Canoni di affitto non percepiti? Difforme trattamento fiscale

La Fondazione COMMERCIALISTITALIANI ritiene che da molto tempo il Parlamento avrebbe dovuto correggere alcune “storture” presenti da anni all’interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Con il presente comunicato, la Fondazione COMMERCIALISTITALIANI vuole porre all'attenzione di tutti gli organi di informazione, di tutti i cittadini e degli addetti ai lavori l’iniquità insita nelle disposizioni in materia di tassazione dei redditi derivanti da canoni di locazione di immobili non percepiti.

L’articolo 26 comma 1 del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte dirette) dispone che gli affitti derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti, vanno dichiarati fino al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino.
Con la Circolare Ministeriale n. 150/E del 7 Luglio 1999 per questi immobili abitativi in affitto, è stato ribadito che in assenza di un procedimento di sfratto concluso, il canone di locazione deve essere “comunque dichiarato cosi come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo”.

Quindi sull’affitto non percepito, il contribuente nonché locatore, paga le imposte e poi dal momento in cui il procedimento di sfratto è concluso, chiede il rimborso tramite credito d’imposta, direttamente nella propria dichiarazione dei redditi per le imposte versate anticipatamente sui canoni di locazione di immobili abitativi scaduti e non riscossi.

La Fondazione COMMERCIALISTITALIANI vuole, però, porre l'attenzione sull'art. 26 del D.P.R. n. 917/86, che non prende in considerazione i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale. Pertanto nel caso in cui il locatore non abbia riscosso i canoni di locazione di un fondo commerciale o artigianale, è obbligato a dichiararli ugualmente, anche se non percepiti.

Nel caso specifico il locatore, non potendo avvalersi di quanto previsto dall’art. 26 (credito di imposta), una volta pagate le imposte sull’intero canone di locazione, indipendentemente da quante mensilità ha incassato, deve inoltrare una istanza di rimborso per l’imposta pagata in eccedenza e non dovuta, attendendo negli anni successivi il recupero di quanto versato.
Se da parte dell’Amministrazione Finanziaria vi è un espresso rifiuto di quanto richiesto a rimborso, il contribuente deve intraprendere l’ardua strada del contenzioso tributario, con il conseguente aggravio di costi (spese e competenze professionali) oltre al pagamento anticipato di tasse su redditi di fatto mai percepiti.

Visto il particolare momento di crisi che sta attraversando l’Italia, la Fondazione COMMERCIALISTITALIANI ritiene che sia arrivato il momento di correggere questa assurda norma fiscale.
Questi sono i problemi reali del Paese, che interessano direttamente i cittadini, e che è necessario risolvere al più presto possibile.

Livorno, li 29 Luglio 2011
Il Consiglio di Amministrazione
Fondazione COMMERCIALISTITALIANI

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