NEL PROCESSO PER L’ASSASSINIO DI BENITO MUSSOLINI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TEMPOREGGIA A DECIDERE SULLA DICHIARAZIONE D’INAMMISSIBILITA’ CON ARCHIVIAZIONE DEL TRIBUNALE PENALE DI COMO NEL PROCESSO PER L’ASSASSINIO DI BENITO MUSSOLINI

Si torna a scrivere del Processo relativo alla morte di Benito Mussolini, infatti la Corte Suprema di Cassazione della Sezione 1° Penale nell’udienza camerale del 20 maggio 2010 ha rinviato a Ruolo da destinare e comunicare il Ricorso Num. Ric. Gen. 46164/2009 e Num. Protoc. 47876/2009 avanzato da Guido Mussolini, nipote diretto del Duce del Fascismo, avverso il Provvedimento di Inammissibilità e connessa Archiviazione emesso dal Tribunale Penale di Como circa la seconda Istanza di riapertura delle indagini sull’assassinio di Benito Mussolini.
Il Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Nicoletta Cremona del Tribunale Penale di Como ebbe a dichiarare ancora inammissibile l’Opposizione, azionata da Guido Mussolini, all’Archiviazione nuovamente proposta dal Pubblico Ministero Dott.ssa Maria Vittoria Isella circa la rinnovata Domanda di Riapertura delle indagini, malgrado detta Domanda fosse stata accompagnata dalla produzione di altri numerosi documenti probatori.
Le motivazioni d’Inammissibilità del G.I.P. riproducevano le stesse esposizioni pronunciate nella precedente fase processuale continuando a non considerare l’oggetto giuridico fondamentale relativo allo “ Status “ dello Stato della Repubblica Sociale Italiana concatenatamente allo “Status” di Capo di Stato, del detto Stato, di Benito Mussolini seguitandosi così a non osservare gli enunciati di Diritto esistenti al riguardo e prospettati a tal proposito dalla Parte Offesa sin dal momento della Denuncia-Querela.
Il quotidiano “Rinascita” ha dedicato all’assassinio di Benito Mussolini molte pagine del giornale e particolarmente, con molta evidenza, ha illustrato il Processo intentato da Guido Mussolini per la ricerca degli esecutori materiali dell’assassinio del nonno e degli eventuali mandanti esponendo con particolarità i due presupposti giuridici di < Stato > della R.S.I. e di < Capo di Stato della R.S.I. > di Benito Mussolini, i quali requisiti giuridici escludono completamente, per il reato in oggetto, sia la Prescrizione che l’applicazione della cosiddetta “ Amnistia Togliatti “.
Il Ricorso, predisposto dall’Avv. Carlo Morganti, Difensore di Fiducia di Guido Mussolini, e sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, riguardava (e riguarda) il principio giuridico in forza del quale il Processo (si ripete ancora in questa pagina di giornale per la logicità della presente esposizione) “ verta in una delle ipotesi previste dall’art.295 c.p., cioè nella fattispecie di attentato a Capo di Stato estero con morte conseguente: si tratterebbe di un caso di punibilità con l’ergastolo, pertanto esclusi dalla possibilità di prescrizione per il già menzionato disposto dell’art.157 u.c. c.p. ed altresì costituente eccezione all’applicazione della cosiddetta “amnistia Togliatti”, all’epoca guardasigilli: l’art.4 n.4/A del Decreto Presidenziale 22-6-1946 n.4, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.137 del 23-6-1946, esclude infatti dal provvedimento estintivo i crimini di cui al Capo IV, Titolo I, Libro II del codice penale, che inizia proprio con l’art.295 c.p. “ .

