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Disegno di legge A.S. n. 1720 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

XVI legislatura
Disegno di legge A.S. n. 1720 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

PROPOSTA MODIFICATIVA AL CODICE DELLA STRADA

In un momento storico nel quale il concetto di famiglia è passato in secondo piano ecco, in controtendenza, svilupparsi un turismo che vede la famiglia unita. Il microspazio dell’autocaravan, della caravan e della tenda consente alla famiglia di essere unita e riscoprire il colloquio, attivando un proficuo e terapeutico scambio di esperienze. Nel microspazio ecco sorgere tra genitori e figli utili complicità che portano a godere in una cittadina aspetti salienti quali il silenzio, ingrediente segreto, e la voce umana che finalmente rioccupano lo spazio urbano. Una concezione del turismo fondamentalmente diversa da quella tradizionale, infatti, i turisti itineranti sono colti e curiosi, preferendo “vivere la giornata” anziché “vivere alla giornata”. Alcune attività di questi “nuovi turisti” sono specifiche del loro stato di viaggiatori (ricerca e conoscenza dei beni culturali, religiosi, eno-gastronomici, artistici, storici, naturalistici) mentre altre sono comuni a quelle della popolazione residente tanto da trasformarli da ospiti in cittadini.
Queste famiglie:
• abbandonano la villeggiatura per la vacanza,
• frazionano il proprio tempo libero scegliendo sempre più di fruire dei fine settimana,
• chiedono ricchezza di offerte e semplicità nel rappresentarle;
• hanno acquistato una autocaravan, una caravan, un carrello tenda oppure una tenda per inserirsi nel contesto urbano e fruire di un territorio per poi lasciarlo integro ai successivi ospiti.
• avendo al loro interno un portatore di disabilità, scelgono una autocaravan, una caravan, un carrello tenda oppure una tenda per superare le note difficoltà e, quindi, trasformano il veicolo o rimorchio o tenda in un vero e proprio ausilio protesico.

La Relazione Luis Queirò sul Turismo in Europa “Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile” recita: Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per i caravan in tutta la comunità.
Si tratta del primo rapporto sul turismo sostenibile che si è calato nella realtà delle prospettive finanziarie 2007/2013 e nella piena attuazione del mercato interno ma, al 2009, l’Italia non si è fatta sentire e acquisire risorse.

Il turismo di massa può distruggere sé stesso e chi lo ospita, quindi, non possono più comandare i flussi turistici perché la fruizione di un territorio riguarda anche i residenti e le risorse che non sono riproducibili.

Il turismo di qualità è ecologia, quindi, occorre sviluppare il turismo con una sostenibilità ecologica che parte dall’agricoltura e, di conseguenza, vi è la necessità di introdurre l’obbligo a determinare “il costo di ripristino” per tutte le scelte inerenti mutazioni alle coltivazioni ed edificazioni.

Il turismo non dipende soltanto dai turisti ma anche da coloro che li accolgono, quindi, la qualità può svilupparsi con una sostenibilità sociale: soprattutto dal benessere dei lavoratori addetti e dalla loro formazione.
I
l turismo itinerante sostenibile è la risposta ETICA e MORALE.

Per quanto sopra la presente proposta mira ad intervenire in due distinti settori.
Ampliare le possibilità di intervento da parte dell’ente proprietario della strada per la regolamentazione della circolazione all’interno e fuori dai centri abitati nonché potenziare le infrastrutture e i servizi per il turismo itinerante e che possono essere utilmente inseriti nei Piani Comunali di Emergenza e destinati alla Protezione Civile in caso di emergenza.

L’articolo 7 del D.Lgs. 285/1992 codice della strada – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati – al comma 1, lettera h) prevede:
“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: (…)
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185”.

Tale norma consente al Comune di istituire, solo all’interno dei centri abitati, un particolare tipo di area attrezzata ovverosia un’area attrezzata riservata alla sosta e parcheggio delle autocaravan e caravan.
Sebbene l’articolo 7, comma 1, lett. h) preveda tale eventualità, il codice della strada non contiene una definizione onnicomprensiva di area attrezzata, rendendo cosi vana la sua definizione tecnico-giuridica e contemporaneamente non fornendo una descrizione oggettiva dell’area in questione, non essendo state mai determinate le caratteristiche minime richieste per definire l’area “attrezzata”.
Tra l’altro neppure l’art. 378 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada può sopperire in alcun modo a tale lacuna giuridica, poiché anch’esso al comma 1 richiama “l’area attrezzata”.
Inoltre, l’ente proprietario della strada è impossibilitato a istituire un’Area Attrezzata fuori dai centri abitati per la mancanza di una norma che in via generale preveda il relativo potere.
Infatti l’articolo 6, del Codice della Strada – Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati – al comma 4 non contiene alcuna norma che consenta all’ente proprietario della strada di istituire un’Area Attrezzata.

