Site icon archivio di politicamentecorretto.com

Legge Status quo ovvero fottiti compagno, la poltrona e mia e me la tengo

Ecco il testo del Disegno di legge presentato dal alla Camera ed al Senato

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459

RELAZIONE

Onorevoli Senatori!! – Nel 2001, dopo oltre 46 anni di dibattito parlamentare e la presentazione di 143 progetti di legge ordinari e costituzionali, è stata approvata la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’opzione per i cittadini italiani con residenza fuori dei confini nazionali di esercitare il diritto di voto o direttamente dal Paese di residenza, con il meccanismo del voto per corrispondenza, oppure direttamente presso il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

La legge n. 459 del 2001 rappresenta una conquista attesa da tutti i cittadini italiani residenti all’estero e più in generale un passaggio fondamentale per la nostra democrazia.

Tuttavia, alla luce delle problematiche riscontrate a seguito delle elezioni politiche del 2006 e del 2008, la legge appare meritevole di taluni aggiustamenti, resi necessari per eliminare varie carenze emerse nel delicato passaggio dal disposto normativo alla prassi.

Fra queste, la formazione delle liste elettorali è risultato un punto di assoluto rilievo nell’ambito delle riflessioni sull’efficacia delle norme della legge in esame. Un sistema elettorale si può definire certo e democratico solo nel caso in cui risulti chiara ed immediata l’individuazione del corpo elettorale. In tale ambito, il combinato disposto dagli articoli 5 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, stabilisce che l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero è realizzato tramite confronto in via informatica dei dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero (AIRE) con quelli degli schedari consolari. Tale operazione è stata svolta dai Ministeri dell’Interno e degli Esteri con il fine di formare l’elenco degli elettori residenti all’estero, suddiviso per ripartizione geografica. In altre parole, i nominativi di coloro che compaiono in entrambi gli elenchi sono stati inseriti nell’elenco aggiornato e, se aventi i requisiti di legge, sono divenuti elettori.

Nella prassi è sorta, da subito, una questione problematica relativa ai nominativi dei cittadini che comparivano soltanto negli schedari consolari e di quelli che comparivano soltanto nell’AIRE. E’ noto, infatti, che a livello mondiale gli schedari consolari hanno sempre registrato un numero più elevato di cittadini rispetto all’AIRE ma questa relazione cambia a seconda dei contesti geografici.

Il disallineamento dei dati è dovuto in primis alla presenza diffusa di errori di iscrizione, che hanno rappresentato la difficoltà principale per la formazione delle liste elettorali. A seguire, l'altra fonte di disallineamento dei dati è la presenza di cittadini registrati più volte o non cancellati sia negli schedari consolari sia in quelli dell’AIRE.

Tale disallineamento, è stato risolto in pratica con la scelta di inviare comunque, nel rispetto della normativa vigente, le schede elettorali a tutti i cittadini inseriti nell’elenco unico aggiornato da Aire e Consolati. Tale soluzione, pur avendo un fondamento di garanzia per ciascun elettore, non appare, tuttavia, del tutto condivisibile.

Altro aspetto problematico è rappresentato della modalità di voto scelta dal legislatore, ovvero del voto per corrispondenza, che ha sollevato una serie di dubbi e perplessità. La possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, infatti, ha fatto sorgere dubbi sulla regolarità delle operazioni di voto e, più in generale, sulla sicurezza offerta da tale sistema, che ha registrato nella prassi interferenze sia nelle fasi di spedizione, sia in quelle di recapito e ricezione del plico elettorale.

Anche in questo caso, per comprendere appieno la questione è necessario ricordare brevemente le modalità previste dalla legge n. 459 del 2001 per le operazioni di invio, recapito e ricezione dei plichi elettorali.

Le operazioni di recapito sono state demandate ai singoli uffici consolari che, nella maggior parte dei casi, hanno scelto di appaltare ad una ditta sia la stampa del materiale elettorale che la spedizione dei plichi; è bene ricordare, infatti, che non in tutti i Paesi esiste una società che ha il monopolio dei servizi postali e che quindi più società si sono occupate del recapito dei plichi elettorali.

Mentre per il referendum 2003, in generale, vigeva un sistema che prevedeva la possibilità di lasciare il plico in giacenza al domicilio dell’elettore, per le elezioni politiche del 2006 è stata prevista la consegna delle schede ad una persona maggiorenne fornita di documento d’identità, non obbligatoriamente vincolata da parentela con l’elettore. Appare evidente, quindi, che la normativa vigente presenti un vuoto che va colmato con la previsione della consegna diretta del plico all’elettore. Nel 2008, l'invio per raccomandata ha affrontato tale problema.