Tale condizione giuridica, evidenziata dalla Parte Offesa, fu intesa pure dal Pubblico Ministero sin dalla Sua prima Richiesta di Archiviazione del 29 gennaio 2007 , ma fu sempre disattesa nel proseguo dell’iter istruttorio dal Giudice delle Indagini Preliminari malgrado la numerosa documentazione probatoria prodotta e fornita dall’Ing.Arturo Conti , Presidente della “ Fondazione della R.S.I. – Istituto Storico ”, scelto sin dal 12 gennaio 2007, come Consulente Tecnico Storico di Parte unitamente allo studioso e pubblicista Filippo Giannini.
Il Sostituto Procuratore Generale S. E. Alfredo Montagna della Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione nella sua Requisitoria scritta destinata alla detta udienza del 10 maggio 2020 così ha positivamente motivato: –

“ Letti gli atti del procedimento n.46164/2010 ed il ricorso del difensore di Guido Mussolini avverso il decreto di archiviazione emesso il 6 luglio 2009 dal GIP presso il Tribunale di Como;
rilevato che il provvedimento di archiviazione recepisce analoga istanza del pubblico ministero procedente a seguito della istanza di riapertura delle indagini del procedimento 4429/2006 avanzata dal predetto Guido Mussolini;
rilevato che trattasi del procedimento instaurato per la morte di Benito Mussolini avvenuta in Giulino di Mezzegra il 28 aprile 1945 ad opera dei partigiani che il giorno precedente avevano fermato e catturato Mussolini in località Dongo, per il quale procedimento risultava già archiviato dallo stesso GIP di Como con provvedimento 1 ottobre 2007, assunto all’esito dell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione proposta dallo stesso Guido Mussolini nei confronti della precedente richiesta di archiviazione (il cui ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, su conforme richiesta di questo procuratore generale, con sentenza 19794 del 10 aprile 2008 della sezione prima);
rilevato che il ricorrente si duole del fatto che il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento nonostante fosse stata proposta opposizione ai sensi dell’art.410 c.p.p. , lamentando l’assenza delle condizioni per disporre l’archiviazione;
ritenuto che in via generale tale omissione configuri una violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, ex art.178 lett. c) c.p.p. deducibile con ricorso per cassazione, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità;
osservato come l’art.410 c.p.p. preveda che il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato nel caso in cui l’opposizione sia inammissibile (e la notizia di reato sia infondata), e che l’opposizione vada qualificata come inammissibile ove non vengano indicati l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova;
osservato come pur in presenza di posizioni giurisprudenziali più radicali, per le quali in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la specifica richiesta di indagini suppletive e l’indicazione dei relativi mezzi di prova sarebbero elementi sufficienti di ammissibilità dell’atto , e quindi imporrebbero al giudice di procedere in contraddittorio camerale alla delibazione del requisito della fondatezza della notizia di reato (ed in questo senso Cass. Sez. II 8 marzo 2006 n.10504, p.o. in proc.Colagiacomo), appare maggiormente condivisibile l’orientamento che ritiene che nel disporre l’archiviazione < de plano > nonostante l’opposizione proposta dalla persona offesa, ai sensi dell’art.410 comma secondo cod. pro.pen. , il giudice debba effettuare il giudizio di ammissibilità sull’opposizione non oltre ma almeno con riguardo ai profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagini richiesti, atteso che se rappresenta una posizione giurisprudenziale consolidata che debba essere valutare la capacità probatoria degli atti di indagine richiesti, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate , dal momento che l’opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento < de plano > con il rito camerale (come affermato da Cass. Sez.VI 3 novembre 2003 n.47457, p.o. in pro. ignoti), è altrettanto maggioritaria l’affermazione del potere-dovere di valutare la specificità e pertinenza delle richieste;
ritenuto che nel caso di specie il giudice si è limitato a richiamare quanto già sostenuto in precedenza, ovvero che il materiale raccolto nel corso delle indagini era inidoneo a sostenere l’ipotesi di omicidio premeditato nei confronti di determinati soggetti e che parimenti inidonee si presentavano le ulteriori indagini indicate dal denunciante (ed opponente). Di conseguenza il Gip , ritenendo che le indagini suppletive richieste dall’opponente non potessero apportare, per loro genericità e irrilevanza, alcun elemento utile ai fini del procedimento né condurre a conclusioni diverse da quelle già formulate in occasione del precedente provvedimento del 1 ottobre 2007, disponeva, in condivisione della richiesta del P.M. , l’archiviazione del procedimento;
avverso tale provvedimento ha proposto articolato ricorso il denunciante Guido Mussolini, che ha in premessa richiamato il proprio esposto originario, ribadendo il proprio assunto, ovvero della qualità di “Capo di Stato” di Benito Mussolini, in dipendenza della sovranità di fatto della Repubblica Sociale Italiana in parte del territorio italiano, l’applicabilità dell’art. 295 c.p. (attentato contro capo di stato estero) , la necessità delle indagini richieste ed illustrate; sostenendo che il GIP fosse incorso in evidente inosservanza ed erronea applicazione della normativa penale laddove aveva ritenuto di non dovere approfondire la questione dello status di Capo di Stato di Benito Mussolni; ritenendosi conclusivamente la perseguibilità dell’omicidio di Benito Mussolini e l’illegittimità del decreto di archiviazione;
ritenuto pertanto che nel caso di specie il giudice non abbia esercitato i richiamati poteri-doveri con riferimento alla specificità degli atti di indagine suggeriti e della loro pertinenza, in quanto occorreva superare il precedente assunto dello stesso Gip su una inutilità di ulteriori atti di indagine in quanto il fatto sarebbe stato coperto dalla prescrizione e dalla amnistia del 1946, e dovendosi il Gip misurare con la ipotizzata applicabilità dell’art.295 c.p. al caso di specie (con le problematiche della qualifica di Capo di Stato estero in capo a Benito Mussolini, e con la configurabilità del delitto di attentato seguito da morte al caso di specie), con la conseguente utilità delle attività indicate nell’opposizione , in uno con la considerazione che elementi idonei ad individuare i potenziali soggetti autori del fatto esistevano già nel procedimento;
ritenuto che debba considerarsi illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari, investito dell’opposizione della persona offesa, ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflua o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto tale declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli < de plano > in costanza di opposizione. Tale impostazione tende infatti a vanificare la funzione e la ratio della udienza camerale prevista a seguito della opposizione, successivamente alla quale il Gip potrà effettuare le proprie valutazioni, la cui omissione può essere consentita solo in presenza delle ricordate condizioni, non risultanti nel caso di specie;
P.Q.M. Chiede l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento. Roma 20 febbraio 2010. “

