Site icon archivio di politicamentecorretto.com

Rai di tutti, non dei partiti

Pier Luigi Bersani ha presentato nel corso di una conferenza stampa la proposta di legge del Pd per riformare la governance della RAI. “Disposizioni per la gestione della RAI”: per un'impresa libera, svincolata dalle “cooperative pseudopolitiche”

“La RAI non lavori contro se stessa e diventi un'azienda libera dai Partiti ed economicamente stabile, in quanto è una società per azioni che esercita un’attività di servizio pubblico; è una impresa che vive con i soldi dei cittadini.” E’ questa l’idea del Pd per la Rai, contenuta nel disegno di legge dal titolo: “Disposizioni per la gestione della Rai”, presentato nel corso di una conferenza stampa, nella sede del Pd Nazionale, dal segretario Pierluigi Bersani, primo firmatario del ddl.

Presenti alla conferenza stampa: Carlo Rognoni, presidente del Forum Pd per la Riforma del sistema radiotelevisivo, Matteo Orfini, responsabile Cultura del Pd e Fabrizio Morri, senatore Pd, membro della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

“Serve un intervento urgente perché siamo alla crisi della Rai, sia sul piano del pluralismo sia su quello della strategia e dell'equilibrio economico industriale”, ha sottolineato Bersani prendendo spunto dalle osservazioni fatte ieri dal Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e da quello dell'Agcom, Corrado Calabrò.

“Il Pd propone che la Rai diventi un'impresa libera, svincolata dalle ''cooperative pseudopolitiche'' abrogando parte delle norme che oggi assoggettano la Rai a un regime speciale, restituendo l'azienda ad una piena applicazione del codice civile'', ha illustrato il segretario democratico.

Una riforma della governance di viale Mazzini, dunque, che prevede un Amministratore delegato, indicato dal consiglio con maggioranza dei due terzi, nella pienezza dei suoi poteri, al posto dell'attuale Direttore Generale. Un amministratore che rappresenti l’affidabilità.

Nel ddl del Pd è contemplato un cda nominato in parte dalla Commissione di vigilanza, in parte dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'Anci. Inoltre l’azienda deve essere azionaria, per avere maggiori garanzie. “Al momento- ha spiegato Bersani – i vertici Rai non conoscono nulla di quello che accade all’interno dell’azienda, mentre continuano le incursioni esterne. Alla Lega in particolare non piace la Rai, ma non gli da fastidio maneggiarla….”.

“Con questa norma, proposta dal Pd si rompe il primo anello della catena che ha imprigionato una grande azienda pubblica. E si vuole ragionare sui limiti dell’antitrust”, ha proseguito Bersani.

In attesa di realizzare la riforma complessiva del sistema, è necessario intervenire sulla “governance” della RAI, in un momento di radicale cambiamento tecnologico e di mercato in cui la Rai deve svolgere un ruolo decisivo a garanzia del servizio pubblico.

“La RAI deve avere una propria struttura. Una Missione pubblica e pluralismo, perché il 60% dei telespettatori prende notizie dai Tg. In questo momento abbiamo una manovra economica micidiale, ma siccome i talk show vanno in vacanza, di informazione pubblica non ce n’è. Quindi quando ci vengano a dire che la Rai è di sinistra è inaccettabile, oltre al danno la beffa – ha concluso il Segretario_”.

Carlo Rognoni ha poi spiegato l’importanza di avere un osservatorio per verificare se la Rai in questo momento sta rinunciando al tetto di pubblicità consentito. In quanto con il digitale terrestre le reti Rai sono diventate 13, ma la legge che regola la pubblicità è rimasta la stessa. “Il fatturato pubblicitario dovrebbe essere maggiore, se la Rai non sfrutta questa situazione evidentemente ci sono dei problemi tra i vertici Rai. Questo sarebbe un problema di pubblica amministrazione, ha dichiarato Rognoni”.

Disegno di Legge

Presentato da Pier Luigi Bersani, _______

Disposizioni per la gestione della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Relazione

La RAI è una società per azioni che esercita un’attività di servizio pubblico. Come altre società per

azioni a partecipazione pubblica, il socio pubblico nomina (alcuni o tutti) i consiglieri di

amministrazione della società. A differenza però di altre società partecipate dallo Stato, la RAI è

assoggettata attualmente a un regime speciale di gestione dell’azienda che deroga al codice civile in

molti e significativi aspetti: per le nomine, effettuate attraverso il filtro della Commissione di

Vigilanza parlamentare; per la gestione, e in particolare la dinamica societaria dei rapporti tra il

Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Direttore Generale, nella quale quest’ultimo

esercita poteri ‘speciali’ e costituisce nei fatti il vero gestore dell’azienda; per una complessità nella

gestione unica, imputabile sia a un diretto intervento del potere politico nella realtà quotidiana

dell’azienda, sia a un succedersi di norme spesso non coordinate tra loro, che hanno ulteriormente

irrigidito l’operatività della RAI.

Tutto ciò appare particolarmente pregiudizievole per l’azienda e per il servizio pubblico che questa

è chiamata a fornire, in un momento di radicale cambiamento tecnologico e di mercato in cui la RAI

deve svolgere un ruolo decisivo, anche a garanzia del servizio pubblico.

La ‘specialità’ dell’azienda RAI, innegabile e nei fatti, non giustifica il mantenimento di un regime

che deroghi in modo così significativo e determinante alla disciplina codicistica e che la prassi

quotidiana dimostra ormai essere inadeguato. E’ importante e urgente un ripensamento dell’intera

disciplina del sistema pubblico delle comunicazioni, con riferimento ai profili della pubblicità e del

rapporto tra questa e il canone; al tema delle frequenze e dell’uso efficiente dello spettro; ai temi

della convergenza.

