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Ecco il contratto che vincola Berlusconi a Fini

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“IL POPOLO DELLA LIBERTA”
L’anno duemilaotto, il giorno ventisette del mese di febbraio
In Roma, Via del Plebiscito, 102
Avanti a me il Dott. Paolo Becchetti, notaio in Civitavecchia, iscritto nel collegiodei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.
Sono presenti i Signori :
– SILVIO BERLUSCONI , nato a Milano il 29 settembre 1936 (CF BRLSLV36P29F205W), domiciliato in Roma, Via dell’Umiltà 36
– GIANFRANCO FINI , nato a Bologna il 3 gennaio 1952 (CF FNI GFR 52A03 A944I), domiciliato in Roma, Via della Scrofa 39, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore del movimento politico ALLEANZA NAZIONALE (CF 80204110581), con sede in Roma, Via della Scrofa 39, munito come tale di idonei poteri,
– ROCCO CRIMI, nato a Galati Mamertino il 3 agosto 1959 (CF CRMRCC59M03D861J), domiciliato in Roma, Via dell’Umiltà 36, nella qualità di legale rappresentante pro tempore del movimento politico FORZA ITALIA (CF 97103920589), con sede in Roma, Via dell’Umiltà 36, munito come tale di idonei poteri, nonché in proprio,
– VERDINI Denis nato a Fivizzano (MS) l’8 maggio 1951, domiciliato a Roma, Via dell’Umiltà 36, C.F. VRD DNS 51E08 D629C;
– GIACOMONI Sestino nato a Roma il 27 marzo 1967 domiciliato a Roma, via dell’Umiltà 36, C.F. GCM STN 67C27 H501Q;
– VALENTINI Valentino nato a Bologna il 28 giugno 1962, domiciliato a Roma, via dell’Umiltà n.36, cod.fisc.VLN VNT 62M28 A944I;
– BONDI Sandro nato a Fivizzano (MS) il 14 maggio 1959, domiciliato a Roma, via dell’Umiltà n.36, C.Fisc.BND SDR 59E14 D620O;
– Maria Marinella (nome) BRAMBILLA nata a Milano il 7 febbraio 1962, domiciliato a Roma, via del Plebiscito 102, cod.fisc. BRM MMR 62B47 F205N;
– CARUSO Antonino nato a Milano il 24 dicembre 1950, domiciliato a Roma, via della Scrofa 39, cod.fisc.CRS NNN 50T24 F205L;
– MARINO Rita nata a Lanciano il 9 dicembre 1946, domiciliata a Roma, via Campo Farina n.110, C.Fisc.MRN RTI 46T49 E435V.

Detti comparenti della cui identità personale sono certo convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1.
E’ tra essi soggetti costituita un’Associazione con la denominazione
“IL POPOLO DELLA LIBERTA’”
L’Associazione ha sede legale in Roma, in via Uffici del Vicario, 49 Compete al Consiglio Direttivo il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nella città di Roma, nonché di istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2.
L’Associazione ha il fine di attuare un programma politico di libertà, democrazia e giustizia sociale, di liberalismo, solidarietà ed equità fiscale, con vocazione europea. L’Associazione ha come proprio scopo, quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale, con la eventuale aggiunta di altri soggetti, avviino un percorso di azione politica unitaria e congiunta, con la prospettiva che, nel pieno rispetto dei propri Statuti e delle future determinazioni assunte nelle rispettive sedi proprie congressuali, sia dato luogo entro il 1° marzo 2009 ad un unico soggetto politico. L’Associazione ha, inoltre, come proprio precipuo scopo quello di procurare che,attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale partecipino con una lista di candidati comunemente indicati alla consultazione elettorale che si terrà il 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, avendo essi verificato la piena convergenza dei rispettivi programmi e finalità politiche. Costituisce altresì ulteriore scopo dell’Associazione quello di svolgere azione politica comune anche nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l’attività dei gruppi che si formeranno tra gli eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale.

Premesso che alla sopra detta partecipazione alla consultazione elettorale del13/14 aprile 2008 si aggiungono anche quelle che, nella stessa data riguarderanno l’elezione di Presidenti di Regioni, il rinnovo di consigli regionali e, in generale, il rinnovo di altri organi elettivi, resterà riservata, sino a che non si sarà determinato quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con la conseguente formazione dello statuto associativo definitivo e di ogni altra regola associativa, all’unanime decisione del Presidente e del Vicepresidente dell’Associazione l’eventuale partecipazione anche alle medesime, nelle forme e con le modalità che saranno di volta in volta stabilite.

