Cassazione sez. Lavoro: ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali chi subisce molestie sessuali sul luogo di lavoro

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12318/2010 del 19 maggio 2010 interviene su un tema particolarmente “caldo” e sentito: le molestie sessuali sul luogo di lavoro e la risarcibilità del danno non patrimoniale.
La Suprema Corte rilevando la gravità di tal tipo di comportamenti certamente lesivi di beni costituzionalmente protetti, ha previsto la possibilità del risarcimento nei confronti delle vittime contro i responsabili di molestie sul posto di lavoro.
Nel caso di specie, la decisione è stata adottata in seguito alla vicenda di una dipendente di una concessionaria di automobili cui è stato riconosciuto di aver subito un danno biologico e danno non patrimoniale – quantificato nella misura di 30.000 euro – in conseguenza delle molestie sessuali perpetrate dal capo.
La posizione aziendale assunta nel giudizio è stata indirizzata al ridimensionamento dei fatti, ma la sezione Lavoro della Corte ha confermato il maxi risarcimento riconosciuto dai giudici di merito rimarcando l’ “odiosità” della condotta lesiva indotta soprattutto “dallo stato di soggezione economica della vittima”.
Il danno non patrimoniale, conclude la Corte, va riferito al “clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della dipendente in conseguenza di esso”.
Secondo Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento tematico nazionale “Tutela dei consumatori” dell’ITALIA DEI VALORI, un’ulteriore sentenza che pone un fondamentale tassello nella tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici anche in termini di ristoro dei gravi pregiudizi subiti in conseguenza di condotte antigiuridiche, quali le molestie sessuali, ritenute gravi anche dal punto di vista sociale.

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