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IUniScuoLa. Una mezza buona notizia per i Dirigenti scolastici

«CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNI ECONOMICI 2006-2007 E 2008-2009 – NOTA OPERATIVA INPDAP»

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2010, è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dell'area V per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 mentre, il secondo biennio economico 2008-2009, è stato pubblicato con la Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010.

Tali contratti si applicano ai dirigenti scolastici dell'Area V, come definiti dall'art. 2 del CCNQ 1/2/2008, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del comparto AFAM, laddove presenti.

L’Inpdap con la nota operativa n. 59 del 30/12/2010 ha fornito i chiarimenti che seguono.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli stipendi tabellari definiti dall'art. 2 del CCNL del giorno 11 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005) sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con le seguenti decorrenze:

dal 1° aprile 2006 di € 15,74

rideterminato dal 1° luglio 2006 in € 26,24

rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 141 ,386

dal 1° aprile 2008 di € 15,74

rideterminato dal 1° luglio 2008 in € 26,24

rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30

Per effetto di detti incrementi, gli stipendi tabellari dei dirigenti sono rideterminati dal 1° gennaio 2007 in € 41.968,00 e dal 1° gennaio 2009 in € 43.310,90, comprensivi entrambi del rateo della 13^ mensilità. Gli incrementi di cui sopra assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

La retribuzione di posizione di parte fissa, così come definita dall'art. 5, comma 1, lett. a) del CCNL del giorno 11 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005) è rideterminata decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 3.166,68 annui lordi mentre a decorrere dal 1° gennaio 2009 la stessa è rideterminata in € 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.

Nei bienni economici di vigenza dei contratti in esame, il valore massimo della parte variabile della retribuzione di posizione è pari a € 34.195,96 annui lordi.

Ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto suddetto, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa che nella sua componente varabile, è utile per il calcolo della quota A di pensione ai sensi dell'art. 13, comma 1. lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 ma non soggetta alla maggiorazione del 18% di cui all'art. 15 della legge 177/1976.

EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI

Gli incrementi economici di cui sopra hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare. I medesimi effetti si applicano anche alla retribuzione di posizione di parte fissa e variabile in godimento.

I benefici economici di cui sopra sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi descritti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del Codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE

In sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato, l'art. 21 del CCNL della dirigenza dell'area V del 15 luglio 2010, prevede di corrispondere, previo accordo tra le parti, un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.

Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato. Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.

Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art. 13 lettera b) del decreto legislativo n.503/1992.

Si precisa, infine, che ai fini del TFS / TFR sono utili:
lo stipendio tabellare
la RIA
la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.

I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente conservano l'eventuale maggiore trattamento economico comprensivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive quale assegno ad personam riassorbibile con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
L' url della notizia è:
http://iuniscuolacampana.blogspot.com/2011/01/iuniscuola-una-mezza-buona-notizia-per.html

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