Tale assenza risulta paradossale considerato che queste aree si rendono necessarie in particolar modo fuori dai centri abitati.

La creazione di una definizione onnicomprensiva di Area Attrezzata – entro la quale ricomprendere quella riservata alle autocaravan e caravan – unitamente alla generica previsione del potere di istituire tale area da parte dell’ente proprietario della strada, si collocano nell’ottica della valorizzazione del turismo itinerante.

Un turismo della mobilità, italiano e straniero, che ogni anno registra aumenti esponenziali e che ha potenzialità formidabili.

È il turismo praticato, in particolare autocaravan (autoveicoli) e caravan (rimorchi) ma è anche il turismo praticato in tenda, particolarmente amato dai giovani.
I campeggi che su 8.101 Comuni Italiani assommano solo a poco più di circa 2.500, tra i quali moltissimi stagionali, non sempre riescono a rispondere alle esigenze del turismo itinerante per la mancanza di strutture organizzative e di accoglienza soddisfacenti.

I campeggi, come detto sopra, sono aperti all’utenza per la stragrande maggioranza nella stagione estiva e/o invernale a seconda della loro ubicazione, a fronte invece di un settore del turismo che è attivo per dodici mesi all’anno.
Non tutti i campeggi sono dotati di impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque reflue chiare e luride raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan e autobus turistici.
Infine solo alcuni campeggi sono progettati per accogliere autoveicoli e rimorchi di rilevanti dimensioni, con disagi per la difficoltà di trovare parcheggi.

I turisti itineranti hanno bisogno di fruire di strutture ricettive adeguate alle loro necessità.
Il connotato nuovo che caratterizza lo sviluppo in generale del turismo in Europa da circa un decennio è la ricerca, da parte degli utenti, di un tipo di turismo nuovo, autogestito e creativo: il turismo della mobilità sostenibile. Affinché le esigenze dei turisti itineranti siano adeguatamente soddisfatte e al fine di creare i presupposti normativi della scarna previsione contenuta nell’articolo 7 comma 1 lett. h), è necessario creare una definizione di area attrezzata e prevedere da un lato il potere per l’ente proprietario della strada di istituire l’area attrezzata fuori dai centri abitati e dall’altro il potere per il comune di istituire nei centri abitati aree attrezzate in via generale e non solo riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
Aree attrezzate dotate di ampie piazzole – della dimensione di circa 30 metri quadrati – ove sia possibile occupare lo spazio esterno all’eventuale veicolo.
Aree provviste di:
• servizio igienico autopulente,
• impianto per la somministrazione di energia elettrica,
• impianto per l’erogazione di acqua potabile,
• impianto igienico-sanitario carrabile di prima categoria e autopulente atto ad accogliere le acque reflue chiare e luride di autocaravan, caravan ed autobus turistici (come indicato nella Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale della Giunta Regionale Toscana – Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 271 del 9 luglio 1997).

Per le motivazioni di fatto e le ragioni di diritto suesposte, si propongono i seguenti emendamenti:

All’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Definizioni stradali e di traffico – è apportata la seguente integrazione:
• al comma 1, dopo le parole “Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:” sono inserite le seguenti parole “1) AREA ATTREZZATA: area posta fuori dalla sede stradale, dotata o non di piazzole sulle quali è autorizzata sia la sosta dell’autocaravan e della caravan, sia l’occupazione del relativo spazio esterno alle stesse. L’area deve essere provvista di impianto igienico sanitario autopulente, impianto per l’erogazione di acqua potabile, impianto per la somministrazione di energia elettrica, impianto igienico-sanitario carrabile di prima categoria e autopulente atto ad accogliere le acque reflue chiare e luride di autocaravan, caravan e autobus turistici”.
• al comma 1 le parole: “1) AREA DI INTERSEZIONE” sono modificate dalle parole: “1-bis AREA DI INTERSEZIONE”.

All’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati – è apportata la seguente integrazione:
• al comma 4 dopo la lettera f) sono inserite le seguenti parole “g) istituire aree attrezzate”.

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