IL PRESUNTO SENATORE DI GIROLAMO NON E’ MAI STATO UN ITALIANO ALL’ESTERO

Tutta colpa della Legge Tremaglia e andrebbe subito abolita!
Il “Senatore” del PdL e’ colpevole fino a prova della sua innocenza, si deve dimettere ora, senza aspettare l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti, la politica non fa per lui. Ricordo come ha gia’ fatto molte volte in passato che il presunto senatore e’ gia’ stato indagato dalla procura di Roma di falso in atto pubblico e violazione della Legge Tremaglia, dai documenti si evince che si sia iscritto al registro Aire solo alcuni giorni prima dell’elezione; presentando solo un’autocertificazione di residenza in Belgio; dubbi analoghi sono stati espressi spesso su altri candidati del PdL. Il parlamento dia un chiaro segnale di trasparenza ed etica e lo metta nelle mani della giustizia, altrimenti il mondio intero pensera che in Italia tutti i politici sono corrotti o collusi. Noi onesti italiani all’estero ci disassociamo totalmente da simili comportamenti corrottivi ! Il presunto senatore Di Girolamo non e’ mai stato un italiano all’estero

Pubblicato solo alcuni giorni fa

GLI ELETTI ALL’ESTERO INELEGGIBILI E INCOMPATIBILI (2)

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita’ e di incopatibilita’ (Cos. Art.66)
Titoli di ammissioni: sono i requisiti nesessari affinche’ un parlamentare proclamato eletto possa essere immesso a pieno titolo ad esercitare le sue funzioni, in particolare, essi concernono la regolarita’ delle operazioni elettorali e la mancanza di cause di ineleggibilta’ e di incopatibilita’ dell’eletto. Detto tutto d’un fiato potrebbe anche apparire accettabile ma entro nei dettagli.
(1)La legge Tremaglia prevede che il candidato sia residente all’estero e iscritto all’Aire. Questo non e’ stato, poiche’ alle liste mancava la voce residente all’estero dal ..al..ergo tutte le liste a mio avvivo erano da ritenersi invalide (vedi Di Girolamo) (2) Il cittadino italiano all’estero non e’ stato messo in condizione di stabilire la sua eleggibilita’ e competenza in base ai suoi anni di residenza all’estero. E’ ovvio che il citadino e’ stato ingannato (4) Sempre a mio avvivo l’articolo 66 e’ una netta replica dell’ art. 60 dello Statuto Albertino:” ognuna delle Camere e’ sola competente per giudicare della validita’ dei titoli di ammissione dei propri membri”, ecco perche’ in sessant’anni di Repubblica nessuna candidatura o elezione sia stata mai messa in discussione.
Oggi (sempre a mio avviso) e’ necessario rivedere e riformare questo organo di garanzia e magari spostare la verifica dei poteri alla Corte Costituzionale al completo ossia i 15 giudici nominati e i 16 membri dei cittadini eletti con le stesse modalita’ stabilite per la nomina dei giudici ordinari, come avviene in Austria sin dal 1920.
Carmine Gonnella Londra PIE

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