Esiste, poi, una percentuale non trascurabile di plichi che non riesce a raggiungere i destinatari o che non sono stati restituiti al mittente.

L’insieme di tali problematiche richiede, pertanto, l’attuazione di nuovi accorgimenti che eliminino ogni possibile interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali.

Da quanto esposto, emerge in tutta evidenza che le operazioni descritte si sono svolte senza alcuna forma di controllo da parte di terzi, quale quella che poteva essere svolta mediante la costituzione di comitati elettorali presso i consolati, con rappresentanti designati dalle diverse formazioni politiche.

Un’ulteriore carenza emersa nella prassi, che ha generato errori e proteste dei cittadini italiani residenti all’estero, è dovuta alla mancanza di informazioni, che consentano al cittadino elettore residente all’estero di confrontare le varie proposte e i diversi programmi politici avanzati dai candidati e dalle forze politiche che si presentano alle elezioni.

A fronte di tali problematiche, il presente disegno di legge, pur non esaurendo le possibili riflessioni sulle norme e la prassi del voto all’estero, propone alcune correzioni alla legge n. 459 del 2001, proprio con l’intento di eliminare le carenze descritte.

Con l’articolo 1, si affronta il problema della formazione delle liste elettorali. La normativa vigente ha fatto emergere tutte le difficoltà di fare affidamento su due archivi ideati con finalità diverse, che hanno prodotto, nell’arco delle prime esperienze di voto per corrispondenza, un grado non soddisfacente riguardo alla certezza del voto.

La soluzione che si popone è rappresentata dall’istituzione di un apposito elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che manifestano la volontà di esercitare il diritto di voto direttamente dal paese di residenza, tenuto presso l’ufficio elettorale istituito in ciascun Consolato.

Se è vero che tale eventualità potrebbe ridurre il livello di partecipazione, è altresì vero che tale soluzione risolve il problema della certezza del voto. L’adozione di tale sistema, inoltre, consente di ridurre, seppure in parte, errori ed imprecisioni che provochino il mancato recapito di schede elettorali o la dispersione di queste.

La previsione della formazione di liste elettorali attraverso l’introduzione di un criterio di manifestazione della volontà, non è di per sé sufficiente a risolvere anche le problematiche relative all’interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali, così come previste dalla legge n. 459 del 2001.

A tal fine, con l’articolo 2, si prevedono le nuove modalità di stampa ed invio dei plichi elettorali. Con le modifiche introdotte, il Ministero degli interni provvede direttamente alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno prima della data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico deve essere nominativo e sigillato, contenere il certificato elettorale, la scheda elettorale, la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Sul plico deve essere, altresì, indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare di competenza in caso di mancato recapito, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza, nonché le proposte e i programmi elettorali dalle medesime liste concorrenti il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri.

Con gli articoli 3 e 4, vengono introdotte disposizioni per garantire un più elevato livello di sicurezza e controllo delle operazioni di voto. Nello specifico, viene stabilito che non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del Comitato elettorale appositamente istituito, provvede ad inviare agli elettori all'estero, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro sistema che né attesti la ricezione da parte dell’elettore stesso, il plico nominativo pervenuto dal Ministero dell'interno. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore è tenuto ad introdurre nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, a sigillare la busta, ad introdurre nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, debitamente firmato e con l’indicazione del numero identificativo del proprio passaporto o della carta d’identità o di altro documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal ministero dell'Interno, e a spedire il tutto all’ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le buste inviate dagli elettori agli uffici consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento del ritorno delle stesse al competente ufficio centrale per la circoscrizione estera. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio esclusivamente le buste pervenute all’ufficio elettorale del consolato non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono all'immediata invalidazione delle buste pervenute dopo la predetta scadenza.

Con l'articolo 5, al fine di migliorare le operazioni di scrutinio dei voti, invero assai confuse nelle precedenti tornate elettorali, si prevede l'istituzione presso le Corti di Appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, degli uffici centrali per la circoscrizione estero, ciascuno competente per una delle ripartizioni estere. Presso ciascuno degli uffici centrali per la circoscrizione estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti contenuti nelle buste pervenute dalla ripartizione estera di competenza. Nell'ambito di tali operazioni particolare attenzione è posta alla fase di verifica della corrispondenza dell'identità e dei dati dei documenti dell'elettore con i dati inseriti nell'elenco degli elettori.

L'articolo 6 prevede che a ciascuno degli uffici centrali per la circoscrizione estero spetta il compito di proclamare gli eletti nell'ambito della ripartizione di competenza.

