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BUCCHINO (PD): PREGI E LIMITI DEL NUOVO ACCORDO FISCALE CON IL CANADA RATIFICATO L’11 GENNAIO

Finalmente la Camera dei deputati ha ieri approvato definitivamente il nuovo
accordo tra Italia e Canada contro le doppie imposizioni fiscali che
sostituirà quello attualmente vigente firmato nel 1977.

L'On. Gino Bucchino ricorda che nella presente e nella passata legislatura
si è battuto in prima persona, con numerose iniziative politiche e alcune
interrogazioni, per sollecitare Governo e Parlamento alla ratifica
dell'accordo. Secondo Bucchino esso porterà benefici alle imprese e ai
cittadini italiani, anche in considerazione del fatto che sono più di un
milione le persone di origine italiana residenti in Canada.

Il parlamentare, che è intervenuto in aula nel corso della discussione
finale per illustrare contenuti e alcune criticità dell'accordo, sottolinea
che l'accordo era stato sottoscritto dai due Paesi nel lontano 2002, anno in
cui il Parlamento canadese lo aveva immediatamente ratificato. Ora con nove
anni di ritardo anche l'Italia ha rispettato l'impegno assunto. Tuttavia –
ricorda il parlamentare – per l'entrata in vigore è stato concordato di
conferire efficacia alle disposizioni contenute nell'accordo a decorrere dal
1º gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti
di ratifica (operazione solitamente lenta che si spera comunque possa
avvenire entro l'anno in corso).

L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova convenzione era sorta
sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati (in Italia,
la riforma del 1997 aveva portato, tra l'altro, all'abolizione dell'ILOR –
già prevista tra le imposte cui si applica la Convenzione in vigore – e
all'introduzione dell'IRAP), sia al fine di tenere conto dei mutati
presupposti economico-finanziari.

L'accordo, costituito da 29 articoli e da un Protocollo d'intesa, mantiene
in linea di massima la struttura fondamentale del modello elaborato
dall'OCSE; esso tuttavia si applica alla sola imposizione sui redditi,
essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la
tassazione del patrimonio.

La ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare
una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici
che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un
piano “transnazionale”.

L'accordo pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra
Italia e Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo
fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di
residenza dei beneficiari dello stesso, rappresentando così anche una
importante struttura di base per lo sviluppo degli scambi commerciali e
degli investimenti.

In ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il
principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di
residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

L'On. Bucchino evidenzia in particolare che l'accordo risolve
definitivamente le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere
impositivo tra i due Stati contraenti relative al personale a contratto in
servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada, personale
che a causa della confusione interpretativa dell'attuale convenzione era
stato messo nell'imbarazzante e penalizzante situazione di “evasore fiscale”
di fronte all'erario canadese. In sostanza nel nuovo accordo è stata
chiarita la situazione fiscale dei contrattisti con doppia nazionalità o
cittadini dello Stato erogatore e residenti nell'altro Stato e ribadita in
maniera finalmente chiara la potestà impositiva esclusiva allo Stato che
eroga i compensi a detto personale. E' opportuno altresì precisare che la
norma del nuovo accordo relativa alla sua entrata in vigore stabilisce che
le disposizioni relative alla potestà impositiva sui compensi del personale
contrattista in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in
Canada e viceversa avranno una efficacia anticipata di tre anni (quindi
retroattiva).

Infine, per quanto riguarda le pensioni (il parlamentare ricorda che in
Canada l'Inps paga oltre 65.000 pensioni) il nuovo accordo stabilisce, per
sommi capi, che le pensioni private (come ad esempio quelle dell'INPS) sono
di norma imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, mentre invece
le pensioni italiane degli ex dipendenti pubblici residenti in Canada sono
imponibili solo in Italia (come ad esempio le pensioni dell'Inpdap).
Bucchino però rileva con preoccupazione che è prevista tuttavia, e
purtroppo, la possibilità che le pensioni dell'Inps siano tassate – con una
complessa modalità – oltre che dallo Stato di residenza (il Canada) anche
dallo Stato italiano. Si tratta di un serio problema e di un limite
dell'accordo perché continuerà così ad innescarsi nel caso di tassazione
concorrente l'odioso e faticoso procedimento per il credito di imposta.

Il parlamentare auspica quindi che in un prossimo futuro, magari con un
semplice scambio di note, possa essere eliminato il meccanismo della
tassazione concorrente che gli accordi contro le doppie imposizioni
dovrebbero appunto abolire.

L'On. Bucchino precisa infine che se le disposizioni della cessanda
convenzione dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto a
quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli
effetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino
all'ultimo giorno dell'anno successivo rispetto a quello di entrata in
vigore della nuova Convenzione (in sostanza, circa due anni).

On. Gino Bucchino

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