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Immigrazione, lo straniero in difficoltà  in gravi difficoltà  economica con permesso di soggiorno temporaneo ha diritto al sussidio del comune anche se le risorse sono scarse

La sentenza 6353 resa in data di ieri dal TAR della Lombardia in merito ai diritti degli immigrati ed alle pari opportunità tra soggetti disagiati riveste particolare importanza secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” anche perché giunge dal Tribunale Amministrativo di un territorio che può essere considerato la roccaforte della Lega Nord ed in un momento in cui gli amministratori locali del movimento padano premono per l’eliminazione di ogni beneficio o sussidio per lo straniero.
Secondo i Giudici Amministrativi hanno diritto al beneficio del sussidio anche gli immigrati regolari titolari del permesso di soggiorno valido almeno un anno e non è necessario la carta di soggiorno di lungo periodo, inoltre il Comune non può motivare il diniego per la scarsità delle risorse di cassa.
Nel caso in questione la Corte ha accolto il ricorso di una cittadina straniera con un permesso di soggiorno in scadenza nel 2011 che aveva dimostrato di versare in gravissime condizioni economiche per di più invalida con il marito disoccupato e che si era vista rifiutare la richiesta di sussidio da parte del Comune di Milano che peraltro aveva motivato l’atto in virtù delle scarsità economiche dell’Ente. Secondo gli uffici comunali preposti infatti l’Ente aveva ampio margine di discrezionalità in quanto il tipo di beneficio richiesto si differenzierebbe dai livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili dall’Inps e dovrebbe tenere conto delle risorse disponibili. Il Collegio nell’accogliere il ricorso ha ribaltato l’impostazione ribadendo l’illegittimità della negazione del beneficio stabilendo la negazione del sussidio non può basarsi sulla scarsità delle risorse dell’ente, anche perchè “tale esigenza può essere soddisfatta prevedendo limiti di reddito più bassi per poter ottenere i sussidi o criteri limitativi di altro genere, ma non limitando la platea di coloro che in astratto potrebbero fruire delle provvidenze in contrasto con previsioni normative e regolamentari.”

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