Pier Luigi Bersani ha presentato nel corso di una conferenza stampa la proposta di legge del Pd per riformare la governance della RAI. “Disposizioni per la gestione della RAI”: per un'impresa libera, svincolata dalle “cooperative pseudopolitiche”
“La RAI non lavori contro se stessa e diventi un'azienda libera dai Partiti ed economicamente stabile, in quanto è una società per azioni che esercita un’attività di servizio pubblico; è una impresa che vive con i soldi dei cittadini.” E’ questa l’idea del Pd per la Rai, contenuta nel disegno di legge dal titolo: “Disposizioni per la gestione della Rai”, presentato nel corso di una conferenza stampa, nella sede del Pd Nazionale, dal segretario Pierluigi Bersani, primo firmatario del ddl.
Presenti alla conferenza stampa: Carlo Rognoni, presidente del Forum Pd per la Riforma del sistema radiotelevisivo, Matteo Orfini, responsabile Cultura del Pd e Fabrizio Morri, senatore Pd, membro della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
“Serve un intervento urgente perché siamo alla crisi della Rai, sia sul piano del pluralismo sia su quello della strategia e dell'equilibrio economico industriale”, ha sottolineato Bersani prendendo spunto dalle osservazioni fatte ieri dal Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e da quello dell'Agcom, Corrado Calabrò.
“Il Pd propone che la Rai diventi un'impresa libera, svincolata dalle ''cooperative pseudopolitiche'' abrogando parte delle norme che oggi assoggettano la Rai a un regime speciale, restituendo l'azienda ad una piena applicazione del codice civile'', ha illustrato il segretario democratico.
Una riforma della governance di viale Mazzini, dunque, che prevede un Amministratore delegato, indicato dal consiglio con maggioranza dei due terzi, nella pienezza dei suoi poteri, al posto dell'attuale Direttore Generale. Un amministratore che rappresenti l’affidabilità.
Nel ddl del Pd è contemplato un cda nominato in parte dalla Commissione di vigilanza, in parte dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'Anci. Inoltre l’azienda deve essere azionaria, per avere maggiori garanzie. “Al momento- ha spiegato Bersani – i vertici Rai non conoscono nulla di quello che accade all’interno dell’azienda, mentre continuano le incursioni esterne. Alla Lega in particolare non piace la Rai, ma non gli da fastidio maneggiarla….”.
“Con questa norma, proposta dal Pd si rompe il primo anello della catena che ha imprigionato una grande azienda pubblica. E si vuole ragionare sui limiti dell’antitrust”, ha proseguito Bersani.
In attesa di realizzare la riforma complessiva del sistema, è necessario intervenire sulla “governance” della RAI, in un momento di radicale cambiamento tecnologico e di mercato in cui la Rai deve svolgere un ruolo decisivo a garanzia del servizio pubblico.
“La RAI deve avere una propria struttura. Una Missione pubblica e pluralismo, perché il 60% dei telespettatori prende notizie dai Tg. In questo momento abbiamo una manovra economica micidiale, ma siccome i talk show vanno in vacanza, di informazione pubblica non ce n’è. Quindi quando ci vengano a dire che la Rai è di sinistra è inaccettabile, oltre al danno la beffa – ha concluso il Segretario_”.
Carlo Rognoni ha poi spiegato l’importanza di avere un osservatorio per verificare se la Rai in questo momento sta rinunciando al tetto di pubblicità consentito. In quanto con il digitale terrestre le reti Rai sono diventate 13, ma la legge che regola la pubblicità è rimasta la stessa. “Il fatturato pubblicitario dovrebbe essere maggiore, se la Rai non sfrutta questa situazione evidentemente ci sono dei problemi tra i vertici Rai. Questo sarebbe un problema di pubblica amministrazione, ha dichiarato Rognoni”.
Disegno di Legge
Presentato da Pier Luigi Bersani, _______
Disposizioni per la gestione della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Relazione
La RAI è una società per azioni che esercita un’attività di servizio pubblico. Come altre società per
azioni a partecipazione pubblica, il socio pubblico nomina (alcuni o tutti) i consiglieri di
amministrazione della società. A differenza però di altre società partecipate dallo Stato, la RAI è
assoggettata attualmente a un regime speciale di gestione dell’azienda che deroga al codice civile in
molti e significativi aspetti: per le nomine, effettuate attraverso il filtro della Commissione di
Vigilanza parlamentare; per la gestione, e in particolare la dinamica societaria dei rapporti tra il
Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Direttore Generale, nella quale quest’ultimo
esercita poteri ‘speciali’ e costituisce nei fatti il vero gestore dell’azienda; per una complessità nella
gestione unica, imputabile sia a un diretto intervento del potere politico nella realtà quotidiana
dell’azienda, sia a un succedersi di norme spesso non coordinate tra loro, che hanno ulteriormente
irrigidito l’operatività della RAI.
Tutto ciò appare particolarmente pregiudizievole per l’azienda e per il servizio pubblico che questa
è chiamata a fornire, in un momento di radicale cambiamento tecnologico e di mercato in cui la RAI
deve svolgere un ruolo decisivo, anche a garanzia del servizio pubblico.
La ‘specialità’ dell’azienda RAI, innegabile e nei fatti, non giustifica il mantenimento di un regime
che deroghi in modo così significativo e determinante alla disciplina codicistica e che la prassi
quotidiana dimostra ormai essere inadeguato. E’ importante e urgente un ripensamento dell’intera
disciplina del sistema pubblico delle comunicazioni, con riferimento ai profili della pubblicità e del
rapporto tra questa e il canone; al tema delle frequenze e dell’uso efficiente dello spettro; ai temi
della convergenza.