In attesa di realizzare la riforma complessiva del sistema, alcune semplici modifiche alla disciplina

vigente consentono di intervenire sulla governance della RAI per ricondurre quest’ultima a una

dimensione ‘normale’ in cui operino le norme previste dal codice civile per la gestione delle società

per azioni e in cui il potere politico faccia ‘un passo indietro’ per consentire all’azienda di svolgere

pienamente il ruolo che le compete nello sviluppo del sistema delle comunicazioni.

A tal fine, si propone di abrogare parte delle norme che oggi assoggettano la RAI a un regime

speciale, restituendo l’azienda a una più piena – anche se ancora non totale – applicazione del

codice civile. In particolare, si propone da un lato di precisare e specificare i principi generali cui

deve ispirarsi il servizio pubblico, e dall’altro di intervenire sul modello di gestione dell’azienda,

prevedendo un amministratore delegato (indicato dal Consiglio con maggioranza di due terzi, che

svolga l’attività sulla base delle deleghe che il CdA riterrà di concedere) che sostituisca l’attuale

direttore generale, e un Consiglio d’Amministrazione nominato in parte dalla Commissione

parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza, in parte dalla Conferenza Stato-Regioni e dall’ANCI. Il

rapporto tra l’amministratore delegato e il consiglio è radicalmente diverso da quello tra il direttore

generale e il consiglio attuale: si propone infatti che i consiglieri intervengano non nella gestione

quotidiana dell’azienda (di cui si occuperà l’amministratore delegato, anche avvalendosi di un

comitato consultivo composto di dirigenti dell’azienda) ma solo sulle questioni fondamentali legate

ai piani editoriali, industriali e di bilancio.

I candidati consiglieri devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza, e saranno

sottoposti ad audizioni parlamentari prima dell’eventuale nomina. Il mandato dei consiglieri di

amministrazione è di sei anni: il minimo per consentire di operare efficacemente su un periodo

temporale medio, necessario nella fase attuale.

Infine, si abrogano espressamente le norme, ormai disapplicate, che prevedevano modalità

specifiche per una privatizzazione della RAI.

Articolo 1 Principi del servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. L’articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005 è sostituito dal

seguente: “L’informazione, l’educazione, la cultura e l’intrattenimento diffusi nel territorio

nazionale mediante i mezzi di comunicazione elettronica nel rispetto del pluralismo delle

idee e con una programmazione di qualità, con obiettività e completezza nei servizi

informativi costituiscono un diritto dei cittadini garantito dal secondo comma dell’art. 3 e

dall’art. 21 della Costituzione”.

2. All’articolo 45 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo il comma 1 inserire il

seguente comma 1bis: “Il servizio pubblico radiotelevisivo diffuso mediante i mezzi della

comunicazione elettronica costituisce un’attività riservata allo Stato, esercitata da una

società per azioni di proprietà pubblica che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di

servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province

autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli

obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni”.

Articolo 2 Organizzazione e amministrazione della società concessionaria del servizio

pubblico generale radiotelevisivo

1. Il comma 4 dell’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005 è sostituito dal

seguente: “Gli amministratori della società concessionaria del servizio pubblico devono

possedere una competenza professionale specifica per essersi distinti in attività economiche,

scientifiche, giuridiche, umanistiche o comunicative. A tal fine, prima di essere nominati,

devono essere sentiti in pubblica audizione dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo

e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo. Non possono essere nominati

componenti coloro i quali nel biennio precedente alla nomina abbiano ricoperto incarichi di

governo, incarichi elettivi politici o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, siano

stati componenti del collegio di una autorità indipendente o che, in relazione alle cariche

assunte nel biennio precedente alla nomina, permangano portatori di interessi in conflitto

con l’esercizio della funzione di consigliere di amministrazione della Rai – radiotelevisione

italiana Spa. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa

non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio di

amministrazione, che non sono rieleggibili, dura sei anni”.

2. Al comma 5 dell’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo le parole

“della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”,

inserire la frase: “Il presidente del consiglio d’amministrazione ha la rappresentanza legale

della società, presiede il consiglio d’amministrazione, esercita la sorveglianza

sull’andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per

l’attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza”.

3. Al comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005 sono abrogate le

parole da “le liste possono essere presentate” sino alla fine.

4. All’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo il comma 8 inserire il

seguente comma 8bis: “Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo è composto da nove membri, di cui quattro indicati dalla

Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che li

elegge con il voto limitato a uno, due indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, due indicati

dall’Associazione nazionale comuni italiani, uno indicato dal Ministro dell’Economia e

delle Finanze e che, designato con il voto favorevole di almeno sei dei membri del Consiglio

di amministrazione come sopra designati, svolge le funzioni di Consigliere di

amministrazione delegato. Il Consiglio di amministrazione con la maggioranza di almeno sei

componenti può revocare l’incarico al consigliere delegato, che decade dalla carica di

componente del Consiglio di amministrazione”.

5. All’articolo 49 del decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005, dopo il comma 8 inserire il

seguente comma 8ter: “L’amministratore delegato presenta al Consiglio di amministrazione

per l’approvazione il piano industriale, il piano editoriale e il bilancio, e decide sulle nomine

dei direttori di rete, del personale, e delle testate giornalistiche. In sede di prima attuazione,

entro 180 giorni dalla nomina l’amministratore delegato presenta al Consiglio di

amministrazione un piano di riorganizzazione dell’azienda, che tenga conto anche

dell’evoluzione tecnologica e di mercato e preveda la costituzione di un Comitato consultivo

costituito da dirigenti di primo livello per la gestione aziendale e l’elaborazione delle

strategie”.

Articolo 3 Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 49 del Decreto legislativo 177 del 31

luglio 2005.

Exit mobile version