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Interrogazione a risposta scritta 4-06837 presentata da ANTONIO RAZZI

martedì 20 aprile 2010, seduta n.309

RAZZI. –
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
– Per sapere – premesso che:

sono sempre più numerose le manifestazioni di protesta da parte delle principali associazioni che tutelano il turismo itinerante e la libera circolazione, la direzione generale della sicurezza stradale del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in occasione di risposte ad interrogazioni parlamentari – ha più di una volta confermato l'esistenza di numerosi provvedimenti illegittimi degli enti proprietari della strada, caratterizzati da irragionevoli limitazioni nella sosta e nella circolazione degli autocaravan. Nonostante il potere di direttiva conferito al Governo dall'articolo 5 del codice della strada, il Ministero risulta talvolta impotente di fronte a tali ripetute violazioni. In particolare, la persistente convinzione da parte degli enti proprietari delle strade – a seguito degli effetti del decentramento amministrativo – di regolamentare la circolazione stradale con disposizioni non conformi al codice della strada; nonché la continua attività omissiva e i ritardi da parte degli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria volta all'emanazione delle direttive in materia;

da ciò si deduce come gli enti proprietari delle strade abbiano talora anche un'interpretazione distorta dell'articolo 185 del codice della strada, che disciplina la circolazione e la sosta delle autocaravan;

il Ministero, sollecitato con precedenti interrogazioni parlamentari, ha sempre dichiarato di non essere in grado di utilizzare gli strumenti di regolamentazione ad acta della circolazione stradale quali il potere sostitutivo previsto dagli articoli 5 e 45 Codice della strada e 6 del relativo regolamento, nei confronti degli enti proprietari delle strade che non ottemperino alle disposizioni dettate in materia di circolazione stradale dal medesimo Ministero;

invece, con la recente vicenda del comune di Castiglione della Pescaia, giustamente diffidato dal Ministero a rimuovere sbarre altimetriche di notevole pericolosità per gli utenti della strada e per tutti i cittadini (considerato che tali manufatti impediscono l'accesso anche ai mezzi di soccorso), è stato dimostrato come il Ministero, una volta attivata la procedura ai sensi del citato articolo 45, ha ottenuto il risultato concreto dell'effettiva rimozione della segnaletica illegittima;

la presenza di segnaletica illegittima su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi assume, come sopra detto, connotati di pericolosità estrema per la circolazione stradale e di conseguenza per gli utenti della strada – per esempio presenza ingiustificata di sbarre altimetriche o di dossi rialzati – da un punto di vista prettamente politico, tale situazione deve responsabilizzare l'ente competente in quanto il Governo ha l'obbligo di dare un segnale forte delle sue prerogative nei confronti degli enti locali che in più di un occasione, a seguito del fenomeno del decentramento, «non riconoscono» lo Stato come custode della normativa di settore – codice della strada – emanando provvedimenti in aperto contrasto con i principi cardine della regolamentazione in materia di circolazione e sicurezza stradale -:

se il Ministero non intenda:

a) adottare tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione previsti ex lege, al fine di garantire l'uniformità territoriale nell'applicazione del codice della strada;

b) provvedere, possibilmente in tempi brevi, ad istituire un tavolo di lavoro con la partecipazioni di tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di stabilire le condizioni per un esercizio concreto ed effettivo del potere sostitutivo in caso di inottemperanza dell'ente proprietario della strada alle disposizioni impartite dal Ministero se del caso promuovendo l'eventuale modifica dell'articolo 45 codice della strada, oltre ad una presumibile rideterminazione dell'articolo 185 codice della strada;

c) emanare eventuali provvedimenti di natura conoscitiva (direttive, circolari) ad evidenza pubblica tali da ribadire la centralità e la competenza dello Stato in materia di circolazione stradale nei confronti degli enti proprietari delle strade.

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