Cassazione penale: risponde di lesioni colpose e di omessa custodia dell’animale anche il semplice possessore del cane che azzanna un passante

Maggiore attenzione da parte di chi porta al guinzaglio il cane di un amico o della propria famiglia, almeno secondo la sentenza n. 34813 di oggi della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione che viene segnalata da Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”
Con la decisione suddetta la Suprema Corte ha infatti confermato la condanna a 100 euro di multa di un uomo palermitano dopo che il suo cane aveva morso una ragazza alla quale dovrà anche corrispondere i danni subiti.
L’imputato, aveva proposto comunque ricorso in cassazione adducendo che le corti di merito palermitane avevano stabilito la sua penale responsabilità senza considerare che il cane era di proprietà della madre e della nonna.
Gli ermellini hanno rigettato il ricorso facendo proprie le motivazioni dell’appello e di primo grado essendo stato provato che “l’animale era sicuramente in suo possesso” e che l’imputato “abitava con la madre e si rapportava quotidianamente con l’animale che gli ubbidiva e che portava a passeggio”.
I giudici di piazza Cavour hanno motivato la decisione statuendo che “in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen., relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di. proprietà in senso civilistico.”

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