nello svolgimento degli adempimenti richiesti, è una prova della correttezza delle nostre continue proposte per migliorare il sistema fiscale, ma è anche una sconfitta generale, perché conferma che il Fisco italiano è ancora “un malato grave”.
Dalla relazione emergono numerosi casi in cui le Leggi o i provvedimenti di urgenza hanno derogato ai principi dello Statuto. Principi basilari come l’irretroattività delle norme tributarie, la chiarezza e la trasparenza, la tutela dell’affidamento e della buona fede, solo per citarne alcuni, non possono essere violati e disattesi sistematicamente con il proliferare di norme che modificano in continuazione ed in corso d’opera le disposizioni tributarie.
Il rapporto tra lo Statuto del Contribuente ed i provvedimenti legislativi che lo disattendono non è omogeneo e genera serie difficoltà interpretative e di attuazione.
Le ultime Leggi Finanziarie, nella loro articolazione sono costituite, come riporta il testo della Corte “dalla presenza eccessiva di commi e dalla mancata indicazione del contenuto sintetico delle disposizione alla quale si intende far rinvio”.
Nel primo decennio di vita, infatti, la Legge 212 del 27 Luglio 2000 è stata disattesa per quasi 400 volte. Solo due anni fa il conto era di 287 disposizioni di Legge emanate in deroga al divieto della retroattività o con proroghe dei termini di prescrizione o di decadenza per gli accertamenti fiscali.
In questi primi 10 anni sono pervenuti all’Amministrazione Finanziaria 66.258 interpelli per il tramite dei Garanti del Contribuente (dato della Corte dei Conti).
Luigi Einaudi, censurando la pratica della proroga sosteneva: “La prescrizione è istituto sacro, al pari e più della non retroattività delle leggi; e dovrebbe essere perentoriamente vietato di sorpassare di un giorno solo il termine fissato dalla legge vigente”.

Livorno, li 03 Agosto 2011
Il Consiglio di Amministrazione
Fondazione COMMERCIALISTITALIANI

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