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Legittimo impedimento parzialmente bocciato.

Legittimo impedimento, la Consulta boccia parzialmente il testo: decisione spetta al giudice

E' questo il verdetto della Consulta al termine della lunga camera di consiglio per valutare la costituzionalità della legge sul legittimo impedimento. La Corte Costituzionale ha preso una decisione che in parte boccia e in parte interpreta alcune norme sul 'legittimo impedimento, mettendo diversi paletti alla legge nata per mettere temporaneamente al riparo il premier Berlusconi dalla ripresa dei suoi tre processi (Mills, Mediaset e Mediatrade).Bocciata “l'autocertificazione” di Palazzo Chigi – In particolare, la Consulta avrebbe bocciato la certificazione di Palazzo Chigi sull'impedimento e l'obbligo per il giudice di rinviare l'udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell'art.1 della legge 51 del 2010. E avrebbe bocciato in parte il comma 3, affidando al giudice la valutazione del 'legittimo impedimento'.Interpretazione dell'articolo 1 – La Consulta – apprende sempre l'Ansa – avrebbe inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell'ambito dell'elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l'indifferibilità della concomitanza dell'impegno con l'udienza, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.La nota ufficiale: violati gli articoli 3 e 138 della Costituzione – La Corte costituzionale – si legge nella nota ufficiale sulle decisioni della camera di consiglio, che illustra il carattere in parte 'additivo' in parte 'interpretativo' della sentenza – “giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri”, ha deciso che “è illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione, l'articolo 1, comma 4, relativo all'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”. Secondo i giudici costituzionali “è illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione, l'articolo 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'articolo 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l'impedimento addotto”.”Non sono fondate – prosegue la nota della Consulta – le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'articolo 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale”. “Sono inammissibili – conclude la nota sulla sentenza dlela Corte costituzionale – le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 5 e 6, e all'articolo 2”.Decisione con ampia maggioranza: 12 a 3 – Alla fine non un voto sul filo del rasoio, ma un'ampia maggioranza alla Corte costituzionale ha deciso il destino della legge sul legittimo impedimento, in parte 'bocciata': a quanto si apprende, 12 sono i giudici che hanno appoggiato la soluzione trovata, giudicata “equilibrata” tra le alte toghe della Consulta, soltanto 3 quelli che hanno votato contro. Una decisione arrivata al termine di oltre cinque ore di camera di consiglio: i giudici si sono trovati in udienza alle 9.30 di stamattina, poco prima delle 14 hanno aggiornato la seduta ripresa alle 15.30 e dopo circa un'ora la sentenza.I legali del premier: valido l'impianto dlela norma – Cauto il commento dei legali di Silvio Berlusconi: in una nota congiunta, Niccolò Ghedini e Piero Longo scrivono che “la legge sul legittimo impedimento nel suo impianto generale è stata riconosciuta valida ed efficace e ciò è motivo evidente di soddisfazione”. Gli avvocati sottolineano altresì che “nell'intervenire su modalità attuative, la Corte Costituzionale sembra avere equivocato la natura e la effettiva portata di una norma posta a maggior tutela del diritto di difesa e soprattutto della possibilità di esercitare serenamente l'attività di governo, non considerando la oggettiva impossibilità, come dimostrato dagli atti, di ottenere quella leale collaborazione istituzionale già indicata dalla Corte stessa, con una autorità giudiziaria che ha addirittura disconosciuto legittimità di impedimento ad un Consiglio dei Ministri”.13 gennaio 2011Redazione Tiscali

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