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MUTUO SOCIALE: Giovanna Canzano intervista-video TEODORO BUONTEMPO

Alla Regione Lazio, su iniziativa dell’assessore Teodoro Buontempo e del gruppo consiliare composto da Gabriele Caropreso e da Roberto Buonasorte, sta per realizzarsi, in via sperimentale, la possibilità di diventare proprietari di casa anche alle persone meno abbienti.

Nell’ambito dell’approvazione della legge sul piano casa della Regione Lazio, verrà dato spazio alle persone con reddito basso, di accedere ad un mutuo sociale per acquistare una casa popolare.
A tutti coloro che risiedono in case popolari dell’Ater, sarà data la possibilità di pagare un mutuo con una rata che non superi il 20% dello stipendio, quindi per chi guadagna 1000 euro (anche se con contratto di lavoro a tempo determinato) la rata sarà 200; inoltre verranno corrisposti dai mutuatari solo quote capitali, in quanto gli interessi saranno pagati alla banca rogante direttamente dalla regione e tutte le mensilità di affitto pagate fino alla stipula del contratto per l’acquisto saranno scalate dal totale del mutuo.

L’obbiettivo principale è riqualificare tutto ciò che è gia esistente senza utilizzare nuovo suolo per altre costruzioni.

Per chi vuole ascoltare direttamente Teodoro Buontempo, può vedere la video-intervista ciccando sul link:

Giovanna Canzano intervista Teodoro Buontempo MOV

Proposta di Legge Regionale

(Questo disegno di legge è stato creato per la Regione Lazio e fa riferimento a specifiche Leggi Regionali del Lazio. Non è possibile dunque presentarlo così come è scritto in altre Regioni.
E' al contrario abbastanza semplice modificarlo per adeguarlo ad altre Regioni o addirittura a Comuni.)

Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.

PREAMBOLO

DARE ATTUAZIONE ALLA COSTITUZIONE ART. 47, COMMA 2

“(La Repubblica) favorisce l’accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell’abitazione (omissis…)”

Fino ad oggi non è stato varato alcun provvedimento che realmente abbia favorito l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, come impone la costituzione della Repubblica Italiana.

Preso atto dell’emergenza casa – da tutti riconosciuta – che flagella soprattutto le grandi città, non sembra più rinviabile l’impostazione di un progetto attuativo del dettato costituzionale, che disponga perché anche i meno abbienti possano accedere alla proprietà dell’abitazione, pagando una rata di mutuo sostenibile, che abbia un impianto sociale e che da un lato favorisca l’accesso alla proprietà delle fasce di popolazione a basso reddito e dall’altro garantisce lo stato da abusi e speculazioni.

Art. 1

La presente legge è istitutiva dei Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, dipartimenti, dotati di propria autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, da inserirsi all’interno delle Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, secondo quanto disposto dalla LR 30/03, art. 2, con specifiche funzioni atte a garantire la realizzazione e la vendita, con la formula del “mutuo sociale”, di manufatti di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.

Intende altresì affermare il principio in base al quale tutto il patrimonio immobiliare destinato all’assistenza abitativa, deve entrare nella sfera della proprietà dei legittimi assegnatari, attraverso assegnazioni, per gli stabili di nuova costruzione, ovvero attraverso cessioni, così come disposto dal’art 6, con la formula del “mutuo sociale”.

Art. 2
(Principi)

I Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, da qui dipartimenti, hanno lo scopo di garantire il diritto alla proprietà della casa a tutti i coloro i quali siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 5 comma 2, secondo quanto stabilito dalla LR 12/99 art. 10. Le funzioni genericamente assegnate alle ATER dalla LR 30/02 art. 3, comma 1, lettere d) ed e), devono intendersi trasferite ai rispettivi dipartimenti.

I quartieri di nuova costruzione dovranno rispondere a criteri di bio architettura tradizionale, a bassa densità abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e spazi comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli abitanti.

Art. 3
(Funzioni e compiti)

1. I dipartimenti hanno la specifica funzione di attuare le indicazioni ricevute dai comuni, ex LR 12/99 art. 4, comma 1, lettera d, così come recepite ai sensi della LR 30/03 art. 5, comma 1, lettera a, attraverso l’edificazione di quartieri, nel rispetto di quanto disposto dal piano urbanistico, e secondo i principi di cui all’art. 2, comma 2.

2. a tal fine si prevede l’autonomia finanziaria, di bilancio e gestionale rispetto ai rispettivi ATER di appartenenza. Tutti i beni demaniali trasferiti alla Regione, dovranno annualmente essere iscritti nello stato patrimoniale dei dipartimenti, con la legge di bilancio regionale. Stessa sorte spetta al fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ex LR 12/99 art. 14, in ragione non inferiore ai due terzi. Ai dipartimenti è concessa facoltà di reperire fondi anche dal mercato privato ovvero da aziende pubbliche, per mezzo di convenzioni, sponsorizzazioni ed analoghe formule contrattuali, secondo la logica dell’integrazione tra settori pubblico e privato.

