Passaporti all’estero: rilascio e rinnovo sempre più complesso

Vi è un diffuso malumore tra i cittadini italiani residenti all'estero che si rivolgono alla rete consolare per il rilascio o il rinnovo del passaporto: procedure sempre più complesse, costi esorbitanti – soprattutto per le famiglie con più bambini – tempi di attesa che si allungano. Il malumore, occorre precisarlo, serpeggia anche tra gli addetti ai lavori, confrontati con procedure macchinose e complesse come, ad esempio, quella del nulla osta da chiedere alla competente questura per ogni singolo cittadino. Per questi aspetti mi sono rivolto, la scorsa settimana, al Ministro degli affari esteri con una interrogazione urgente (vedi interrogazione e risposta del Governo) per ottenere indicazioni sulle soluzioni che s'intendono adottare.
Ma cosa ha reso complicate le procedure in atto? Lo scorso 20 maggio sono entrati in esercizio i nuovi libretti di passaporto ordinario e temporaneo per uniformare la vigente normativa al regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009 che ha modificato la normativa precedente (CE) n. 2252/ 2004, del 13 dicembre 2004.
Il regolamento disciplina le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri dell'Unione. La genesi del regolamento parte da lontano: l'attentato alle torri gemelle di New York (11 settembre 2001) ha posto a molte nazioni una fondamentale esigenza di sicurezza e di identificazione certa dei viaggiatori, elementi indispensabili e prioritari a livello internazionale nella lotta al terrorismo e di conseguenza nel controllo passeggeri nel settore aereoportuale.
L'UE è quindi intervenuta regolamentando il rilascio dei nuovi “passaporti elettronici” finalizzati ad una maggiore sicurezza adottando le nuove tecniche – innovative rispetto al passaporto tradizionale – che vincolano il passaporto al suo titolare onde evitarne l'eventuale uso illecito. Le nuove procedure comportano l'introduzione dei dati biometrici, vale a dire la registrazione delle impronte digitali e dei tratti facciali, in un chip inserito nel passaporto. Tali disposizioni europee, in linea con la varie disposizioni del trattato di Schengen, non si applicano al Regno Unito ed all'Irlanda, paesi non compresi nello spazio di Shenghen, mentre la Danimarca, pur essendo firmataria della Convenzione di Schengen, ha deciso di non adottare le disposizioni europee. La Svizzera, la Norvegia, l'Islanda ed il Liechtenstein, pur non facendo parte dell'UE, hanno comunque aderito al trattato di Schengen e ne condividono l'applicazione delle disposizioni.
Un aspetto rilevante, che ha suscitato tanto malumore per i costi rilevanti che ne derivano, riguarda la maggiore tutela dei bambini; su indicazione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), infatti, il regolamento n. 444/2009 sancisce che ogni minore debba avere il passaporto e che ai minori di anni 12 non si debbano registrare le impronte digitali in quanto non qualitativamente sufficienti per i prefissati controlli di identità e per i cambiamenti significativi che si hanno in questa fase della crescita. Tale dato potrà essere modificato se ritenuto opportuno da uno studio ampio ed approfondito da presentare da parte della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio entro il 26 giugno del 2012, cioè due anni dopo l'entrata in vigore della normativa sopra descritta in tutti i Paesi membri con le limitazioni connesse all'acquis di Shenghen.
L'Italia ha recepito tali disposizioni comunitarie emanando, il 23 giugno 2009, due Decreti Ministeriali degli Affari Esteri contenenti le disposizioni relative al modello ed alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico (decreto n. 303/014) e ai libretti di passaporto ordinario elettronico (decreto n. 303/015); tali decreti abrogano, quindi, sia il decreto del 29 novembre 2005 sia quello del 31 marzo 2006.
L'istanza di rilascio del passaporto, secondo quanto disciplinato a livello europeo e in base a quanto disposto dalla legge n. 1185/1967 sulle norme sui passaporti, previa compilazione di apposito modulo recante idonea informativa sulla privacy, è inoltrata:

in Italia, alla Questura o all'ufficio locale distaccato di P.S. del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora ovvero, in mancanza, al comando locale dei carabinieri o al Comune;
all'estero, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari;
per motivi istituzionali, al MAE.
Come si evince, è una vera e propria rivoluzione che coinvolge, come detto, in pieno i nostri connazionali all'estero. Ai disagi pocanzi illustrati si sommano quelli derivanti dalle nuove modalità fissate dal Ministero dell'Interno per la verifica, da parte degli uffici consolari, di eventuali ostacoli al rilascio del passaporto. Il personale della rete consolare non può più accedere al Bollettino Nazionale delle Ricerche, che finora veniva fornito sotto forma di CD, ma per acquisire il nulla osta deve rivolgersi alla questura territorialmente competente per il comune di iscrizione AIRE anche per i residenti nella circoscrizione consolare (registrati, quindi, nelle anagrafi consolari) che deve rilasciare il documento.
Come si può ben immaginare una siffatta procedura determina lungaggini inaccettabili secondo i canoni operativi della moderna società, ma anche lesivi dei diritti dei cittadini residenti all'estero. Basti considerare che nella sola Svizzera rilasci e rinnovi dei passaporti sono quantificabili in circa 35'000 pratiche annue per intuire cosa significa inviare alle questure altrettante domande di nulla osta.
Viviamo il tempo delle tecnologie avanzatissime e delle risposte in tempo reale e dunque si converrà che le operazioni di accertamento delle cause ostative al rilascio del passaporto dovrebbero svolgersi rendendo possibile on-line la richiesta di dati, limitatamente al personale addetto. Una convinzione che è stata poi avvalorata da quanto affermato dal Governo in sede di risposta alla mia interrogazione: in base a quanto detto dal Sottosegretario, sen. Alfredo Mantica, il Ministero degli affari esteri sta negoziando con quello degli Interni la possibilità di concedere agli operatori consolari un accesso “mediato” attraverso appositi programmi informatici per i quali, a fronte dell'invio di una richiesta di nulla osta, si otterrebbe, in tempo reale, unicamente una risposta positiva o negativa senza alcun dettaglio circa le motivazioni. Speriamo che il Ministro Maroni faccia la sua parte in maniera celere dimostrando senso di responsabilità nei confronti dei tanti cittadini italiani residenti all'estero.
Fortunatamente oltre alle difficoltà si può citare anche una notizia positiva. Il MAE ha infatti messo fine alla errata interpretazione che vari consolati davano all'articolo 19 delle legge n. 1185 del 1967 che, come noto, disciplina la gratuità del passaporto. Detti consolati ritenevano, ingiustamente, che un lavoratore emigrato non potesse più godere della gratuità del passaporto, ai sensi delle norme sull'emigrazione, nel momento in cui raggiungeva l'età pensionabile. Una prassi errata, rettificata fortunatamente dalla interpretazione diramata dal Ministero alle sedi consolari all'estero che ribadisce la gratuità del passaporto per chi ne ha diritto ai sensi della succitata legge.

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