Sospensione della patente non sempre legittima in caso di guida in stato di ebbrezza nel caso in cui il tasso alcoolemico non superi la soglia di 1,5 grammi per litro

Interessante sentenza della Cassazione, la n. 21447 di oggi 19 ottobre 2010 secondo Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
Secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte, la sospensione della patente di guida non è un atto dovuto nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica. Infatti la misura non dev’essere disposta nel caso in cui il tasso di alcool non superi la maggiore soglia di 1,5 grammi per litro.
La decisione della seconda sezione civile in commento ha accolto il ricorso di un automobilista, sorpreso a guidare in stato di ebbrezza alcolica, annullando la sospensione della patente disposta dal Prefetto e confermata da una sentenza del giudice di pace di Alberga.
Per il magistrato onorario “il Prefetto di Savona, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 del C.d.S., aveva disposto a carico” dell’automobilista “la sospensione della patente di guida per giorni 15 e gli aveva ordinato contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di guida di Savona”.
Nel caso in questione, dal verbale di contestazione era emerso che i risultati dell’alcooltest cui si era sottoposto l’uomo avevano evidenziato un tasso alcolico di 1,28 e di 1,31 grammi per litro nelle due prove effettuate e comunque superiori a 0,50 grammi per litro, limite dello stato di ebbrezza. Per questo nel merito era stata confermata la sospensione del Prefetto, “laddove è previsto che questo dispone la sospensione in via cautelare della patente nelle ipotesi di reato diverse dalle lesioni colpose e dall'omicidio colposo, nelle quali rientra lo stato di ebbrezza, configura tale ordinanza come un atto dovuto”.
I giudici di legittimità ripercorrendo l’iter procedimentale seguito dalla Prefettura rilevano che all’automobilista era stata contestata la violazione dell'art. 186 del C.d.S., consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato.
Al ricorrente era stata però irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
I Giudici di piazza Cavour sottolineando la palese diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui al nono comma dell'art. 186 del C.d.S. sia all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223 terzo comma alla configurabilità di “altre ipotesi di reato” rispetto a quelle richiamate dal primo comma dello stesso articolo, hanno accolto il ricorso dell’automobilista annullando la sanzione della sospensione della patente di guida.

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