BUCCHINO: E’ FINALMENTE IN VIGORE LA CONVENZIONE FISCALE CON GLI STATI UNITI

Ritengo opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2010, in seguito allo scambio degli strumenti di ratifica avvenuto nel mese di dicembre, è entrata in vigore la nuova Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. La nuova Convenzione era stata firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 20 (G.U. n. 64 del 18 marzo 2009). E’ opportuno precisare che l'articolo 28 prevede che, nell'ipotesi in cui la precedente Convenzione attribuisca a una persona il diritto a un trattamento più favorevole, la stessa possa optare per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute per un periodo transitorio di dodici mesi dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella nuova Convenzione. La Convenzione e gli annessi Protocollo e Verbale d’intesa dovrebbero porre le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984, per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi. Molte disposizioni, tuttavia, ritenute ancora attuali, sono rimaste immutate per accordo delle Parti.
La Convenzione è composta di 29 articoli e di un Protocollo ed un Verbale d’intesa.
Illustro sinteticamente la parte della convenzione che si applica alle pensioni.
Di norma le pensioni “private” (per intendersi quelle dell’Inps nel caso dell’Italia) sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18): quindi i pensionati italiani che risiedono negli Stati Uniti dovranno chiedere all’Inps la detassazione della pensione italiana.
Invece le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi (per intendersi le pensioni dell’Inpdap nel caso dell’Italia) sono imponibili di norma in detto Stato e cioè alla fonte: quindi i titolari di pensione dell’Inpdap residenti negli Stati Uniti saranno tassati dall’Italia. Solo nel caso in cui il beneficiario abbia la nazionalità dello Stato di residenza e renda o abbia reso servizi per l’altro Stato, la potestà impositiva è dello Stato di residenza. Tuttavia sulle norme che dettano disposizioni che mirano a risolvere le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati contraenti in relazione al personale a contratto avente doppia nazionalità, la sola nazionalità italiana, o la sola nazionalità statunitense (art. 19) abbiamo chiesto chiarimenti tecnici al Ministero della Finanze perché riteniamo che la convenzione non sia sufficientemente chiara.
All'articolo 23 della convenzione vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
All’articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.
L’articolo 26 prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. Vengono fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale (art. 27) e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione (art. 25).

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