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Liberalizzazioni, un pericolo scampato per ora. Ma l’avvocatura rimane vigile

Grazie alla reazione immediata e ferma dell’avvocatura, e delle altre professioni, è stato sventato il tentativo di liberalizzazione selvaggia, che il governo voleva perpetrare nella manovra di stabilizzazione. L’emendamento alla fine approvato dal parlamento costituisce una vittoria per le professioni ma l’attenzione non deve calare.

Riportiamo il testo della legge, così come approvata e, in link, il testo del famigerato emendamento 39 bis affinché rimanga traccia degli attentati alle professioni.

Articolo 29.

(Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economiche).

1. omissis

1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.

2. È istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

Il testo del famigerato emendamento, poi ritirato, per la liberalizzazione selvaggia.

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