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MEDIAZIONE CIVILE: COMUNICAZIONE PER GLI AVVOCATI

Egr.Collega/Colleghi,
la presente per richiamare la Vostra attenzione sulla grande rivoluzione introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione civile e commerciale, attuando di fatto la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.

L’istituto della mediazione finalizzato alla conciliazione ha lo scopo di snellire il carico giudiziario giungendo ad una soluzione delle controversie civili e commerciali in un brevissimo lasso di tempo, con costi molto contenuti rispetto all’instaurazione di un procedimento giurisdizionale e con una procedura in cui le parti saranno entrambe appagate dalle reciproche concessioni.

Con l’approvazione definitiva del decreto legislativo richiamato si estende, fra 12 mesi, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione già in vigore per i rapporti societari, i trasferimenti di partecipazioni sociali, i patti parasociali, i rapporti di intermediazione mobiliare, il credito per le opere pubbliche, i patti di famiglia, controversie in materia di subforniture, di diritti d’autore, di telecomunicazioni, di affiliazione e franchising, turismo e tinto lavanderie, anche a materie che notoriamente determinano un carico consistente di contenzioso tre le parti e che attengono a diritti disponibili in materia civile e commerciale quali: il condominio, la locazione, la responsabilità derivante da colpa medica ed i contratti bancari, finanziari, assicurativi.

Questo tentativo di conciliazione, che non ha nulla da spartire con i famosi tentativi in materia di lavoro o di quelli messi in atto da associazioni di categoria con commissioni paritetiche o dalle Camere di Commercio non iscritte nell’elenco dei conciliatori tenuto presso il Ministero della Giustizia o da ordini degli avvocati non ancora Organismi di Conciliazione, è davvero eccezionale, perché è affidato unicamente a figure professionali qualificate e specializzate in grado di svolgere il ruolo di conciliatore.

Saranno, dunque, gli Organismi di Conciliazione sorvegliati dal Ministero della Giustizia a dare una mano ai Giudici ed agli Avvocati, nel limitare i danni dovuti ai tempi lunghi per avere giustizia.

La normativa prevede infatti che i conciliatori specializzati dovranno concludere al massimo entro quattro mesi la conciliazione.

Inoltre, sono previste per il cittadino, esenzioni per spese di giustizia e credito d'imposta, relativo al compenso pagato al conciliatore da parte dell'Organismo, fino a 500 euro se è redatto verbale di avvenuta conciliazione e fino a 250 euro in casi di fallita conciliazione.

Nel caso di mancato accordo tra le parti in sede di mediazione, se, il provvedimento che chiude il processo corrisponde interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo. Successivamente alla proposta dello stesso, può condannare la parte che ha fatto fallire la conciliazione,altresì, alle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli art.92 e 96 c.p.c e inoltre può condannare il vincitore al pagamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 9 D.Legislativo 115/2002.

Altra norma che interessa direttamente la categoria degli avvocati è l’art. l’art. 4 comma 3°, del citato Decreto che prevede:
* il dovere dell’avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell’instaurazione del giudizio o nel corso di esso, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere ad organismi di conciliazione;
* che, l’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto;
* che, in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile;
* che, il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito;
* che, una volta sottoscritto l’informativa deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio;
* che, il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione;
* che, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, (Art. 5 comma 2) valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione;
* che, questo Organismo è nato, anche, con lo scopo di porsi al servizio dei magistrati e di quegli Avvocati, in ritardo nella specializzazione o che non intendono dedicarsi a questa nuova disciplina giuridica, per deflazionare i carichi giudiziali pendenti e di quelli a venire,aventi per argomento la risoluzione di controversie civili e commerciali
Per la conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, aventi ad oggetto diritti disponibili che potrebbero insorgere o che sono già insorte nel territorio e per le quali il Vostro studio è investito dell’incarico di consulenza ed assistenza giudiziale ed extragiudiziale, l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato” dell’ANPAR quale referente terzo ed imparziale, con i propri conciliatori specializzati presenti sul territorio, si propone per la gestione ed amministrazione di dette controversie.

Per l’amministrazione delle procedure conciliative obbligatorie e non, l’Organismo ha ottenuto, con P.D.G. del Ministero della Giustizia del 29 gennaio 2008, l’iscrizione al n. 24 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5, tenuto dallo stesso Ministero della Giustizia. La mancanza, poi, dello scopo di lucro e l’iscrizione dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR nel suddetto Registro, è garanzia di efficienza e serietà dell’Organismo, nonché di imparzialità e terzietà dei conciliatori iscritti. L’Organismo è SOLO mezzo di potenziamento dell’attività dei Conciliatori Specializzati iscritti nell’Albo provvisorio dell’ANPAR ed è l’unico Organismo del quale i componenti facenti parte del Direttivo NON POSSONO essere nominati Conciliatori.
Per tanto premesso e considerato
valutata la difficoltà da parte degli Avvocati di reperire organismi di conciliazioni presenti in tutti i Fori competenti, che hanno a disposizione Conciliatori Specializzati iscritti nell’Elenco tenuto presso il Ministero di Giustizia, nel momento in cui viene richiesta l’informativa al proprio assistito e questi dovesse optare per la fase conciliativa, inviare domanda di avvio di procedura, l’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato si rende disponibile -attraverso le camere conciliative istituite presso delegazione ed uffici di prossimità ad amministrare sia la conciliazione “delegata” che quella di “rinvio” per procedimenti già incardinati e per i quali il giudice dovesse ritenere di rinviare le parti all’esperimento del tentativo di conciliazione, per le cause in discussione! a partire dal 20 marzo 2010.
PIACCIA, dunque alla S. V., di indirizzare le parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione presso le delegazioni o gli uffici di prossimità pubblicati sul sito internet dell’A.N.P.A.R., qui riportato.
Certi del gradimento per l’iniziativa inviamo i più cordiali saluti.
Sito Web : www.anpar.it
Posta e-mail: info@anpar.it
Sito Web : www.alboconciliatori.it
Posta e-mail: info@alboconciliatori.it

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