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Scuola e vigilanza sul minore. I comuni devono garantire un accompagnatore sullo scuolabus poiché l’autista non basta

Il comune è obbligato a risarcire il minore picchiato da un altro studente sul pulmino della scuola poiché uno scolaro non può considerarsi maturo se minore e per questo se crea un danno ad un altro su uno scuolabus il Comune dovrà risarcire il danno.
Lo ha deciso con la sentenza n. 23464/2010 la terza sezione civile della Corte di Cassazione in virtù del principio secondo cui in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di bus che accompagna gli alunni a scuola, l'ente e' comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” e ciò in considerazione dell'eta' dei trasportati. I comuni quindi devono adottare tutte le “cautele occrrenti per tutelare la sicurezza dei minori”. L'episodio riguarda un’aggressione ad un bambino determinata da parte di un coetaneo di 10 anni che gli aveva causato la lesione di quattro vertebre, con esiti invalidanti permanenti del 18 %, raggiunto da colpi ripetuti alla schiena con la cartella scolastico dopo una lite sul posto da occupare.
Già in primo grado il Tribunale di Perugia aveva condannato il comune a risarcire il danno con la somma di 123 mila euro, somma poi aumentata dalla Corte d'appello perugina.
L’importante principio enunciato in sentenza, secondo Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, pur non essendo collegato ad un'espressa previsione di legge, discende dal principio secondo il quale grava sulla P.A. che svolga un servizio di trasporto riservato agli alunni sussiste in capo all’ente l’obbligo generale di apportare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei minori.

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