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Ascensori. Il Tar annulla il decreto

di Alessandro Gallucci

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 5413 del 1 aprile 2010, ha annullato il d.m. 23 luglio 2009 n. 108 relativo alla sicurezza degli ascensori. In sostanza i proprietari d’impianti d’ascensore installati prima del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto adeguarsi alle norme tecniche UNI – EN 81/80. Il provvedimento era stato fortemente criticato perche’ il suo intero costo (stimato da Confedilizia in circa 6 miliardi di euro) sarebbe ricaduto interamente sulle famiglie. Da qui il ricorso proposto dalla Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) contro il decreto ministeriale e il conseguente annullamento dello stesso da parte del Tribunale amministrativo laziale. A dire dei giudici amministrativi, tra le altre cose, il decreto non era stato adottato “per colmare evidenti carenze nell’attuale sistema di sicurezza, ma per finalita’ occupazionali, cioe’ per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull’economia delle famiglie” (Tar Lazio n. 5413/10). Il ministro Scaiola ha annunciato l’intenzione di voler ricorrere al Consiglio di Stato avverso questo provvedimento.
Stando cosi' le cose e’ utile capire quale debba essere il comportamento dei privati (soprattutto dei condomini) che erano interessati dall’applicazione del d.m. 108. Chi non ha ancora fatto eseguire la verifica, imposta dal decreto, puo’ tranquillamente evitarla e laddove lo ritenga, diffidare l’amministratore dal disporla. Per chi l’ha gia’ fatta effettuare e, magari, ha anche deliberato i lavori di adeguamento, e’ consigliabile la convocazione di un’altra assemblea per sospendere l’esecuzione di quella decisione, in attesa dell’eventuale pronuncia del Consiglio di Stato.

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