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Processo breve, processo morto

Processo breve, processo morto – Marco Travaglio

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Testo:

Buongiorno a tutti, si tratta di capire che cosa è questo processo breve e se davvero l’intenzione di Berlusconi è quella di andare fino in fondo con questa legge che ammazza definitivamente la giustizia, o se non si tratta semplicemente dell’ennesima pistola carica poggiata sul tavolo, anzi puntata alla tempia delle opposizioni e del Quirinale per estorcere loro qualcos’altro, qualcosa di peggio. Intanto vediamo quale è la minaccia, ossia quale è il testo della legge che è stato approvato l’altro giorno da una delle due Camere, in attesa che venga approvato dall’altra: è stato approvato al Senato, dove il Presidente, tra l’altro, è prono a tutto e adesso si stabilirà quando ci sarà la votazione alla Camera e se ci sarà la votazione alla Camera, ma per capire quello che sta succedendo intanto vediamo quali saranno i danni, perché il processo breve non è più quello che era stato inizialmente firmato da Gasparri, Quagliariello e Pricolo, capogruppo della Lega Nord, di cui avevamo parlato qualche settimana fa, il testo è cambiato e, se è possibile, è addirittura peggiorato, ma l’hanno modificato perché temevano che fosse troppo incostituzionale persino per i gusti di un uomo di bocca buona come il Capo dello Stato.

La legge porcata passata al Senato (espandi | comprimi)
Il problema è che i profili di incostituzionalità restano, ma sono altri rispetto a quelli della prima versione, quindi vediamo: inizialmente sapete che il processo breve era un processo di sei anni, suddivisi in due anni per il primo grado, due anni per l’appello e due anni per la Cassazione, adesso ci sono delle variazioni.
Intanto il procedimento per i reati sotto i dieci anni, puniti con pena inferiore ai dieci anni è diverso da quello per i reati puniti con pene superiori ai dieci anni e conseguentemente cominciamo a vedere che cosa succede per i processi puniti con pene inferiori ai dieci anni, che sono poi il 90% dei processi che si celebrano in Italia, perché sono quelli che riguardano la stragrande maggioranza dei reati, i più diffusi, poi vi dirò quali. Per questi processi, cioè per la stragrande maggioranza dei processi, la durata massima consentita sarà di sei anni e mezzo così suddivisi: tre anni per il primo grado, due anni per l’appello e un anno e mezzo per la Cassazione. Si dirà “ ce ne è a sufficienza”: non credo, perché intanto per cominciare c’è una piccola truffa, in quanto, quando si dice tre anni per il primo grado, non si dice che dal momento in cui inizia il processo di primo grado al momento in cui arriva la sentenza di primo grado devono passare tre anni, ce la si potrebbe fare, almeno per i processi più semplici; si dice una cosa diversa, si dice che dal momento della richiesta del rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, al momento della sentenza di primo grado non possono passare più di tre anni: che cosa vuole dire? Che in quei tre anni il Pubblico Ministero deve concludere le indagini, formulare la richiesta di rinvio a giudizio.. anzi, no, scusate: sì, formulare la richiesta di rinvio a giudizio, aspettare che il G.I.P. fissi l’udienza preliminare, celebrare l’udienza preliminare davanti al G.I.P. e le udienze preliminari possono durare anche un anno o due anni; finita l’udienza preliminare, se il G.I.P. rinvia a giudizio l’imputato o gli imputati, bisogna aspettare che il Tribunale fissi la prima udienza del dibattimento, celebrare tutto il dibattimento, arrivare alla sentenza di primo grado, il tutto senza che siano passati tre anni, se sono passati tre anni il processo è già morto, viene dichiarato estinto dal giudice di primo grado.

