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Interrogazione a risposta scritta da parte dell’On.Antonio Razzi al Ministro dell’Interno

Premesso che

• la problematica della circolazione delle autocaravan – 200.000 immatricolate in Italia – è sempre attuale e a tutt’oggi non risultano superate tutte le situazioni discriminatorie adottate dagli enti proprietari delle strade nei confronti di tale categoria di veicoli.
• ai sensi dell’articolo 185 del codice della strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si può escludere la circolazione per gli “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del codice della strada al pari di una autovettura) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.
• codesto Ministero ha emanato la direttiva n .227 del 14 gennaio 2008, esplicativa della direttiva del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 5 del C.d.S.
• tale direttiva è stata emanata tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le Prefetture, al fine di consentire alle medesime di utilizzarla come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’art. 203, e di consentire alle pattuglie stradali di verificare la legittimità formale nonché sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’art. 12.
• nonostante l’emanazione di tale direttiva alcune Prefetture ingiustificatamente e con motivazioni prive di aspetti sostanziali e giuridicamente rilevanti, non applicano le indicazioni procedurali e le disposizioni dettate con la direttiva in questione nell’ambito istruttorio ai sensi dell’art. 203 sopra richiamato, rigettando i ricorsi da parte di quei soggetti interessati, i quali, dopo aver sostenuto una spesa non indifferente per l’acquisto di tale tipologia di autoveicoli, viene privato il loro diritto alla circolazione solo perché proprietari di autocaravan.
• con successiva nota prot. 1020 del 26 febbraio 2009 codesto Ministero ha rammentato agli Uffici Territoriali del Governo la vigenza della direttiva in oggetto.
• tuttavia, continua a persistere – nonostante le indicazioni impartite con la direttiva – una condotta omissiva da parte delle medesime Prefetture, inerente i controlli da effettuare sul territorio tramite i propri organi accertatori nell’ambito del potere conferito ai sensi dell’art. 11 del codice della strada.
• difatti non vengono sanzionati ai sensi dell’art. 38 del codice della strada i proprietari delle strade che appongono la segnaletica anticamper illegittima, ne tanto meno viene richiesta la rimozione della stessa.
• tale situazione pregiudica in modo rilevante il legittimo utilizzo delle autocaravan da parte dei proprietari delle stesse, che come utenti e cittadini hanno il diritto di vedere applicata la corretta e legittima applicazione della normativa che regola la circolazione e sosta delle autocaravan.

Si richiede se il Ministro non intenda
• intervenire per richiamare le Prefetture a una corretta applicazione della direttiva in questione, in modo tale da evitare questa persistente situazione di illegittimità, che obbliga i proprietari di autocaravan ad insistere nel riconoscimento dei propri interessi legittimi ed inevitabilmente adire gli organi giurisdizionali, con ulteriore aggravio di tempo e di spese per l’Amministrazione statale, per l’inerzia dimostrata da parte di alcune Prefetture.

On.Antonio Razzi

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