In attesa di realizzare la riforma complessiva del sistema, alcune semplici modifiche alla disciplina
vigente consentono di intervenire sulla governance della RAI per ricondurre quest’ultima a una
dimensione ‘normale’ in cui operino le norme previste dal codice civile per la gestione delle società
per azioni e in cui il potere politico faccia ‘un passo indietro’ per consentire all’azienda di svolgere
pienamente il ruolo che le compete nello sviluppo del sistema delle comunicazioni.
A tal fine, si propone di abrogare parte delle norme che oggi assoggettano la RAI a un regime
speciale, restituendo l’azienda a una più piena – anche se ancora non totale – applicazione del
codice civile. In particolare, si propone da un lato di precisare e specificare i principi generali cui
deve ispirarsi il servizio pubblico, e dall’altro di intervenire sul modello di gestione dell’azienda,
prevedendo un amministratore delegato (indicato dal Consiglio con maggioranza di due terzi, che
svolga l’attività sulla base delle deleghe che il CdA riterrà di concedere) che sostituisca l’attuale
direttore generale, e un Consiglio d’Amministrazione nominato in parte dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza, in parte dalla Conferenza Stato-Regioni e dall’ANCI. Il
rapporto tra l’amministratore delegato e il consiglio è radicalmente diverso da quello tra il direttore
generale e il consiglio attuale: si propone infatti che i consiglieri intervengano non nella gestione
quotidiana dell’azienda (di cui si occuperà l’amministratore delegato, anche avvalendosi di un
comitato consultivo composto di dirigenti dell’azienda) ma solo sulle questioni fondamentali legate
ai piani editoriali, industriali e di bilancio.
I candidati consiglieri devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza, e saranno
sottoposti ad audizioni parlamentari prima dell’eventuale nomina. Il mandato dei consiglieri di
amministrazione è di sei anni: il minimo per consentire di operare efficacemente su un periodo
temporale medio, necessario nella fase attuale.
Infine, si abrogano espressamente le norme, ormai disapplicate, che prevedevano modalità
specifiche per una privatizzazione della RAI.
Articolo 1 Principi del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. L’articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005 è sostituito dal
seguente: “L’informazione, l’educazione, la cultura e l’intrattenimento diffusi nel territorio
nazionale mediante i mezzi di comunicazione elettronica nel rispetto del pluralismo delle
idee e con una programmazione di qualità, con obiettività e completezza nei servizi
informativi costituiscono un diritto dei cittadini garantito dal secondo comma dell’art. 3 e
dall’art. 21 della Costituzione”.
2. All’articolo 45 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo il comma 1 inserire il
seguente comma 1bis: “Il servizio pubblico radiotelevisivo diffuso mediante i mezzi della
comunicazione elettronica costituisce un’attività riservata allo Stato, esercitata da una
società per azioni di proprietà pubblica che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di
servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli
obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni”.
Articolo 2 Organizzazione e amministrazione della società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo
1. Il comma 4 dell’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005 è sostituito dal
seguente: “Gli amministratori della società concessionaria del servizio pubblico devono
possedere una competenza professionale specifica per essersi distinti in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, umanistiche o comunicative. A tal fine, prima di essere nominati,
devono essere sentiti in pubblica audizione dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo. Non possono essere nominati
componenti coloro i quali nel biennio precedente alla nomina abbiano ricoperto incarichi di
governo, incarichi elettivi politici o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, siano
stati componenti del collegio di una autorità indipendente o che, in relazione alle cariche
assunte nel biennio precedente alla nomina, permangano portatori di interessi in conflitto
con l’esercizio della funzione di consigliere di amministrazione della Rai – radiotelevisione
italiana Spa. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa
non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio di
amministrazione, che non sono rieleggibili, dura sei anni”.
2. Al comma 5 dell’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo le parole
“della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”,
inserire la frase: “Il presidente del consiglio d’amministrazione ha la rappresentanza legale
della società, presiede il consiglio d’amministrazione, esercita la sorveglianza
sull’andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per
l’attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza”.
3. Al comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005 sono abrogate le
parole da “le liste possono essere presentate” sino alla fine.
4. All’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo il comma 8 inserire il
seguente comma 8bis: “Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo è composto da nove membri, di cui quattro indicati dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che li
elegge con il voto limitato a uno, due indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, due indicati
dall’Associazione nazionale comuni italiani, uno indicato dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze e che, designato con il voto favorevole di almeno sei dei membri del Consiglio
di amministrazione come sopra designati, svolge le funzioni di Consigliere di
amministrazione delegato. Il Consiglio di amministrazione con la maggioranza di almeno sei
componenti può revocare l’incarico al consigliere delegato, che decade dalla carica di
componente del Consiglio di amministrazione”.
5. All’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo il comma 8 inserire il
seguente comma 8ter: “L’amministratore delegato presenta al Consiglio di amministrazione
per l’approvazione il piano industriale, il piano editoriale e il bilancio, e decide sulle nomine
dei direttori di rete, del personale, e delle testate giornalistiche. In sede di prima attuazione,
entro 180 giorni dalla nomina l’amministratore delegato presenta al Consiglio di
amministrazione un piano di riorganizzazione dell’azienda, che tenga conto anche
dell’evoluzione tecnologica e di mercato e preveda la costituzione di un Comitato consultivo
costituito da dirigenti di primo livello per la gestione aziendale e l’elaborazione delle
strategie”.
Articolo 3 Abrogazione di norme
1. Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 49 del Decreto legislativo 177 del 31
luglio 2005.