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Mentre in Italia si fanno guerra.Dal 1 maggio 2011 in Germania entrerà¡ in vigore

Poi ci lamentiamo che siamo nel vagoncino di coda

REGOLAMENTO (CE) N. 380/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di

soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, (1)

considerando quanto segue:

(1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente

uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce

alla Commissione il diritto d’iniziativa in vista dell’adozione

di misure volte all’armonizzazione della politica in

materia di immigrazione.

(2) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi

di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e

risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per

quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e

la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla

lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno

irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter

essere utilizzato da tutti gli Stati membri.

(3) L’inserimento di identificatori biometrici costituisce una

tappa importante verso l’utilizzazione di nuovi elementi

che consentano di creare un legame più sicuro tra il

permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal

modo un notevole contributo alla protezione del permesso

di soggiorno contro l’uso fraudolento. È opportuno

tener conto delle specifiche tecniche definite nella

parte terza del documento n. 9303 dell’Organizzazione

per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relativo ai

documenti ufficiali a lettura ottica in formato 1 e 2.

(4) Inoltre, l’ampia maggioranzadegli Stati membri applica il

principio «una persona — un documento» che rafforza

ancor più la sicurezza. Si dovrebbe vagliare se rendere

obbligatorio detto principio.

(5) Il Consiglio europeo, nella riunione di Salonicco del 19 e

20 giugno 2003, ha rilevato che occorre un approccio

coerente dell’UE per quanto riguarda identificatori biometrici

o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate

per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti

dei cittadini dell’UE e i sistemi d’informazione.

(6) Il ricorso a nuove tecnologie come l’amministrazione in

linea (e-government) e la firma digitale per l’accesso ai

servizi telematici andrebbe agevolato offrendo agli Stati

membri la possibilità di usare a tal fine il supporto di

memorizzazione utilizzato per l’inserimento di identificatori

biometrici o un ulteriore supporto di memorizzazione

da inserire a tal fine nei permessi di soggiorno.

(7) Il presente regolamento ha il solo obiettivo di stabilire gli

elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli

Stati membri devono utilizzare in un modello uniforme

per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi

terzi.

(8) Il presente regolamento fissa esclusivamentele specifiche

non segrete. Tali specifiche devono essere completate da

ulteriori specifiche che possono rimanere segrete al fine

di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non

possono contenere dati personali o riferimenti a dati

personali. Il potere di adottare tali specifiche complementari

dovrebbe essere conferito alla Commissione, che dovrebbe

essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6

del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del

29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme

per i visti .

(9) Con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito

del modello uniforme per i permessi di soggiorno si

applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati . Occorre garantire che sul modello uniforme per

i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni

diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n.

1030/2002 del Consiglio , nel relativo allegato o da

quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

(10) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire

l’obiettivo fondamentale costituito dall’introduzione

di identificatori biometrici in formato interoperativo,

è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli

Stati membri che attuino la convenzione di Schengen.

Conformemente all’articolo 5, terzo comma del trattato

il presente regolamento si limita a quanto è necessario

per conseguire gli obiettivi perseguiti.

(11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla

posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione

europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

la Danimarca non prende parte all’adozione del presente

regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta

alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento

sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni

del titolo IV della parte terza del trattato che

istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbeun

periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento,

se intende attuarlo nel suo diritto interno.

(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente

regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni

dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso

dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica

d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi

due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo

dell’acquis di Schengen nei settori di cui all’articolo 1,

punto C della decisione 1999/437/CE del Consiglio ,

relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(13) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del

Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione

europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il

Regno Unito ha notificato, con lettera del 29 dicembre

2003, che intende partecipare all’adozione e all’applicazione

del presente regolamento.

(14) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del

Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione

europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea,

l’Irlanda ha notificato, con lettera del 19 dicembre 2003,

l’intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione

del presente regolamento.

(15) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento

costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi

dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e

la Confederazione svizzera riguardante l’associazione

della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione

e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade

nell’ambito contemplato nell’articolo 1, punto C della

decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo

4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:

1) l’articolo 1 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sono

rilasciati come documenti separati nel formato ID 1 o

ID 2.»;

b) il paragrafo 2, lettera a), è modificato come segue:

i) il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) Permessi rilasciati in attesa dell’esame di una domanda

d’asilo, una domanda di permesso di soggiorno

o una domanda di proroga dello stesso.»;

ii) è inserito il punto seguente:

«ii bis) Permessi rilasciati in circostanze eccezionali

per la proroga del soggiorno autorizzato di

durata massima di un mese.»;

2) nell’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) prescrizioni tecniche relative al supporto di memorizzazione

degli elementi biometrici e alla loro sicurezza, compresa

la prevenzione dell’accesso non autorizzato;

e) requisiti di qualità e norme comuni relative all’immagine

del volto e alle immagini delle impronte digitali;

f) un elenco completo degli elementi di sicurezza nazionali

complementari che gli Stati membri potrebbero aggiungere

a norma della lettera h) dell’allegato.»;

3) nell’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è

possibile decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 2

sono segrete e non pubblicabili. In tal caso, esse sono comunicate

esclusivamente agli organismi designati dagli Stati

membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate

da uno Stato membro o dalla Commissione.»;

4) nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il permesso di soggiorno o il supporto di memorizzazione

dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 bis non contiene

informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da

quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato,

o da quelle indicate nel corrispondente documento di

viaggio dallo Stato di rilascio conformemente alla legislazione

nazionale. Gli Stati membri possono inoltre memorizzare

dati per servizi telematici come l’amministrazione in

linea e il commercio elettronico, nonché ulteriori disposizioni

sul permesso di soggiorno in un microprocessore di

cui al punto 16 dell’allegato. Tuttavia, tutti i dati nazionali

devono essere ovviamente distinti dai dati biometrici di cui

all’articolo 4 bis.

Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici

contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati

solo al fine di verificare:

a) l’autenticità del documento;

b) l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente

disponibili quando la legislazione nazionale

richiede la presentazione del permesso di soggiorno.»;

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno comprende

un supporto di memorizzazione contenente l’immagine del

volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare,

entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il

supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente

per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.

«Articolo 4 ter

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri rilevano

identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto e

due impronte digitali di cittadini di paesi terzi.

La procedura è stabilita conformemente alla prassi nazionale

dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di

garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

— una fotografia, fornita dal richiedente o scattata al momento

della domanda, e

— due impronte digitali prese a dita «piatte», rilevate digitalmente.

Le prescrizioni tecniche del rilevamento di identificatori biometrici

sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 7,

paragrafo 2, e le norme ICAO, e le prescrizioni tecniche per

i passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini, a

norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del

13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di

sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei

documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (*).

Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire

dall’età di sei anni.

Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è

fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento.

6) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per

scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento,

devono essere adottate opportune misure per assicurare che

sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso

di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato

con chiarezza sulla carta.»;

7) nell’articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La memorizzazione dell’immagine del volto come principale

identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione

delle immagini delle due impronte digitali è

attuata entro tre anni dall’adozione delle relative specifiche

tecniche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Tuttavia, l’attuazione del presente regolamento lascia impregiudicata

la validità dei permessi di soggiorno già rilasciati,

salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

Per un periodo transitorio di due anni dall’adozione delle

specifiche tecniche per l’immagine del volto di cui al terzo

comma del presente articolo, il permesso di soggiorno può

continuare ad essere rilasciato sotto forma di autoadesivo.»;

8) l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente

regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE

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