Se per caso – cosa rarissima, viste le forze attualmente disponibili nei tribunali – si riesce a scavallare il primo ostacolo, bisogna poi fare il processo d’appello in due anni, se si riesce a scavallare anche la tagliola dei due anni per l’appello, bisogna poi portare tutte le carte a Roma e sperare che la Cassazione ce la faccia a celebrare il giudizio ultimo entro un anno e mezzo. Questa è la regola e quindi, quando sentite Gasparri parlare di dieci o quindici anni per i processi, non sa quello che sta dicendo, o forse lo sa e mente, chi lo sa? In ogni caso, se poi la Cassazione, invece di chiudere il processo con una conferma della sentenza di appello, oppure con un annullamento della sentenza di appello e con un rinvio al processo, se rinvia in primo grado e poi c’è un altro appello ci sarà un anno per ogni grado di giudizio aggiuntivo, se invece rinvia in appello ci sarà un anno per il nuovo processo d’appello e poi un anno per il processo in Cassazione e questo riguarda i reati più diffusi, ossia quelli puniti con pene inferiori ai dieci anni, per cui stiamo parlando di reati come il furto, la rapina, lo scippo, lo spaccio, l’associazione a delinquere, la truffa, lo stupro, la molestia, l’aborto clandestino, l’incendio, i reati ambientali, i reati finanziari, tributari, di bilancio, contabili, tutti i reati contro la Pubblica amministrazione, abuso d’ufficio, corruzione, corruzione giudiziaria, falsa testimonianza, calunnia, sequestro di persona non a scopo di estorsione, ricettazione, violenze in famiglia, lesioni, violenza privata, oltraggio a pubblico ufficiale etc. etc., la gran parte dei processi, il traffico di droga non gravissimo. Poi ci sono i processi per i reati che sono puniti con una pena che supera i dieci anni: per questi ci sarà, per il primo grado, un tempo di quattro anni, per l’appello lo stesso tempo degli altri, sempre due anni e per la Cassazione un anno; non si capisce per quale motivo la Cassazione, per i reati puniti più gravemente, dovrà fare più in fretta che non per i reati puniti meno gravemente, mistero!
Ultimo scaglione, i processi per i reati di mafia e di terrorismo: lì in primo grado si potrà fare fino a cinque anni, in appello fino a tre e in Cassazione due, per esempio il processo Dell’Utri sarebbe morto, perché il processo per mafia a Dell’Utri è durato tantissimo, dovendosi sentire tantissimi testimoni e essendo il Tribunale di Palermo ultracongestionato, come sono i tribunali che si occupano di mafia: pensate ai tribunali in Calabria, ai tribunali in Campania, sono tutti oberatissimi e quindi non ce la fanno. Il giudice però potrà prorogare la durata fino a un terzo in più, nel caso in cui i procedimenti siano molto complessi e abbiano molti imputati: il caso Dell’Utri ne aveva solo due e quindi sarebbe stato escluso e sarebbe morto e sepolto.

