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C.V.D., CIOE’: COME VOLEVASI DIMOSTRARE

di Salvatore Macca

Il 24 marzo 2010, è stata data in 'l'V la notizia che la Corte di Cassazione, riformando
la sentenza di merito nei confronti di Lucidi Stefano che. alla guida di un'auto in stato di
ebbrezza, e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in un incrocio presso via Nomentana di
Roma, in un giorno di fine maggio 2008, aveva cagionato la morte di due giovani che
procedevano a bordo di uno scooter, riformando, si diceva, la sentenza di merito, aveva
ritenuto il Lucidi responsabile di omicidio colposo e non volontario come, clarnorosamentc
sbagliando, avevano affermato e richiesto, rispettivamente, il giudicante del processo e il
procuratore d'udienza dott. La Speranza. Cib sotto l'effetto suggestivo di una insistente ed
erratissima campagna giornalistica e televisiva, svolta in precedenti casi di omicidi colposi,
dal procuratore della Repubblica di Torino dott. Guariniello, che aveva affermato in TV che
di omicidio volontario e non colposo si era trattalo il 15 luglio 2007, a San Secondo di
Pinerolo, quando Corrado Avaro, ubriaco, aveva investito con l'auto, uccidendola, Claudia
Muro, sedici anni, che a piedi procedeva ai margini della strada; e cosi pure nel febbraio 2008,
quando il citato procuratore annunciava in TV che avrebbe rinviato a giudizio per omicidio
volontario e non colposo i proprietari di un'aricnda in cui, in quei giorni, sei operai erano
morti investiti dall'olio bollente di un vecchia macchina utensile. Atteggiamento emptivo,
questo, comprensibile in un profano, ma non in un magistrato di carriera. Campagna, quella
del Dott.Guariniello, svolta, si noti bene, Con l'entusiastico, ma inopportuno sostegno di una
televisione diretta e governata da profani e non da esperti in materie giuridiche, e cib non
pertanto sempre pronta a dare spazio, troppo spazio, a un magislrato sol percht tale,
presumendone, chissh mai perchk, una iniallibilit8 inesistente, e per di più afflitto palesemente
da gravi lacune culturali proprio in ambito professionale, come gli episodi da me richiamati
hanno ampiamente dimostrato. Erroraccio inammissibile, quello citato, perché commesso da
magistrati di carriera. e facilmente evitabile con la semplice lettura, ma attenta, non
superficiale e completa, del codice penale vigente.
E dunque, quello della Cassazione è stato un giudizio esatto e conforme a legge
La pena, che il giudice di merito aveva irrogato nella misura di 17 anni, t stata ridotta a 5 anni
per omicidio colposo plurimo.
Si dolgono, i parenti delle vittime, del giudizio della Cassazione. E' di tutta evidenza che
nessuna doglianza può muoversi in ordine alla modifica del titolo del reato, che t
indiscutibilmente un reato colposo e non volontario. Quanto alla misura della pena, osservo
che la vigente normativa avrebbe consentito l'applicazione di una pena ben pib severa, come
ho dimostrato in un mio articolo, intitolato “La giustizia del sicomoro”, scritto 1'1 giugno
2008, inviato a vari giornali, e poi trasfuso nel libro “Contro corrente”, edito a mie cure e
spese, articolo che qui di seguito ho il piacere di ripubblicare. ***
Brescia, 1 giugno 2008
LA GIUS'I'I%lA DEL SICOMORO
Quando mi accade di sentire, come stamattina, su TG 5, la notizia secondo cui ~ r nm agistrato
del P.M. di Roma, certo Carlo La Speranza, chieder$ che si proceda per omicidio volontario
contro Lucidi Stefano, l'tiutomobilista ~ h peo chi giorni fa, a Roma, in via Nomentana, ha
cagionato la morte di due giovani, iiivestendoli mentre era alla guida di una automobile in
stato di ebbrezza e sotto I'eCfktio di sostanLe stupefacenti, mi pongo, con estremo sconcerto,
due domande.
La prima è quella di sapere il modo in cui detto magistrato sia stato reclutato per la funzione
che sta esercitando; la seconda è quella di sapere se abbia mai letto, soltanio letto, non dico
studiato, l'art.43 del codice penale.
Alla prima domanda dovrebbe rispondere chi ha proceduto al reclutamento, essendo
inammissibile che non si conoscano norme primordiali ed elementari del diritto penale.
Alla seconda rispondo io, e non posso non rilevare che il citato P.M. dimostra di non aver
presente l'art. 43 del codice penale, dal titolo “Elemento psicologico del reato “, 18 dove recita