3. le procedure di evidenza pubblica di cui alla LR 30/02, art. 3, comma 2, dovranno costituire, per le aziende appaltatrici, semplice prestazione di servizi. In nessun caso gli aggiudicatari del bando entrano in possesso del manufatto edile, che invece è iscritto nell’attivo patrimoniale del dipartimento. La procedura di aggiudicazione non potrà prevedere ribassi, in quanto il valore del manufatto dovrà coincidere con il suo prezzo di costo – calcolato sulla base di costo di materiali di qualità e di mano d’opera qualificata – e dovrà tener conto unicamente della rispondenza del progetto ai principi di cui all’art. 2, della capacità realizzativa e innovativa dell’impresa, dell’impatto occupazionale e ambientale e di altri criteri stabiliti di volta in volta. Al termine della costruzione, di tutti i locali commerciali individuati dal progetto, verranno assegnati con il vincolo della destinazione stabilita, in sede di aggiudicazione, secondo le indicazioni del comune su cui l’immobile insiste.

Art. 4
(Mutuo Sociale)

Le competenze dei comuni e degli ATER – LR 12/99 artt. 4 e 5 – restano invariate. La formula dell’assegnazione subisce invece una radicale modificazione, in quanto, secondo il disposto dell’art. 2, configurata come vero e proprio passaggio di proprietà.

La rata mensile versata dagli assegnatari rappresenta una quota, in nessun caso superiore ad un quinto del reddito del nucleo assegnatario, secondo la configurazione prevista dalla LR 12/99, art. 11, comma 5, del totale del debito – calcolato aggiungendo al costo di costruzione dell’alloggio la quota interessi sulla base del tasso ufficiale annualmente adeguato – ripartito secondo piani di ammortamento “personalizzati”, appunto, sulla base del reddito familiare e, se necessario, rimodulato secondo le variazioni di reddito disponibile.

Se tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare risultano disoccupati, la famiglia può dichiarare lo stato di “totale disoccupazione” ed il pagamento delle rate viene sospeso senza che si perda il diritto di proprietà. La famiglia riprenderà il pagamento delle rate quando tornerà ad avere introiti economici.

Estinto il finanziamento, il novantacinque per cento dell’alloggio entra nella piena disponibilità della famiglia assegnataria; il restante cinque per cento resta di proprietà del dipartimento, il quale provvede ad iscriverlo in bilancio quale attività patrimoniale indisponibile. La quota di proprietà del dipartimento tuttavia costituisce vincolo nei confronti degli assegnatari, i quali, in alcun modo, possono alienare, affittare, concedere, a qualsiasi titolo, prestare in garanzia o ipotecare l’immobile a terzi.

L’immobile ottenuto con la formula del mutuo sociale è economicamente inerte. I successivi passaggi che caratterizzeranno la vita del bene saranno sempre soggetti a verifica da parte del dipartimento, secondo quanto disposto dal regolamento attuativo.

Art. 5
(requisiti soggettivi per l’accesso)

Per i requisiti soggettivi vale quanto disposto dalla LR 12/99, agli artt. 11, 12 e 13, fatte salve alcune modificazioni:

1. all’art. 11, comma 1, lettera a), va aggiunto, per i cittadini stranieri, l’obbligo di soggiorno che si protrae da non meno di anni cinque.
2. l’art. 11, comma 1, lettera b), va integrato con l’espressa previsione che la residenza anagrafica debba ricadere all’interno del territorio regionale.

3. l’art. 11, comma 1, lettera c), va integrato con un’altra figura: quella dell’intestario di mutuo ipotecario, destinato all’acquisto della prima casa, titolare di unico rapporto di lavoro a tempo determinato.

4. all’art. 11, comma 1, lettera f), viene abrogato il passaggio relativo ad eventuali occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.

5. all’art. 13, comma 1, la lettera e) viene integralmente sostituita con la dicitura “mancato pagamento della quota di mutuo sociale in presenza di introiti economici accertati”.

Art. 6
(alienazione del patrimonio immobiliare regionale)

l’intero patrimonio immobiliare, attualmente disponibile nel patrimonio della Regione ovvero delle ATER, deve essere alienato, secondo i piani disposti dalla LR 12/99 e successive modificazioni, con la formula del mutuo sociale, ai legittimi assegnatari. Il prezzo di vendita sarà calcolato decurtando dal valore dell’immobile, l’ammontare di quanto già versato a titolo di canone. L’importo eventualmente residuo, sarà ripartito in rate mensile secondo il meccanismo previsto dall’art. 4, comma 1.

giovanna.canzano@yahoo.it
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Giovanna Canzano – © – 2010

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