Tale limpida e chiara Requisitoria però, con l’intervento del Relatore Dott. Bonito Francesco Maria Silvio, non è riuscita a far pronunciare definitivamente la Corte Suprema di Cassazione, nell’udienza camerale del 20 maggio 2010, e che avrebbe stabilito il fulcro giuridico del Processo relativo alla morte del Duce, imponendo al Tribunale Penale di Como la pronuncia sull’applicazione dei due “ Status ” , dai quali deriva la imprescrittibilità del reato, ormai confermato come omicidio-assassinio, e la non applicabilità della “Amnistia Togliatti” la quale esclude la possibilità di prescrizione in riferimento all’art.295 c.p. , che detta: – “ Attentato contro i Capi di Stati esteri – Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita , alla incolumità ed alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito , nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se del fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l’ergastolo, nel caso di attentato alla vita ; negli altri casi è punito con l’ergastolo.”
Il riportato articolo del Codice Penale riguarda specificamente le circostanze in cui fu ucciso Benito Mussolini, non trattato come prigioniero, ma recluso in una casa privata ed ivi vilmente assassinato insieme a Claretta Petacci, persona completamente estranea ad ogni avvenimento bellico e politico, ma testimone di fatto, con la sua contemporanea immotivata uccisione, dell’avvenuto attentato
Il Tribunale Penale di Como quindi risulta ancora libero dai poteri-doveri diretti della pronuncia focalizzata primieramente ed esclusivamente al riconoscimento giuridico dei due “ Status” , di cui si è tanto scritto e discusso, al fine della riapertura delle indagini per la ricerca degli esecutori materiali ed eventuali mandanti dell’assassinio di Benito Mussolini sulla base di tutte le prove prodotte e segnalate dalla Parte Lesa.

Avv. Carlo Morganti
Difensore di Fiducia di Guido Mussolini

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