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PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE TREMAGLIA, PRESENTATA DA ZACCHERA

Personalmente mi sarei fermato all’articolo 4, la sua proposta comporta una miriade di modifiche di articoli, e a noi interessa poco o niente, visto che la legge non garantisce il voto equiparato, ossia opzione di votare per corrispondenza registrata o elettronica a tutte le tornate elettorali, ripeto la proposta Zacchera riguarda esclusivamente la legge detta Tremaglia, io l’avrei semplificata in tre soli articoli:

LEGGE SUL VOTO ALL’ESTERO

In occasione di ogni consultazione elettorale l’elettore puo’ votare a) nelle sezioni consolari b) in caso di loro richiesta, per corrispondenza. 1) Due mesi prima delle elezioni il Comuni di riferimento in Italia, comunica e spedisce all’elettore all’estero il modulo di richiesta d’opzione di voro in base all’ultima iscrizione AIRE. .2) Al cittadiino all’estero viene garantito il voto attivo/passivo. 3) Il plico sara’ spedito 15 giorni prima della data prestabilita per l’elezioni dai Comuni con posta registrata e da questi poi scrutinato.

E’ proprio vero quel che la bomanima di mia madre mi diceve spesso: “ Carminu’ i preti parlano in latino per non farti capire cosa realmente intedono dire o fare”, e i politici nel corso della storia li hanno spesso imitati

Sotto in calce il testo di Zacchera, da molti ritenuto inutile, in primo luogo non cambierebbe niente, in secondo non garantirebbe la segretezza o eviterebbe i brogli e compra del voto non rispeccherebbe la rappesentativita’ in parlamento, come avverebbe per il voto equitarato abolendo la legge Tremaglia

Art. 1.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.
2. All’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

” 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano:

a) nelle sezioni consolari di cui all’articolo 12-bis;

b) in caso di loro richiesta, per corrispondenza.”

3. L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Articolo 4. – 1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può:
a) esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3,
b) richiedere di votare per corrispondenza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b).

2. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 1 si perfezionano dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esprimere le manifestazioni di volontà di cui al comma 1 entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno espresso le manifestazioni di volontà ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esprimersi ai sensi dei commi 1 e 2 specificando in particolare che l'eventuale manifestazione di volontà è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5. L'elettore che intenda esprimersi ai sensi dei commi 1 e 2 per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.”

