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BUCCHINO: L’ERRORE DELL’INPS CHE NEGA MIGLIAIA DI EURO AI PENSIONATI ALL’ESTERO NEL SILENZIO DEGLI ENTI COMPETENTI

Impensabile, inspiegabile, incredibile, ma vero. Il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno arbitrariamente deciso di non erogare l’importo aggiuntivo di 154 euro ai pensionati italiani residenti all’estero i quali sono titolari di pensione detassata alla fonte. Avevo scritto al nuovo Direttore generale dell’Inps chiedendo di spiegare i motivi per cui un diritto sancito in maniera inequivocabile dalla legge viene sistematicamente disatteso da 10 anni dall’Istituto previdenziale.
Si tratta di una rivendicazione che faccio in perfetta solitudine da anni e che, se accolta, significherebbe la concessione a migliaia di pensionati italiani residenti all’estero – e soprattutto in America Latina – di un importo una tantum, con l’ultima mensilità, di 154 euro e di dieci anni di arretrati. Una somma importante quindi, che spetta di diritto ma finora negata per un equivoco, un errore o peggio ancora per ragioni legate a considerazioni finanziarie. Ma tant’è. Nella sua recente risposta alla nostra lettera il Direttore Generale dell’Inps ci informa che in seguito alle nostre interrogazioni parlamentari e alle nostre richieste di chiarimenti l’Istituto aveva chiesto chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro che a sua volta aveva chiesto chiarimenti interpretativi al Ministero dell’Economia e delle Finanze (non si capisce come quest’ultimo Ministero possa e debba essere interessato alla questione).
Chiedo scusa ai lettori ma sono costretto, per spiegarmi meglio, ad entrare in particolari tecnici.
Io ho sempre sostenuto – in perfetta solitudine ma paradossalmente con il conforto confidenziale e personale di competenti funzionari dell’Inps e del Ministero del Lavoro – che il comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (la legge finanziaria per il 2001) ha previsto il pagamento di un importo aggiuntivo pari a euro 154 a tutti i titolari di un trattamento pensionistico, anche residenti all’estero, il cui importo complessivo annuo non superi l’importo del trattamento minimo, al netto dei trattamenti di famiglia. Tale norma, analoga a quella che prevede l’erogazione della quattordicesima ai pensionati residenti all’estero, non esclude esplicitamente dal diritto all’importo aggiuntivo i residenti all’estero titolari di pensione detassata alla fonte (e cioè quasi tutti i nostri pensionati emigrati) i quali perciò devono rientrare tra i soggetti potenzialmente beneficiari.
L’esclusione è frutto di una decisione errata perpetrata nel tempo (ben 10 anni). La stessa risposta del Direttore generale dell’Inps ne è, di ciò, la prova più evidente. Dice il Direttore. “L’Inps è intervenuto annualmente con disposizioni di applicazione della norma, escludendo dal beneficio i soggetti residenti all’estero titolari di pensione detassate per effetto di convenzione internazionale contro la doppia imposizione fiscale; infatti l’Istituto ha ritenuto che, poiché il predetto importo aggiuntivo è da considerarsi una forma di ripartizione delle maggiori risorse di origine fiscale, da tale beneficio fossero esclusi i titolari di pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione”. Inoltre:”l’assenza di un riferimento esplicito nella lettera dell’articolo 70 della legge n. 388 del 2000 alle maggiori entrate fiscali non mette in discussione la sostanziale continuità tra l’istituto previsto dal decreto legge n. 268/2000 e quello regolato dall’articolo 70 della legge n. 388/2000”. In parole povere l’Inps, suffragato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, sostiene che siccome una analoga prestazione era stata concessa nel corso dell’anno 2000 da una legge (appunto la n.268 succitata) che faceva derivare il finanziamento della sua corresponsione dall’utilizzo di compensazioni di natura fiscale intese a garantire benefici ai cd. “incapienti”, il nuovo importo aggiuntivo – introdotto a partire dal 2001 con la finalità di rendere permanente l’istituto introdotto temporaneamente nel 2000 con decreto legge – deve essere considerato alla stregua dell’analoga prestazione temporanea. Ciò significherebbe, secondo l’Inps, che trattandosi di una prestazione da considerare come una forma di ripartizione delle maggiori risorse di natura fiscale, ed esattamente “quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto”, da tale beneficio devono essere esclusi i titolari di pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione residenti all’estero.
Questa interpretazione da parte dell’Inps si configura come un vero e proprio doppio salto mortale carpiato con avvitamento per alcune ovvie ragioni: la prima è che l’importo aggiuntivo è stato introdotto nel 2001 – come affermato dal Direttore generale dell’Inps – con la finalità di renderlo permanente e quindi esente dalle considerazioni di natura fiscale che erano state fatte in sede di prima applicazione con lo strumento del decreto legge n. 268 del 2000 perché quell’anno lo Stato poteva fare affidamento sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale; la seconda è che la cosiddetta quattordicesima (o somma aggiuntiva) è stata finanziata anch’essa in sede di prima applicazione (basta leggersi il decreto istitutivo n. 81 del 2007, articolo 1) dalle maggiori entrate tributarie, ma in questo caso l’Inps non ha obiettato alcunché ed eroga regolarmente e sistematicamente tale prestazione anche ai pensionati all’estero titolari di pensione detassata; la terza è che il collegamento fatto dall’Inps tra la natura fiscale del finanziamento delle prestazioni in questione e la negazione di tali prestazioni a pensionati residenti all’estero che non pagano le tasse in Italia non ha alcun senso giuridico e logico perché basterebbe obiettare che i titolari di tali prestazioni residenti in Italia ne sono comunque beneficiari sebbene non paghino le tasse alla luce proprio dei loro bassi redditi.
Cosa fare quindi? Ho presentato interrogazioni, sono intervenuto direttamente presso le autorità competenti, ho denunciato l’abuso con numerosi comunicati, ho scritto ai patronati (ha risposto solo l’Inca-Cgil), ho addirittura presentato un esposto alla Procura della Repubblica dalla quale non ho ancora ricevuto alcun riscontro. E’ chiaro che a questo punto il diritto va rivendicato in un aula di tribunale, e che solo le organizzazioni preposte per legge alla tutela dei diritti dei pensionati possono percorrere la strada legale. Meglio tardi che mai, potremmo dire, e ne saremmo felici, anche se con un ritardo di dieci anni. Rivolgo quindi per l’ennesima volta un appello ai patronati all’estero (esortandoli a non confondere la maggiorazione aggiuntiva – che invece l’Inps afferma di stare erogando – con l’importo aggiuntivo) di portare avanti i relativi ricorsi al fine, nell’adempimento al loro ruolo, di arrivare a una pronuncia della magistratura che, ne sono convinto, ci darà ragione.

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