La norma transitoria contro i cittadini (espandi | comprimi)
Questo per i processi a regime, ossia per i processi che cominceranno da quando la legge entrerà o entrasse in vigore in giù e per i processi cominciati prima? Norma transitoria: la norma transitoria dice che tutti i processi per i reati in corso, ovviamente, per i reati commessi fino al 2006 e quindi che beneficiano di quello sconto di pena di tre anni, previsto dall’indulto del 2006, che siano puniti con pene inferiori ai dieci anni e quindi tutti i reati commessi prima del 2006 che rientrano nella prima categoria, quella del processo brevissimo, soggiacciono alle stesse regole del processo brevissimo, per cui bisognerà fare, anzi bisognerà avere già fatto il primo grado in tre anni, l’appello in due anni e la Cassazione in un anno e mezzo.Se sono passati tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio e non è ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado, questi processi muoiono, si estinguono, quindi sono già estinti i processi a Berlusconi, perché? Perché il processo Mills e il processo Mediaset sono iniziati con la richiesta di rinvio a giudizio da più di tre anni e quindi sono morti e sepolti, cancellati. Insieme a quelli rischiano di essere già morti o di morire presto anche i processi per l’aggiotaggio delle banche, come nel caso Parmalat, il processo Cirio, i processi per lo spionaggio della Telecom e della Pirelli, i processi per le scalate bancarie dell’Antonveneta e della BNL, i processi per lo scandalo della monnezza, dei rifiuti in Campania, quello a carico dell’Impregilo e di Bassolino, i processi per grandi mazzette come quelli di Enipower e Enelpower, che andranno addirittura restituite, visto che sono state nel frattempo sequestrate. I processi per la vendita di derivati, ossia di prodotti tossici, a alto rischio ai comuni e agli enti locali, che stanno devastando, sono una cancrena che sta devastando le casse di molti enti locali, si parla perfino di possibile estinzione del processo per la strage di Viareggio, la strage alla stazione di Viareggio, quell’esplosione gigantesca e poi si parla di altri processi ancora, anche l’omicidio colposo plurimo – me l’ero dimenticato – tra quelli puniti con pene sotto ai dieci anni è compreso in questa tagliola del processo brevissimo. La porcheria è stata approvata dall’aula del Senato – l’abbiamo detto prima – il 20 gennaio con 163 sì, i voti del PDL, 130 no (PD, Udc e Italia dei Valori) e due astenuti. Ci sono, oltre a quelle che vi ho raccontato, altre tre furbate, cioè altri tre codicilli che sono nascosti dentro questa legge, dei quali pochi si sono accorti, almeno fino a quando non è stata approvata, perché sono degli emendamenti o delle frasette che in apparenza non significano nulla e in realtà aggravano ulteriormente la situazione. Ve li sintetizzo: il primo è incomprensibile, se uno lo legge, ecco perché l’hanno capito in pochi, compresi secondo me molti di quelli che l’hanno votato, o che hanno votato contro e dice che “il Pubblico Ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il Pubblico Ministero non ha già esercitato l’azione penale ai sensi dell’articolo 405”. Quale è la traduzione di questo ostrogoto? Intanto che cosa vuole dire che il Pubblico Ministero esercita l’azione penale? Il Pubblico Ministero esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio di un indagato che, da quel momento, assume le vesti di imputato, questo è l’esercizio dell’azione penale. Dice, questo codicillo da azzeccagarbugli, che se il Pubblico Ministero non chiede il rinvio a giudizio, cioè non esercita l’azione penale entro tre mesi da quando gli sono scaduti i termini dell’indagine, comunque al terzo mese dalla scadenza dell’indagine parte il calcolo del tempo, ossia di quei tre anni entro i quali bisognerà completare il processo di primo grado e conseguentemente, se non chiede il rinvio a giudizio entro tre mesi dalla scadenza delle indagini, il calcolo del tempo per ammazzare il processo dopo tre anni non parte dalla richiesta di rinvio a giudizio, parte da quando sono passati tre mesi dalla scadenza delle indagini e quindi molto prima della richiesta di rinvio a giudizio. Si dirà “ è sufficiente che il Pubblico Ministero chieda il rinvio a giudizio entro e non oltre i tre mesi dalla scadenza delle indagini”: già, fosse facile! Perché non è facile chiedere il rinvio a giudizio entro tre mesi dalla scadenza delle indagini? Perché tra la scadenza delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio c’è una cosina che si chiama deposito degli atti alle parti, prevista, se non erro, dall’articolo 415 bis; che cosa dice quest’articolo? Dice che il Pubblico Ministero non è che, quando finisce le indagini, chieda subito il rinvio a giudizio: era così una volta, poi il centrosinistra, con una delle furbate escogitate negli anni dal 96 al 2001 per allungare ulteriormente i processi e mandare un po’ di processi di tangentopoli in prescrizione, si è inventata il deposito degli atti. Che cosa vuole dire? Vuole dire che, quando il Pubblico Ministero ha finito le indagini, perché gli sono scadute, sapete che le indagini possono durare un certo tempo e non di più, dal momento in cui l’indagato viene iscritto nel registro degli indagati parte un certo tempo, che può essere sei mesi prorogabili fino a un anno e mezzo e fino a due anni per i reati di mafia, quindi al massimo in due anni le indagini dal momento dell’iscrizione nel registro devono finire, nel momento in cui ti scade l’indagine tu devi trarre le tue conclusioni e devi chiedere agli Avvocati e alle parti civili, alle parti offese se hanno qualcosa da ridire sulle indagini di cui gli hai depositato gli atti, conseguentemente devono avere il tempo di leggersele e poi di chiederti di fare delle cose che magari, secondo loro, non hai fatto tu, Pubblico Ministero e hanno venti giorni di tempo per chiedere al Pubblico Ministero di sentire l’indagato, se non è stato sentito, oppure di sentire altre persone che interessano all’indagato, oppure di fare dei supplementi di indagini che interessano all’indagato; dopodiché il magistrato deve fare questi interrogatori, questi atti etc. e poi li deve depositare, dopo averli fatti. Soltanto a quel punto può chiedere il rinvio a giudizio, oppure l’archiviazione: chiede il rinvio a giudizio, poi bisogna fare l’udienza preliminare, poi bisogna fare il rinvio a giudizio, poi bisogna fissare il processo, dopodiché inizia il processo di primo grado. Capite che è impossibile che in tre mesi dalla fine delle indagini il Pubblico Ministero chieda il rinvio a giudizio, perché in mezzo c’è il deposito degli atti, ci sono gli atti da compiere, gli interrogatori nuovi che ha chiesto la difesa o magari anche la parte offesa e quindi non si riesce mai a fare tutto in tre mesi. La sabbia nella clessidra, quella sabbia che, ultimati i tre anni, ucciderà il processo comincia a scendere ben prima della richiesta di rinvio a giudizio: non solo, ma nei processi dove c’è più di un indagato molto spesso gli indagati non vengono iscritti tutti nello stesso momento; prendete, per esempio, il processo per il sequestro di Abu Omar, Abu Omar viene rapito, poi si scopre che l’hanno rapito tizio e caio degli agenti della Cia, poi si scopre che c’era anche un Maresciallo del Ros, poi si scopre che all’ideazione avevano partecipato anche i vertici del Sismi, nell’ipotesi d’accusa il Generale Pollari, i favoreggiatori Pio Pompa, il giornalista Farina etc., quindi via via vengono iscritti e ciascuno ha una durata delle proprie indagini che parte dal momento in cui è stato iscritto, per cui le indagini non durano da tale data a tale data per tutti, durano sempre la stessa durata, ma spostata a seconda del momento in cui i vari indagati sono stati iscritti nel registro. Alla fine il magistrato fa poi un’unica richiesta per tutti, che arriva naturalmente molto dopo che sono scadute le indagini per il primo dei suoi indagati, perché deve aspettare che scadano anche le indagini per l’ultimo dei suoi indagati. Invece qua la scadenza delle indagini vale per il primo che è stato iscritto nel registro degli indagati e quindi molto spesso il tempo per cominciare a calcolare i tre anni dell’estinzione del processo partirà, per il primo degli indagati, prima ancora che siano scaduti i termini delle indagini per l’ultimo degli indagati: capite che è molto retrodatato il momento in cui parte il famoso conteggio, il famoso timer che inizia a ticchettare, i tre anni che vengono chiamati i tre anni del primo grado; in realtà, per il processo di primo grado, resterà molto poco, non tre anni, perché il resto è stato consumato prima: scadenza delle indagini, compimento degli atti, deposito degli atti supplementari, richiesta di rinvio a giudizio, udienza preliminare e rinvio a giudizio. Ecco perché quei tre anni non basteranno mai per fare i processi, quindi i processi moriranno addirittura in primo grado.

