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GLI ELETTI ALL’ESTERO INELEGGIBILI E INCOMPATIBILI (2)

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita’ e di incopatibilita’ (Cos. Art.66)

Titoli di ammissioni: sono i requisiti nesessari affinche’ un parlamentare proclamato eletto possa essere immesso a pieno titolo ad esercitare le sue funzioni, in particolare, essi concernono la regolarita’ delle operazioni elettorali e la mancanza di cause di ineleggibilta’ e di incopatibilita’ dell’eletto. Detto tutto d’un fiato potrebbe anche apparire accettabile ma entro nei dettagli.

(1)La legge Tremaglia prevede che il candidato sia residente all’estero e iscritto all’Aire. Questo non e’ stato, poiche’ alle liste mancava la voce residente all’estero dal ..al..ergo tutte le liste a mio avvivo erano da ritenersi invalide (vedi Di Girolamo) (2) Il cittadino italiano all’estero non e’ stato messo in condizione di stabilire la sua eleggibilita’ e competenza in base ai suoi anni di residenza all’estero. E’ ovvio che il citadino e’ stato ingannato (4) Sempre a mio avvivo l’articolo 66 e’ una netta replica dell’ art. 60 dello Statuto Albertino:” ognuna delle Camere e’ sola competente per giudicare della validita’ dei titoli di ammissione dei propri membri”, ecco perche’ in sessant’anni di Repubblica nessuna candidatura o elezione sia stata mai messa in discussione.

Oggi (sempre a mio avviso) e’ necessario rivedere e riformare questo organo di garanzia e magari spostare la verifica dei poteri alla Corte Costituzionale al completo ossia i 15 giudici nominati e i 16 membri dei cittadini eletti con le stesse modalita’ stabilite per la nomina dei giudici ordinari, come avviene in Austria sin dal 1920.

Carmine Gonnella Londra PIE

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