ARTICOLO 3.

Lo svolgimento dell’attività funzionale al perseguimento del sopra indicato scopo Associativo, ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo per la presentazione delle liste dei candidati o qualsiasi altro stabilito dalle vigenti leggi o comunque occorrente, oltre che lo svolgimento delle attività di sostegno e propaganda dei candidati e dell’Associazione, perchè di essi e di essa si determini il successo elettorale, oltre che quant’altro occorrente, è, ove non direttamente attuato, da questa commissionato ai movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale che vi provvederanno, operando in termini di rispettiva completa autonomia, con l’impiego di propri mezzi e risorse, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti leggi, con obbligo di produrre rendiconto all’Associazione, anche al fine di consentire l’elaborazione e la redazione di quello,

riepilogativo, che è a carico della stessa.

ARTICOLO 4.

La durata dell’Associazione, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo indeterminato, per unanime decisione degli Associati, è fissata al 31 luglio 2014 e, in ogni caso, sino a che non si saranno completate tutte le attività conseguenti alla sua partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, ovvero a quella relativa ad eventuali altre consultazioni elettorali successivamente tenute.

L’Associazione, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolta per volontà unanime degli Associati, con interruzione anche immediata dell’azione politica comune, ma fermo comunque l’obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile discendente dalla partecipazione alla citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 e ad ogni altra attività. I qui comparenti Associati avranno facoltà di stabilire in qualunque momento che la partecipazione all’Associazione sia estesa ad altro o altri soggetti. Quanto sopra avrà luogo per cooptazione, da adottarsi, sino a che non si sarà concluso il percorso formativo del soggetto politico unico, conformemente a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2, con la conseguente formazione dello statuto associativo definitivo e di ogni altra regola associativa, con unanime decisione dei predetti

qui comparenti Associati, previo favorevole parere del Consiglio direttivo, e, successivamente a maggioranza di essi. La decisione degli Associati, di cooptazione di altri, dovrà altresì comprendere l’espressa indicazione di applicabilità, o meno, ai medesimi di quanto previsto dall’articolo 3. Il Consiglio direttivo dell’Associazione potrà stabilire che singole iniziative svolte dall’Associazione, ovvero il complesso di alcune di esse, possano essere attuate con il concorso di soggetti terzi, o da parte dei medesimi, anche se non ad essa Associati. Resta in ogni caso fermo che potranno essere in particolare indicati quali componenti delle liste elettorali proposte dall’Associazione soggetti terzi, senza che vi sia obbligo da parte degli stessi di richiedere o di ottenere l’associazione ad essa.

ARTICOLO 5.

L’Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà

annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che – sempre su disposizione di questo – può essere all’occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute. Le spese di primo funzionamento dell’Associazione saranno sostenute attraverso il versamento inizialmente eseguito, dagli Associati Forza Italia e Alleanza Nazionale, nella rispettiva misura di Euro 750.000,00 e 250.000,00.

Il patrimonio di funzionamento successivo sarà alimentato nelle forme e secondo quanto altresì stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6.

Costituisce altresì patrimonio comune dell’Associazione il simbolo della stessa che è rappresentato da

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un cerchio di colore blu contenente divisione in due campi orizzontali delimitati da tre fascie oblique, in alto di colore verde, al centro di colore bianco, in bassodi colore rosso; nella parte superiore, al centro, la scritta in carattere maiuscolo bianco su quattro righe “IL” di minori dimensioni, “POPOLO” di maggiori dimensioni, “DELLA” di minori dimensioni, “LIBERTA’” di maggiori dimensioni, in campo azzurro; nella parte inferiore la scritta in carattere maiuscolo blu, nella riga superiore di maggiori dimensioni, “BERLUSCONI”, nella riga inferiore di minori dimensioni, “PRESIDENTE” in campo bianco.

===

Il simbolo è quello ben noto a tutti i comparenti.

L’Associazione può, di volta in volta, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, stabilire che il medesimo sia integrato a seconda dell’utilizzo, mediante aggiunta di simboli o diciture all’interno di esso, senza che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.

In caso di scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 4 comma 2, il simbolo non potrà essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d’urgenza, per la tutela del simbolo in ogni sua parte.

ARTICOLO 7.