L'articolo 7 prevede che la pubblicità sulle elezioni all'estero deve essere garantita anche sui giornali locali, anche non di lingua italiana.

L'articolo 8, infine, prevede una disposizione transitoria nel caso di indizione delle elezioni anticipate nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale delle nuove disposizioni previste dal presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Formazione delle liste elettorali)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 1, è sostituito dal seguente: >;

b) al comma 1, dell’articolo 2, le parole: > sono soppresse;

c) al comma 1 dell’articolo 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: >

d) il comma 2 dell’articolo 2 è soppresso;

e) l’articolo 4 è soppresso;

f) l’articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 può essere effettuata: a) direttamente dall’interessato presso l’ufficio elettorale del consolato competente per il territorio di residenza; b) tramite l’invio in busta chiusa ed affrancata dell’apposito modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, e previa richiesta dell’interessato all’ufficio elettorale del consolato competente per il territorio di residenza.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, e i relativi periodici aggiornamenti, sono inviati a cura dei singoli uffici elettorali consolari al Ministero degli affari esteri, il quale predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all’estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'Interno per la costituzione delle relative liste elettorali della circoscrizione estero da utilizzare in occasione delle votazioni.

4. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto all’estero solo i cittadini che risultino iscritti negli elenchi di cui al comma 1 entro il settimo giorno successivo all’indizione delle votazioni.

5. Gli iscritti nell’elenco di cui al comma 1, primo e secondo periodo, sono tenuti a comunicare al Consolato ogni variazione dei dati e alla cancellazione dal medesimo, entro il termine massimo del settimo giorno successivo all’indizione delle votazioni, qualora intendano esercitare il diritto di voto in Italia in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum. In caso di mancata comunicazione dei dati o di cancellazione si applicano le sanzioni previste all’articolo 18, comma 2.>>;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente: >

h) al comma 4 dell’articolo 8, le parole: > sono sostituite dalle seguenti: >;

i) al comma 2 dell’articolo 23, la lettera b) è sostituita dalla seguente:>.

2. Il modulo per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 2001 è inviato a cura del Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti coloro che risultino iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tale modulo di iscrizione è nuovamente inviato, a cura del Ministero degli affari esteri, ai soggetti residenti all'estero non iscritti nell'elenco di cui al all'articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 2001 entro sessanta giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura successiva a quella di prima applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 2

( Stampa e invio del plico elettorale)

1. Il comma 2, dell'articolo 11, è sostituito dal seguente: >

Art. 3

( Disposizioni per la sicurezza del voto e per l’informazione del cittadino elettore)

1. All’articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: >;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: >;

c) il comma 6, è sostituito dal seguente: >

d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:>

e)il comma 7, è sostituito dal seguente: >

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:>

2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo.

Art. 4

(Comitati elettorali)

1. Dopo l’articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. 3. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione delle buste di cui all'articolo 12, comma 6, di controllo e di custodia di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8 e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione.

4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero degli interni, per l’adozione delle relative misure da adottarsi entro le 48 ore successive alla denuncia dei fatti.>>

Art. 5

(Disposizioni in materia di formazione dei seggi elettorali e di scrutino dei voti)

1. Al comma 1 dell'articolo 7, aggiungere in fine il seguente periodo:>

2. All’articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: >

3. All’articolo 14 della legge legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: > sono sostituite dalle seguenti:>;

c) al comma 3:

1) alla lettera a) sostituire le parole:> con le seguenti:>;

2) alla lettera b), sostituire le parole> con le seguenti: >;

3) alla lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: >

Art. 6

(Proclamazione degli eletti)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole:.> sono sostituite dalle seguenti:>

Art. 7

(Comunicazioni elettorali)

1. Al comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole:> aggiungere le seguenti: >

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero degli affari esteri invia a tutti gli elettori italiani residenti all'estero risultanti dall'allineamento dell'anagrafe del ministero degli affari esteri e dell'anagrafe del Ministero dell'interno, un plico contenente una informativa sulle innovazioni introdotte alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed un apposito modulo per l'iscrizione all'elenco dei cittadini italiani residenti all’estero di cui all'articolo 5 comma 1 della medesima legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nei successivi sessanta giorni i Consolati sulla base delle richieste pervenute dagli elettori residenti all'estero provvedono alla creazione dell'elenco degli elettori residenti all'estero.

2. In caso di elezioni anticipate ricadenti nel periodo dei 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alle modifiche introdotte dalla presente legge.

Exit mobile version