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Consiglio Nazionale Forense

1. Riunione dei presidenti dei Consigli dell’Ordine e determinazioni su Genova e riforme
2. Modello di regolamento Organismi di mediazione presso i Coa
3. Avvocati-dipendenti part-time
4. Corsi per Mediatori
5. Festività natalizie 2010-2011

1. Riunione dei presidenti dei Consigli dell’Ordine e determinazioni su Genova e riforme.
Il presidente Guido Alpa, con la circolare n. 33- C /2010, ha indetto per il 15 gennaio una riunione dei presidenti dei Consigli dell’Ordine, che si svolgerà a Roma presso la sede di via del Governo vecchio 3.
All’ordine del giorno le valutazioni degli esiti del XXX Congresso a Genova; l’esposizione delle linee programmatiche del Cnf; le iniziative da avviare a sostegno della riforma dell’ordinamento professionale; il riesame del regolamento sulle specializzazioni; le modalità di valutazione del primo triennio di aggiornamento professionale; le iniziative istituzionali del Cnf per le modifiche opportune volte a ottenere una migliore disciplina e organizzazione della mediazione.
Nella circolare il Cnf sottolinea che il Congresso non ha titolo per sindacare la legittimità delle proprie deliberazioni e stigmatizza l’accoglienza riservata al ministro della Giustizia con modi non condivisibili. Proclama infine il 2011 anno dell’Avvocatura, a cui seguiranno importanti iniziative sul territorio nazionale, anche in collegamento con le celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità d’Italia.

2. Modello di regolamento Organismi di mediazione presso i Coa.
Il Consiglio nazionale forense ha approvato nella seduta amministrativa del 21 dicembre un modello di regolamento per gli organismi istituiti presso i Consigli dell’Ordine, che tra le altre cose prevede la difesa tecnica quando prevista per legge e che la proposta di mediazione provenga dal solo mediatore del procedimento e in caso di richiesta congiunta delle parti.
Il modello di regolamento è stato inviato agli Ordini con la circolare n. 34-C/2010. Lo schema di regolamento si propone di fornire ai Coa un supporto normativo per la organizzazione degli organismi di conciliazione, nella convinzione che “l’uniformità di regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino” e anche per rispondere all’esigenza degli stessi Consigli dell’Ordine di “ricevere assistenza nella fase di costituzione degli organismi”.
La predisposizione di questo regolamento, sollecitato anche dalle numerose richieste dei Coa, si inserisce in un’ attività di collaborazione istituzionale al funzionamento delle nuove norme, garantita dal Cnf pur nelle perplessità avanzate al ministero della giustizia circa alcune scelte di fondo della normativa principale e secondaria; scelte criticate dall’avvocatura quali l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità del successivo processo; i criteri di qualificazione dei mediatori, ritenuti troppo blandi. La relazione al regolamento spiega che:
– Si è limitata la prestazione del servizio di mediazione alle sole parti che intendono giovarsi dell’assistenza di un difensore nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio.
– Si è scelto di subordinare la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e comunque a una valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi quando ritiene di avere elementi sufficienti. Unica eccezione, i casi di liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e di responsabilità medica, attesa la maggior difficoltà di individuare soluzioni fondate sulla soddisfazione degli interesse delle parti: in – Non è stata inserita la possibilità, prevista dal decreto ministeriale dm 180/2010, di affidare a un mediatore terzo la formulazione della proposta perché verrebbe a mancare il profilo di “amichevole compositore”.

3. Avvocati-dipendenti part-time.
Il Consiglio nazionale forense ha espresso soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (C-225/09), adottata lo scorso 2 dicembre, con la quale i giudici comunitari hanno ritenuto conforme all’ordinamento comunitario la legge n.339/2003, che ha negato ai dipendenti pubblici part-time l’esercizio della professione di avvocato, disponendo la loro cancellazione dall’albo. “Questa sentenza conferma il nostro costante orientamento, consistente nel ritenere legittima tale normativa in funzione della tutela di un interesse pubblico qual è l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato”, commenta il Cnf che ricorda come la normativa italiana, che oggi la Corte Ue ha ritenuto legittima nel quadro comunitario, aveva già superato positivamente il vaglio della Corte Costituzionale, che nel 2006 ne aveva dichiarato la conformità a Costituzione”.
Nel dettaglio, la Corte comunitaria ha dichiarato che non è contraria al trattato una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati e che la direttiva 98/5/CE deve essere interpretata nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.
Tuttavia, della questione dovrà tornare ad occuparsi la Corte costituzionale, presso la quale le sezioni unite della Cassazione hanno sollevato nuovamente con ordinanza n. 24689/2010 questione di costituzionalità della legge 339/2006, per l’esclusivo profilo della lesione del legittimo affidamento di chi aveva scelto il part-time per esercitare la professione di avvocato sotto la vigenza di una legge del 1996 (n. 662) poi modificata con la legge 339.

4. Corsi per Mediatori.
Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 10 dicembre, dopo ampia discussione, ha deliberato di non riconoscere crediti ai fini della formazione continua (regolamento sulla formazione continua, luglio 2007) ai corsi per l’acquisizione della qualifica di “mediatore”.

5. Festività natalizie 2010-2011.
Il Consiglio nazionale forense e lo staff augurano a Voi tutti e alle Vostre famiglie un Sereno Natale e un buon inizio 2011.

A cura dell’Ufficio Comunicazione e Media
in collaborazione con l’Ufficio studi

Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio n.3
www.consiglionazionaleforense.it

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