La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi, ed in giudizio, spetta a due rappresentanti legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e con firma congiunta. Essi, con uguale formalità, possono assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono altresì attribuire, sempre congiuntamente, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

E’ di specifica competenza dei rappresentanti legali dell’Associazione, ovvero dipersone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltre che, ancora la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

ARTICOLO 8.

E’ stabilito in venti il numero di coloro che sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo

dell’Associazione. Dello stesso fanno parte, senza diritto di voto, i due rappresentanti legali e venti componenti. Di questi ultimi, 14 sono indicati dalla qui comparente Forza Italia e 6 dalla qui comparente Alleanza Nazionale. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente e il Vicepresidente, che li coordinano.

ARTICOLO 9.

Il Consiglio dura in carica tre anni, e sono inizialmente designati quali suoi componenti, i signori

On. Silvio Berlusconi, On. Gianfranco Fini, Valentino Valentini e Marino Rita.

Gli stessi presenti accettano.

Sono inoltre nominati i seguenti componenti indicati da Forza Italia:

– On.Rocco Crimi, On. Denis Verdini, On.Sestino Giacomoni, On.Sandro Bondi,

Sen.Renato Schifani, On. Maria Stella Gelmini, On. Mara Carfagna, On. Laura Ravetto, dott.sa Beatrice Lorenzini, On.Paolo Bonaiuti, On. Giulio Tremonti, On.Claudio Scajola, On. Fabrizio Cicchitto e Signora Maria Marinella Brambilla ;

indicati da Alleanza Nazionale:

– l’On.Ignazio La Russa, On.Sen.Altero Matteoli, On. Maurizio Gasparri, On.Gianni Alemanno, On.Andrea Ronchi, On. Donato Lamorte.

I presenti accettano; agli assenti la nomina, con le rispettive generalità, verràcomunicata per la eventuale accettazione, con separato atto.

I Signori On. Silvio Berlusconi, On. Gianfranco Fini, sono chiamati a rispettivamente svolgere le funzioni di Presidente e di Vicepresidente, mentre i Signori Valentini Valentino e Marino (cognome) Rita (nome) quella di rappresentanti legali ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 7, ferma restando la facoltà dei qui comparenti associati di procedere alla sostituzione dell’uno o dell’altro, o di entrambi, in occasione della presentazione del rendiconto del primo esercizio associativo, ovvero, se ritenuto opportuno, anche precedentemente.

ARTICOLO 10.

Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 30 dicembre, i rappresentanti legali, nel termine dei successivi novanta giorni, redigeranno e sottoporranno agli Associati il rendiconto economico dell’esercizio, convocando i medesimi per la relativa approvazione, che ha luogo se vi è previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. I componenti di questi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni degli Associati.

ARTICOLO 11.

I comparenti autorizzano i rappresentanti legali a compiere tutte le necessarie pratiche per il conseguimento dell’eventuale riconoscimento dell’Associazione presso le competenti Autorità e ad apportare al presente atto, ivi compresa la parte del medesimo in cui è stabilito il primo statuto provvisorio dell’Associazione,tutte le variazioni e modifiche che venissero eventualmente richieste.

ARTICOLO 12.

Il primo esercizio Associativo si chiude il 1° marzo 2009 ed i successivi al 30 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 13.

I comparenti stabiliscono di adottare, quale primo Statuto provvisorio dell’Associazione

il seguente:

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e simbolo).

La denominazione dell’Associazione è

IL POPOLO DELLA LIBERTA’.

Costituisce simbolo della stessa quello dettagliatamente descritto all’articolo 6 dell’atto costitutivo, del quale fa parte lo Statuto. Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell’utilizzo, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, mediante aggiunta di simboli o diciture all’interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso. In caso di scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 12 comma 2, il simbolo non potrà essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d’urgenza, per la tutela del simbolo in ogni sua parte.

Articolo 2 (Oggetto e finalità Associative).

L’Associazione ha il fine di attuare un programma politico di libertà, democrazia e giustizia sociale, di liberalismo economico, di solidarietà ed equità fiscale, con vocazione europea.

L’Associazione ha come proprio scopo, quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale, con la eventuale aggiunta di altri, avviino un percorso di azione politica unitaria e congiunta, con la prospettiva che, nel pieno rispetto dei propri Statuti e delle future determinazioni assunte nelle rispettive sedi proprie congressuali, sia dato luogo entro il 31 marzo 2009 ad un unico soggetto politico.

