Site icon archivio di politicamentecorretto.com

Interrogazione a risposta scritta

Interrogazione a risposta scritta 4-08002

presentata da

ANTONIO RAZZI
martedì 13 luglio 2010, seduta n.351

RAZZI. –

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

– Per sapere – premesso che:

l'interrogante ritiene opportuno un chiarimento su alcune inesattezze riscontrate nella risposta scritta all'interrogazione n. 4-04188 del 18 maggio 2010, in cui si fa riferimento al fatto che i patronati non possono essere considerati responsabili ex lege n. 231 del 2001 (legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) in quanto il patronato (la cui disciplina si ricava dalla legge n. 152 del 2001) è «un ente che svolge funzioni di rilievo costituzionale»;

per rafforzare questo assunto, il Ministro, nella risposta citata – invoca una propria circolare (n. 24/V/005743 dell'8 aprile 2008), che, a sua volta, rimanda ad una sentenza della Corte costituzionale, la n. 41 dell'anno 2000;

la sentenza della Corte costituzionale è dell'anno 2000, cioè precedente alla legge n. 152 dell'anno 2001, istitutiva dei patronati;

la sentenza quindi non può aver assegnato (ed infatti non assegna) al patronato la funzione di rilievo costituzionale a cui si fa riferimento nella circolare;

la sentenza, inoltre, attiene a tutt'altro tema e questione, interviene su un referendum che mirava (nel 1999) all'abrogazione delle norme disciplinanti i contratti di lavoro a tempo determinato;

la legge n. 152 dell'anno 2001 (legge istitutiva dei patronati), all'articolo 1, qualifica il patronato una «persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità»;

il legislatore non dice che il patronato svolge funzione di rilievo costituzionale, ma, semplicemente, un servizio di pubblica utilità;

il Ministro pertanto – per il tramite il suo Sottosegretario, sen. Viespoli – equipara funzioni di pubblica utilità a funzioni di rilievo costituzionale: il che non è possibile, essendo i due concetti (e le due funzioni) del tutto divergenti e non collegabili l'un l'altro;

per definizione legislativa, il patronato è persona giuridica di diritto privato e non anche persona giuridica pubblica; non esercita un pubblico servizio (intendendosi per pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima); non esercita un servizio di pubblica necessità (esercitano questa funzione i privati che adempiono ad un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione);

ciò implica la conseguenza – sotto l'aspetto soggettivo – della non qualificabilità come atti amministrativi gli atti compiuti dal patronato;

a supporto del fatto che il patronato non esercita funzioni di rango costituzionale ma è mera persona giuridica di diritto privato, si segnala un'altra sentenza della Corte costituzionale (n. 396 del 7 aprile 1988) con cui, intervenendo addirittura sugli «enti privati aventi scopo di assistenza» e facendo riferimento alla libertà di cui all'articolo 38 della Costituzione, è stato deciso che sia «da escludere che lo scopo assistenzialistico rappresenti un elemento qualificante ai fini del riconoscimento di personalità giuridica pubblica»;

sulla scorta di questa sentenza, la Corte di Cassazione (sezioni unite del 18 ottobre 1990 n. 10.149) ha scritto ad esempio che: «un'associazione di volontariato (come ad esempio AVIS) è da considerare persona giuridica privata e non anche ente pubblico: non rilevando – in difetto di espressa attribuzione di personalità pubblicistica – che l'associazione medesima operi in materie afferenti a tipiche finalità pubbliche»;

dunque non risulta vi sia, nella legge istitutiva dei patronati, espressa attribuzione agli stessi di personalità pubblicistica: risulta, invece, espressa attribuzione – per legge – di personalità privatistica -:

per quali ragioni il Ministro abbia disposto, nel novembre 2009, un'ispezione straordinaria a Zurigo, limitatamente all'anno 2008;

come mai questa ispezione non ordinaria non abbia interessato anche altri anni;

se l'ispettore ministeriale abbia accertato se il «coordinatore nazionale» di Inca per la Svizzera abbia diligentemente e mensilmente svolto le sue ispezioni nella sede di Zurigo;

se il patronato abbia un'assicurazione, per quale motivo, nel caso ci fosse, e perché gli iscritti non possano beneficiarne.

Exit mobile version