Estradizione in Italia e tutela dei diritti umani: i rapporti delle organizzazioni umanitarie non governative sulla tortura bloccano l’estradizione

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA, ritiene opportuno riportare l’attenzione sulla sentenza n° 32685 di ieri della Cassazione sulll’utilizzo dei rapporti delle ong umanitarie per decidere se accogliere o meno la domanda di estradizione del cittadino straniero.
Via libera della cassazione all’utilizzo dei rapporti delle ong umanitarie per decidere sull’estradizione.
E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte, respingendo il ricorso del pm di Roma contro la sentenza con cui la Corte d’appello della capitale aveva negato l’estradizione di un cittadino turco..
I rapporti delle organizzazioni umanitarie non governative come Amnesty International possono infatti essere utilizzati dal giudice italiano per decidere se accogliere o meno la domanda di estradizione del cittadino straniero.
La Corte d’assise di Istanbul aveva emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto per reati legati al terrorismo. L’uomo era un membro attivo del PKK, partito autonomista curdo accusato di aver compiuto numerosi attentati e considerato dalle autorità turche alla stregua di un’organizzazione terroristica. I giudici capitolini avevano respinto la richiesta, ravvisando il concreto pericolo che l’imputato potesse subire tortura e atti persecutori una volta rientrato nel suo paese. La decisione si basava anche su una serie di rapporti e documenti prodotti da Amnesty International negli ultimi anni, che denunciavano, in modo affidabile, l’uso “di tortura e altri maltrattamenti e di eccessivo impiego della forza da parte delle forze dell'ordine”. Non solo. Risultava che l’uomo in passato era stato vittima di tortura da parte dei funzionari turchi. I giudici della sesta sezione penale hanno confermato la sentenza d’appello e, sui rapporti delle ong, hanno richiamato una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2008 che ne ribadiva l’utilizzabilità. Si tratta insomma di una ragione “per ritenere che l'imputato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti a configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”.

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