L’Associazione ha, inoltre, come proprio precipuo scopo quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale partecipino con una lista di candidati comunemente indicati alla consultazione elettorale che si terrà il 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, avendo essi verificato la piena convergenza dei rispettivi programmi e finalità politiche.

Costituisce altresì ulteriore scopo dell’Associazione quello di svolgere azione politica comune anche nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l’attività dei gruppi che si formeranno tra gli eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale.

Premesso che alla sopra detta partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 si aggiungono anche quelle riguardanti, nella stessa data o in altre prossime, l’elezione di Presidenti di Regioni, il rinnovo di consigli regionali e, in generale, il rinnovo di altri organi elettivi, è riservata, in via transitoria e in ragione della temporaneità del presente statuto, in attesa che alla formazione del soggetto politico unico come sopra prevista si accompagni la determinazione delle definitive regole associative anche in tale materia, all’unanime decisione del Presidente e del Vicepresidente dell’Associazione l’eventuale partecipazione anche alle medesime, nelle forme e con le modalità che saranno ora adottate in occasione della citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008.

Articolo 3 (Sede Associativa).

L’Associazione ha sede legale in Roma, in via Uffici del Vicario, 49. Compete al Consiglio

Direttivo il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nella città di Roma, nonchè di istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all’estero.

Articolo 4 (Associati).

Partecipano all’Associazione gli Associati che l’hanno costituita, e altro o altri soggetti, che siano stabiliti da essi mediante unanime decisione di cooptazione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Partecipano inoltre a singole iniziative svolte dall’Associazione, ovvero al complesso di alcune di esse, gli ulteriori soggetti terzi, anche se non ad essa Associati, volta che così risulti stabilito dal Consiglio direttivo dell’Associazione.

Potranno essere in particolare indicati quali componenti delle liste elettorali proposte

dall’Associazione soggetti terzi, senza che vi sia obbligo da parte degli stessi di richiedere o di ottenere l’associazione ad essa.

Compete agli Associati la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, dei rappresentanti legali e l’approvazione del rendiconto dell’esercizio associativo che è loro annualmente sottoposto dai responsabili legali. Compete altresì agli Associati che hanno costituito l’Associazione la decisione, da adottarsi all’unanimità fra loro, di applicabilità ai nuovi Associati, di quanto previsto dall’articolo 3 dell’atto costitutivo. Costituisce dovere degli Associati il rispetto del presente Statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all’atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato fra gli Associati per il funzionamento dell’Associazione e per l’attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali accordi da questa stipulati con terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli Associati può costituire ragione di estromissione dall’Associazione a seguito di decisione assunta da tutti gli altri con la maggioranza dei quattro quinti.

Articolo 5 (Organi Associativi)

Sono organi dell’Associazione:

– Il Presidente e il Vicepresidente

– Il Consiglio Direttivo

– I tesorieri, se nominati

– L’Assemblea degli Associati.

Articolo 6 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente hanno la rappresentanza politica dell’Associazione e ne

stabiliscono, previa consultazione del Consiglio Direttivo, le linee di proposta e di iniziativa.

Rappresentano, in particolare, l’Associazione in Italia, in Europa e internazionalmente, presso le sedi istituzionali e nelle trattative politiche.

Danno gli indirizzi di attività dell’Associazione su base nazionale. Dispongono dell’utilizzo del simbolo dell’Associazione in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture aggiuntive. Decidono le candidature nelle competizioni elettorali e dispongono per il deposito delle liste delle candidature attraverso i rappresentanti legali o loro delegati. Il Presidente e il Vicepresidente assumono le proprie decisioni di concerto fra loro, salvo che nei casi in cui sia previsto che le stesse debbano essere unanimi.

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dagli Associati di concerto fra loro.

Articolo 7 (Consiglio Direttivo)

E’ composto da venti membri e di esso fanno parte i rappresentanti legali e cioè venti componenti nominati dagli Associati, con votazione a maggioranza su proposta di ciascuno di essi. La nomina dei componenti avverrà con un sistema di votazione di lista bloccata, senza espressione di preferenza. Saranno nominati i primi venti nominativi della lista che avrà riportato il maggior numero dei voti. Saranno altresì nominati i primi nominativi della lista che avrà riportato il minor numero di voti.

Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente, che partecipano ai relativi lavori e li coordinano, e svolge funzione consultiva dei medesimi tutte le volte che ne è richiesto e, in particolare, con riferimento alle linee di proposta, di iniziativa e dell’attività politica. Svolge altresì tutte le ulteriori funzioni previste dallo Statuto o loro delegate dagli Associati. Il Consiglio Direttivo, salvo che nei casi in cui sia richiesta l’assunzione di una decisione all’unanimità, assume di norma le proprie decisioni a maggioranza di tutti coloro che lo compongono. In caso di parità, si pronuncia in via eccezionale sull’argomento in discussione anche il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, il cui voto prevale. Il

Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere revocato in ogni tempo per decisione dell’associato che lo ha proposto. In via transitoria dura in carica sino al 1° marzo 2009 il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell’Associazione.

Articolo 8 (Rappresentanti legali).

La rappresentanza dell’Associazione ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta a due rappresentanti legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e con firma congiunta. Essi, con uguale formalità, possono istituire o assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono altresì attribuire, sempre congiuntamente tra loro, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri. E’ di specifica competenza dei rappresentanti legali dell’Associazione, ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali. I rappresentanti legali sono nominati dagli Associati di concerto fra loro e possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo.

E’ di specifica competenza dei legali rappresentanti dell’Associazione la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell’art.1, comma 2 legge 3 giugno 1999, n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Articolo 9 (Tesorieri)

Sono nominati con voto unanime dai rappresentanti legali in numero massimo di due, ove ne è ravvisata l’opportunità, e svolgono le funzioni dagli stessi indicati, esercitando le attribuzioni e i poteri loro espressamente conferiti nell’atto di nomina. La sottoscrizione del provvedimento di nomina è munito di autentica notarile, se sono attribuiti poteri di rapprsentanza dell’Associazione nei rapporti con i terzi. I tesorieri svolgono la loro funzione congiuntamente e con firma congiunta e, qualora ne sia nominato uno solo, questi svolge la propria funzione congiuntamente e con firma congiunta con uno dei due rappresentanti legali dell’Associazione.

Articolo 10 (Assemblea degli Associati)

L’Assemblea degli Associati si riunisce per decisione assunta a maggioranza dagli stessi o anche a seguito di iniziativa di uno solo di essi. L’Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai suoi lavori partecipano il Presidente e il Vicepresidente, che li coordinano e, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 (Patrimonio di funzionamento e rendiconto)

L’Associazione dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che – sempre su disposizione di questo – può essere all’occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute. Il patrimonio di funzionamento è alimentato nelle forme e secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 30 dicembre, i rappresentanti legali, nel termine dei successivi trenta giorni, redigeranno e sottoporranno all’Assemblea degli Associati il rendiconto economico dell’esercizio, convocando la medesima per la relativa approvazione, che ha luogo se vi è previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 (Durata)

La durata dell’Associazione, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo indeterminato, per unanime decisione degli Associati, è fissata al 30 luglio 2014 e, in ogni caso, sino a che non si saranno completate tutte le attività conseguenti alla sua partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, ovvero a quella relativa ad eventuali altre consultazioni elettorali successivamente tenute.

L’Associazione, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolta per volontà unanime degli Associati, con interruzione anche immediata dell’azione politica comune, ma fermo comunque l’obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile discendente dalla partecipazione alla citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 e ad ogni altra attività.

Articolo 13 (Modifica dello Statuto)

Le norme del presente statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo dall’Assemblea degli Associati. La relativa decisione, in via transitoria e in ragione della temporaneità dello stesso, in attesa che alla formazione del soggetto politico unico, come sopra prevista ai sensi dell’articolo 2 comma 2, si accompagni la determinazione delle definitive regole associative anche in tale materia, è assunta all’unanimità degli stessi.

Articolo 14 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto e all’occorrenza si osservano, in quanto applicabili e in principalità, le norme dei regolamenti della Camera dei Deputati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti e da esso approvato e sottoscritto alle ore ventuno e minuti cinquanta.

(ore 21.50)

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed a mano da me notaio in numero 12 (dodici) pagine e fin qui della tredicesima (13^)

F.to Silvio Berlusconi

F.to Gianfranco Fini

F.to Rocco Crimi

F.to Denis Verdini

F.to Sestino Giacomoni

F.to Valentino Valentini

F.to Sandro Bondi

F.to Maria Marinella Brambilla

F.to Rita Marino

F.to Antonino Caruso

F.to Paolo Becchetti notaio

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