“E' colposo (il delitto) o contro l'intenzione, quando I'evenlo, anche se preveduto, non Z
volujo dull'ugente, a 31 verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperiziu, ovvero per
inosservumu (li leggi, regolamenti, ordini o discipline. ” C'b poi l'aggravante dell'art.61 n.3
stesso codice, relativa alla previsione dell'evento. Dicevano, dei vecchi magistrati napoletani
conosciuti all'inizio della mia carriera, che “nel mastrillo c '2 turro “.
Questa Q la legge, ed b chiara, e poiché “in claris nonjit interpretatio”, solo un profano di
diritto potrebbe giungere alle strabilianii conclusioni che abbiamo sentito. Si vorrebbe,
insomma, da taluni, che si considerasse volontario l'omicidio colposo tutte le volte che le sue
conseguenze fossero molto gravi, ipotesi nient'nffatto infrequente. E'ovvio che si tratterebbe
di uno scandaloso e inammissibile stravolgimento di certi principi accettati econdivisi da tutti
gli ordinamenti giuridici del mondo. Sono sfoghi irrazionali di alcuni personaggi, rari per
foriuna, dalla preparazione approssimativa e dilettantesca.
Mi viene in mente, a questo punto, lu c.d. gil4ssiizia del sicomoro, l'albero altissimo fino a 15
metri e largo fino a 10, sotto la cui ombra antiche popolazioni primitive solevano
amministrare la giustizia. Senza norme scritte, ma col vantaggio della saggezza che la
permeava.
Se il La Speranza fosse pih anziano di quanto presumo, avrebbe assistito, come ho assistito io,
negli anni cinquanta, quando l'uso della automobile cominciava a svilupparsi abbastanza, e
con esso il numero degli incidenti, ai non infrequenti tentativi di linciaggio, perché al
malcapitato investito si aggiungeva il malcapitato investitore che, se non fosse stato svelto a
darsela a gambe, avrebbe rischiato la vita, sol per il fatto di possedere una macchina, anche
piccola e vecchia, e di essere perciò presunto ricco e soltanto il materiale investitore, e dunque
colpevole per una sorta di presunzione popolare sui generis, poco importando, agli aspiranti
giustizieri, se magari era stato l'investito a pararsi improvvisamente davanti alla vettura in
arrivo per distrazione propria!
Ma stiamo al caso Lucidi. Anche applicando le sanzioni che la legge stabilisce gil per
I'oinicidio colposo plurirno con previsione dell'evento, e con la guida in stato di ebbrezza e
sotto I'ekTeFtetto di sostanze stupefacenti, ecco i calcoli che qui di seguito ho operato e si
possono 1'we per punire adeguatamente l'investitore.
Omicidio colposo: art. 589, commi 2', e 3″ codice penale. Pena base da uno a cinque anni.
Infliggere il massimo, e cioè anni cinque. Poichk sono morte due persone (589, comma 3″), la
pena base fissata in cinque anni può essere aumentata fino al triplo, ma non pub superare gli
anni dodici. (Sbarramento che andrebbe rimosso.) E dunque, volendo, ai cinque ami di base,
si potrebbero aggiungere, ad esempio, altri cinque anni, elevando cosi la pena d anni dieci.
Poicht perb c't l'aggravante dellu previsione dell'evento di cui all'art. 61 n.3 cod, pen., detta
pena può essere anctiru aumentata fino a un terzo. E cioè, nel caso di specie. di anni due, per
esempio, raggiungendo cosl il massimo consentito, oltre il quale non si può per il limite
dell'art.589, comma terzo, codice penale, c con un massimo da infliggere di anni 12 (dodici),
senza concessione di attenuanti generiche.
Come si può vedere, si è giunti a una condanna di tutto rispetto che, nell'osservanza delle
norme vigenti, e senza alcuna necessith di ricorrere ad audaci, inverosimili,ed eaatissimi, e
dunque impossibili stravolgimenti, addirittura con la modifica del titolo del reato. Senza
dimenticare, poicht il Lucidi sembra che fosse in stato di etilismo e sotto l'affetto di sostanze
stupefacenti, che ora 6 possibile, pcr recentissima normativa, ordinare I' immediata confisca
dell'autovettura con cui si t cagionalo l'incidente.
Tocca ora all'organo giudicante infliggere una pena Come sopra esemplificata, o comunque
adeguata alla estrema gravità del caso, e tale da far passare a chiunque la voglia di fare i matti
per le strade.
E dunque, studiare, studiare sempre, e guardarsi bene dall'esternare clamorose cavolate, per
carità, senza mai perdere la speranza e la fede d'imparare, prima o poi, certe nozioni, tanto
chiare, del nostro codice.

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