4. L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8.
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione da almeno tre anni. In caso di elezioni politiche anticipate di almeno 180 giorni rispetto alla loro naturale scadenza questo termine è ridotto dello stesso periodo di anticipazione al voto, con il minimo comunque di un anno di residenza all'estero.
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
4-bis. Dopo l’articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 è inserito il seguente:
“Articolo 6-bis – 1. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; per i candidati alla circoscrizione Estero, il certificato d’iscrizione all’AIRE deve attestare che la residenza all’estero prosegue ininterrottamente da almeno tre anni salvo il caso di elezioni politiche anticipate come normato all'art. 8).
2. La falsità o non attualità delle condizioni soggettive attestate con i documenti di cui al comma 1 sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell’eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.
3. Quando successivamente alla elezione venga meno in capo all’eletto l’iscrizione all’AIRE, ovvero quando essa fosse carente al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, su proposta della Giunta competente, l’Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga fondato l’addebito, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l’annullamento della convalida dell’elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell’Assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.”
5. L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11.
1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono stampate dall’Istituto poligrafico dello Stato e fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.
3. L'elettore vota in modo personale ed uguale, libero e segreto tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è
espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.”
6. L’articolo 12 è sostituito dai seguenti:
“Art. 12.
1. Il Ministero dell'interno consegna all’Istituto poligrafico dello Stato le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. L’Istituto provvede alla stampa del materiale elettorale e lo trasmette alle rappresentanze diplomatiche e consolari per il tramite del Ministero degli affari esteri.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad inserire il materiale ricevuto nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 e che abbiano espresso la volontà di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, ad un secondo e distinto invio in Italia delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate nelle operazioni di voto di cui all’articolo 12-bis. Destinatario del materiale così spedito è l’Istituto poligrafico dello Stato, che verifica la corrispondenza tra il trasmesso, l’utilizzato ed il restituito: in caso di esito positivo, procede all’incenerimento del materiale, redigendo apposito verbale; in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Art. 12-bis
1. Gli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 e che non abbiano espresso la volontà di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), possono votare presso le sezioni consolari appositamente istituite nel territorio dello Stato estero in cui si trovano.
2. Le sezioni consolari di cui al comma 1 sono istituite presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali eventualmente messi a disposizione dallo Stato estero. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l’istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali. Agli effetti della applicazione del presente articolo, l’espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1ª categoria, i consolati di 1ª categoria, i vice consolati di 1ª categoria e le agenzie consolari di 1ª categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi dell’Unione europea in cui non esistono gli uffici consolari di la categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.
3. Il Ministero degli affari esteri redige, sulla base degli elenchi di cui all’articolo 5, la lista elettorale di coloro che rientrano nella previsione del comma 1; provvede al successivo inoltro alle rappresentanze diplomatiche e consolari, le quali, sulla base della lista ricevuta, procedono, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui al presente articolo, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonchè della località della votazione.
4. Gli elettori di cui al comma 3 che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non abbiano ricevuto a domicilio il certificato elettorale, possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell’elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell’interno ai sensi del comma 3, rilascia apposita certificazione per l’ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 3, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.
5. La data e l’orario per la votazione degli elettori italiani di cui al comma 3, che, salvo il fuso orario, devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l’orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun paese, con decreto del Ministro dell’interno, previe intese con i governi dei paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dalla data della votazione nei rispettivi paesi, stabilita a norma del presente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.
6. Gli elettori di cui al comma 3, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti. A tal fine, essi devonocomunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell’ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell’elettore, nelle liste della sezione.
7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni consolari hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. n. 361 del 1957.
8. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui al comma 1, devono esibire il certificato elettorale. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori: in tal caso gli elettori, all’atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all’elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
9. Le schede votate sono immesse nell’unica urna di cui il seggio è dotato.
10. Alle sezioni elettorali istituite a norma del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. n. 361 del 1957 e di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni.
11. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all’estero ai sensi del presente articolo.
12. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all’estero, previa esibizione del certificato elettorale.
13. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell’articolo 55 del citato testo unico possono essere rilasciati da un medico del luogo.
14. Il capo dell’ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista.
15. Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una ripartizione elettorale nella circoscrizione Estero, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell’ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l’azione da lui svolta;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l’ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.
16. Per le designazioni di cui al comma 15, i delegati devono dimostrare la loro qualifica. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma provvedano delegati dei delegati, il notaio, il sindaco o l’ufficiale diplomatico o consolare, nell’autenticare la firma, danno atto dell’esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell’interno all’atto del deposito del contrassegno di lista.
17. Le designazioni di cui al comma 15, lettera a), sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell’ufficio consolare; quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, sono presentate entro il giorno precedente quello della votazione, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni consolari, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell’inizio della votazione.
18. La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione consolare, è effettuata dal presidente della corte d’appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel paese che siano idonei all’ufficio. La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti. L’elenco di cui al presente comma è formato dalla cancelleria della corte d’appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero degli affari esteri e dell’interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui al presente comma, il capo dell’ufficio consolare procede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell’ufficio elettorale di sezione. Tra il quindicesimo e l’ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell’ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma 15, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito. Nel caso in cui il segretario non sia presente all’atto dell’insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 41 del citato testo unico. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario delle sezioni consolari, il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Prima dell’insediamento del seggio, il capo dell’ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni sezione consolare:
a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
b) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario;
c) le designazioni dei rappresentanti di lista;
d) un’urna per la votazione;
e) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
f) un esemplare dell’elenco degli elettori della sezione nonché un esemplare degli elenchi aggiunti.
10. Il capo dell’ufficio consolare provvede a far consegnare:
a) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
b) il pacco delle schede sigillate, con l’indicazione, sull’involucro esterno, del numero delle schede contenute.
19. Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del presente articolo è corrisposto dal capo dell’ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, ad euro 60 ed a euro 30 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d’appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
20. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all’articolo 67 del citato testo unico.
21. Successivamente a quanto previsto al comma 20 il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione consolare e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell’ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma. I plichi formati a norma dell’articolo 67 del testo unico citato debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell’ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d’appello di Roma. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l’urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell’ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.
22. Alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma del presente articolo si provvede ad opera degli uffici di cui agli articoli 14 e 15, con le le procedure in essi previste in quanto compatibili.
23. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emana norme di attuazione che garantiscano le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme del presente articolo, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei princìpi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge. Il relativo decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.”
7. All’articolo 13 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 e che abbiano espresso la volontà di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.”
Articolo 2
1. All’articolo 18 del D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nei verbali di restituzione all’Istituto poligrafico dello Stato delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonche' delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono registrati dal consolato competente il numero delle buste pervenute oltre il termine, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi restituite all’Istituto poligrafico dello Stato.”
2. All’articolo 18 del D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'arti-colo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione, ma sono conservate esclusivamente per le esigenze della verifica dei poteri.”
3. Il regolamento di cui all’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 disciplina le ulteriori norme di attuazione rese necessarie dall’attuazione dell’articolo 1 della presente legge nonché del coordinamento con essa del D.P.R. 2 aprile 2003, n.104

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