Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Milano, 25 gennaio 2010
Spett. le
REGIONE SARDEGNA
All’attenzione del Presidente Ugo Cappellacci
Presidenza della Regione Sardegna
Viale Trento, 69 09123 – Cagliari
A mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: presidente@regione.sardegna.it
Prot. n. 11/2010
Oggetto: Produzione di energia da fonti rinnovabili.
Stato dei procedimenti di autorizzazione unica di cui all’articolo 12,
d.lgs. n. 387/2003.
Segnalazione Criticità.
Egregio Presidente,
APER – Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili – è la prima
associazione nazionale in quanto a rappresentatività della categoria nel complesso e una
delle maggiori operanti in Europa per numero di associati e potenza installata. Opera dal
1987 senza fini di lucro, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito della tutela degli
interessi dei produttori di energia elettrica delle fonti rinnovabili e della promozione della
stessa.
Lo Statuto di APER individua, fra i numerosi obiettivi, la rappresentanza delle
imprese associate nei confronti delle istituzioni, del mondo economico e politico, tale da
renderla interlocutrice di riferimento in tutti i momenti e luoghi istituzionali di
discussione sulle tematiche connesse alle fonti rinnovabili
L’Associazione ha accolto con soddisfazione la notizia recentemente apparsa sulla
stampa di settore, secondo cui la Regione Sardegna avrebbe in animo di avviare quanto
prima il programma “Sardegna CO2.0” (zero emissioni), “per rendere [così si legge sulla
stampa] la nostra regione un modello da imitare, puntando alla produzione di energia da
fonti rinnovabili”.
Allo scopo di rendere concretamente operativo il condivisibile proclama, tuttavia,
APER ritiene che occorra far fronte al clima di incertezza che è cagione di preoccupazione in
capo agli Associati che operano (o intenderebbero operare) sul territorio della Regione da Lei
Governata.
E’ con tale spirito che APER si permette si segnalare che gli Associati stanno
lamentando una situazione di stallo in cui versano i procedimenti di autorizzazione unica di
impianti a fonti rinnovabili, situazione che sembrerebbe essere giustificata dalla non chiara
ripartizione di competenze autorizzatorie (tra Regione e Province) nelle more dell’adozione
del nuovo atto di pianificazione energetica.
APER osserva che i lavori per l’adozione del Piano energetico non
legittimano la sospensione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione unica
in corso. Ciò per diversi ordini di ragioni.
Anzitutto, è principio fondamentale del diritto amministrativo quello secondo cui i
provvedimenti abilitativi devono essere rilasciati in forza delle norme vigenti al momento del
loro rilascio, non essendo conforme al principio del buon andamento (art. 97 Cost.)
posticipare la loro adozione ad un momento futuro nell’attesa della (eventuale) emanazione
di una disciplina specifica. Non è, infatti, conforme a Costituzione far ricadere sul privato
incolpevole gli effetti pregiudizievoli delle inadempienze e dei ritardi della pubblica
amministrazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 110/1993).
In secondo luogo, e con specifico riferimento alla disciplina del procedimento di
autorizzazione unica relativa agli impianti a fonti rinnovabili, si ricorda che il termine di
conclusione del procedimento, che l’articolo 12, d.lgs. n. 387/2003 fissa in 180 giorni,
costituisce principio fondamentale della materia (Corte Costituzionale, sentenza n. 364/2006
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della moratoria approvata con l.r. Puglia n.
9/2005 e Corte Costituzionale n. 282/2009 che ha giudicato costituzionalmente illegittima la
disciplina introdotta dalla l.r. Molise n. 15/2008, in quanto traducentesi moratoria) , che le
Regioni sono tenute a rispettare.
Pertanto, qualunque sospensione dei procedimenti in corso, appare essere illegittima
alla luce di quanto ricordato, oltre che in contrasto con il proclamato obiettivo di sostenere la
produzione di energie da fonti rinnovabili e, anzi, controproducente per il suo
raggiungimento.
L’Associazione, infine, nell’auspicare che gli uffici regionali si attivino con solerzia per
la prosecuzione e conclusione dei procedimenti in corso, non può non ricordare che a seguito
della novella della legge 241/1990, ad opera della legge n. 69/2009, le Amministrazioni
procedenti sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Né può certo costituire esimente dall’obbligo di concludere il procedimento entro il
termine fissato dalla legge, l’attesa dell’emanazione del Piano energetico o la scarsa
chiarezza circa il riparto di competenze autorizzative.
In ogni caso, APER si rende pienamente disponibile a collaborare per il proficuo
superamento delle criticità segnalate dai propri Associati, ciò al fine di perseguire l’obiettivo
del necessario sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che, da un lato, sia coerente con le
esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio, e rispettoso dei principi giuridici che regolano
la materia e che, dall’altro, tenga anche in debita considerazione le esigenze della
produzione.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Direttore APER
Ing. Marco Pigni

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