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On. Antonio Razzi (IdV). Risposta scritta del Ministro dell’Economia e delle Finanze alla interrogazione n. 4-05960

Sul punto si chiedeva al Ministro dell’Economia e delle Finanze che alcune Amministrazioni iscriverebbero a ruolo debiti di imposta senza preventivi controlli in caso di cartelle risultate poi illegittime, nonché vi sarebbero irregolarità in quanto alle procedure esecutive delle ipoteche effettuate senza preventiva diffida e dei fermi di autovetture non annullati a seguito del pagamento del contribuente.

Ad Equitalia non risulterebbero ritardi esagerati per l’annullamento delle cartelle illegittime in quanto entro 30 giorni, a spese di Equitalia, se avesse già pagato il contribuente viene rimborsato ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 112/99. La legge n. 656/1994 consente all’ufficio che riscontra l’illegittimità dell’atto di annullarlo in base a norme di autotutela togliendo efficacia alla cartella.

In merito agli “oneri tabellari” di competenza dell’agente essi sono pari al 9% delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di pagamento delle cartelle entro 60 gg. gravano per il 4,65% sul contribuente per il 4,35% sull’ente creditore mentre per i pagamenti oltre i 60gg. l’intero 9% è a carico del solo debitore.

In ordine poi alla gestione delle procedure di ipoteca, il ministro sottolinea che l’agente riscossore è ossequioso del primo comma dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 secondo il quale “il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati”. Per quanto riguarda i beni immobili il loro fermo viene disposto d’intesa con l’Agenzia previo avviso che consente al contribuente già moroso di evitare l’iscrizione del fermo, iscrizione che va effettuata a cura del debitore ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 503/1998, attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 3, comma 41, del decreto-legge n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005.

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