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LA PENSIONE MODULARE: NOZIONE E VANTAGGI

Alcuni colleghi mi hanno chiesto di fornire qualche notizia più precisa sul contributo modulare volontario, non conoscendo a sufficienza questo argomento.

In primo luogo occorre premettere che la modulare non è una prestazione previdenziale autonoma, bensì una quota di pensione che si aggiunge al trattamento di base.

Tale quota è calcolata secondo principi di tipo contributivo, che garantiscono la corrispondenza tra il risparmio previdenziale individuale rivalutato e la rendita pensionistica.

E' costituita da versamenti in parte obbligatori (1%) e in gran parte volontari (dall’1% al 9%). Essa consente al professionista di migliorare il livello di “adeguatezza” della propria pensione, con modalità di versamento flessibili e variabili di anno in anno, in base alle esigenze del contribuente e con immediati benefici fiscali. L’assenza di scopo di lucro e di particolari spese di gestione da parte della Cassa, consentono, inoltre, di retrocedere all’iscritto l’intera contribuzione versata con una garanzia di rendimento minimo dell’1,5% annuo.

Contributo soggettivo minimo modulare obbligatorio del 1%: il pagamento avviene in unica soluzione, tramite MAV (bancario o postale) o bonifico bancario, con scadenza fissata al 30 aprile di ciascun anno, mentre l'eventuale eccedenza per superamento del reddito minimo verrà versata a seguito di autoliquidazione tramite il Mod. 5 dell'anno successivo.

Adesione alla contribuzione modulare volontaria: l’iscritto deve esercitare ogni anno una espressa opzione alla contribuzione modulare volontaria, in sede di Mod. 5 telematico, entro il 30 settembre, a partire da quest'anno. Una volta effettuata, l’opzione entro il 31 dicembre del medesimo anno può essere rettificata in diminuzione, ma non in aumento (in buona sostanza, se si opta per il versamento del 9% o di altra percentuale si potrà fino al 31 dicembre dello stesso anno decidere di versarlo eventualmente anche in misura inferiore o addirittura di non versarlo affatto; nel caso inverso invece non si avrà più la possibilità di versare alcunché).

TRATTAMENTO FISCALE DEI VERSAMENTI PER QUOTA MODULARE: i versamenti effettuati per la contribuzione modulare sono interamente deducibili ai fini IRPEF al pari degli altri contributi soggettivi dovuti alla Cassa. E' evidente che alla conclusione dell'anno questo elemento può influire in modo determinante sulla scelta. Il suggerimento è, quindi, quello di non precludersi a priori la possibilità di usufruire della detrazione di ulteriori contributi, aumentando al contempo l'importo della futura pensione.

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ISCRIZIONE D'UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E POSSIBILI ECCEZIONI

Mi segnalano molti Colleghi che in questi giorni stanno arrivando le richieste di pagamento dei contributi da versare alla gestione separata Inps per coloro che negli anni 2006 e segg. non erano iscritti alla Cassa Forense perché non raggiungevano il reddito minimo previsto.

Ai fini della proposizione dell'eventuale ricorso, evidenzio che con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, il comma 12 dell'articolo 18 della manovra finanziaria (decreto legge 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio) ha previsto che sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps esclusivamente i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Ovviamente, trattandosi di materia previdenziale, la competenza per l'opposizione appartiene al Tribunale del Lavoro.

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