Con l’entrata in vigore dal 1° luglio del Decreto Interministeriale del 26 maggio 2011 del Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri dell’Economia e degli Esteri, l’Inps deve ora predisporre i pagamenti, anche quelli arretrati, relativi alla cosiddetta “maggiorazione aggiuntiva” (o “super premio” come la definisce l’Istituto previdenziale) a migliaia di pensionati italiani residenti all’estero e soprattutto in America Latina.
La “maggiorazione aggiuntiva” (da non confondere con l’importo aggiuntivo o con la quattordicesima che per legge devono essere pagati solo una volta nel corso dell’anno come “una tantum”) è una prestazione introdotta con la legge finanziaria per il 2003 che deve essere pagata MENSILMENTE per tredici mensilità e che invece è stata pagata solo per un paio d’anni, sospesa poi inopinatamente nel 2005 e infine ripristinata l’anno scorso.
Si tratta, per chi ne ha diritto, di una somma mensile importante che può variare da decine a centinaia di Euro .
L’Inps l’anno scorso aveva comunicato che la maggiorazione aggiuntiva da tempo sospesa sarebbe stata nuovamente erogata a partire dal mese di agosto 2010, comprensiva di quattro anni di arretrati, ai pensionati residenti all’estero (alcune migliaia) che ne hanno diritto. L’Inps, grazie anche alle mie interrogazioni, denunce e pressioni varie (spesso non adeguatamente sostenute da chi riteneva la questione marginale), aveva finalmente deciso di pagare il dovuto. E noi riconoscemmo ai nuovi dirigenti dell’Istituto previdenziale (a partire dal direttore generale e dal vicedirettore delle attività internazionali) di aver capito che le nostre argomentazioni erano giuste e che era necessario rispettare le disposizioni di legge.
I pensionati residenti all’estero (migliaia nella sola America Latina) aventi diritto a tale maggiorazione aggiuntiva erano stati defraudati di un loro diritto e di importanti somme di denaro che avrebbero alleviato la loro situazione di disagio economico.
Ma facciamo un po’ di cronistoria e vediamo cosa è questa maggiorazione sociale aggiuntiva e chi ne può beneficiare.
Come si ricorderà, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria n. 448 aveva stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantiva, previa verifica della condizione reddituale prevista dalla legge, un importo di pensione fino a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità (il famoso “milione”). Tale maggiorazione spetta anche ai pensionati italiani residenti all’estero (ed è stata finora regolarmente erogata sebbene con un tetto massimo che è passato dai 123 Euro del 2003 ai 137 Euro di quest’anno) titolari di pensione autonoma o in convenzione internazionale. Per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale, i titolari di pensione devono avere almeno 70 anni di età. L'età può essere ridotta (fino a 65 anni) in ragione di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione fatta valere. Per la riduzione dell’età anagrafica nel caso di pensioni in regime internazionale deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del diritto della pensione stessa.
Inoltre con specifico riferimento ai pensionati italiani residenti all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la legge finanziaria n. 289/2002 aveva stabilito che l’aumento della maggiorazione sociale avrebbe dovuto comunque garantire un reddito proprio complessivo, comprensivo della stessa maggiorazione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali a carico degli organismi esteri e di redditi conseguiti all’estero, che assicurasse (assicuri) un potere d’acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con Euro 516,46 mensili per tredici mensilità per l’anno 2003 (e di importi progressivamente più alti ogni anno fino a raggiungere gli attuali Euro 603,87). Ed è esattamente quest’ultima la maggiorazione sociale “aggiuntiva” – definita dall’Inps “super premio” – introdotta per i soli pensionati residenti all’estero (e che non veniva pagata dal 2005 ). La legge n. 289 in pratica stabiliva che l’aumento della maggiorazione sociale ai pensionati i quali vivono in Paesi economicamente disagiati, avrebbe potuto superare, con un ulteriore incremento (il super premio) il limite massimo dei 123,77 Euro stabilito dalla legge. Ricordo infine che per ottenere l’ulteriore incremento oltre al soddisfacimento dei requisiti reddituali (invitiamo tutti i pensionati italiani residenti all’estero a rivolgersi a un patronato per verificare l’eventuale diritto), è anche necessario essere cittadini italiani (requisito non previsto per la maggiorazione sociale ordinaria che è passata da 123 a 137 Euro ).
A partire dal 2003, ogni anno, il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto – cosa che non ha mai fatto fino al 2009 – emanare un Decreto per definire, tra l’altro, le equivalenze dei redditi e consentire così all’Inps di calcolare l’importo della maggiorazione aggiuntiva per i residenti all’estero (altro motivo per cui non è stata erogata la prestazione è da attribuire all’assenza per molti anni delle rilevazioni reddituali all’estero da parte dell’Inps).
L’importo della maggiorazione sociale aggiuntiva che l’Inps deve erogare in seguito ai decreti del Ministero del Lavoro dipende da una serie di elementi reddituali e pensionistici ma soprattutto da un meccanismo di calcolo basato sull’equivalenza dei redditi e del potere d’acquisto tra l’Italia e il Paese di residenza. Si presume che i patronati di riferimento siano in grado di spiegare agli interessati il meccanismo di calcolo che li riguarda nonostante la sua complessità e l’oblio in cui era caduta questa questione e di attivarsi affinché tale diritto sia rispettato.
On. Gino Bucchino
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