L'emendamento liberi tutti (espandi | comprimi)
La seconda furbata – vado veloce, perché le altre sono più facili da spiegare – è l’emendamento che estende questo colpo di spugna non solo alle persone fisiche, ossia all’imputato Marco Travaglio, ma anche alle persone giuridiche, cioè all’eventuale società di Marco Travaglio per la responsabilità amministrativa, in base alla legge 231 /2001. Perché è importante questo?Perché sono imputati in questi scandali non soltanto gli amministratori delle società, ma anche le società, che rischiano di dover pagare delle somme enormi: pensate all’Impregilo per lo scandalo della monnezza quanto dovrebbe pagare, se venisse condannata, pensate alla Telecom, se venisse condannata la sua security quando dovrà risarcire alle persone che erano state spiate. Ebbene, con questa roba muore anche la responsabilità delle persone giuridiche e la terza furbata è un emendamento firmato dal Senatore Valentino, che allarga la durata massima dei processi, ossia la morte dei processi prima che finiscano, anche a quelli per danno erariale davanti alla Corte dei Conti, non solo per i reati penali, ma anche per quelli contabili. I processi si estinguono se, dall’atto di citazione della Corte dei Conti, sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso un provvedimento di primo grado, o due anni se non si è definito il processo d’appello. Naturalmente davanti alla Corte dei Conti ci sono molti amministratori pubblici: sono 7.000, credo, i procedimenti in corso davanti alla Corte dei Conti, molti di questi saranno falcidiati da questa regola. Lo Stato rinuncerà a incassare un sacco di soldi, eppure non sono processi nei quali, per dire, l’imputato rischia la galera o rischia limitazioni della sua libertà: sono semplicemente delle questioni di soldi, a un certo punto arriva una sanzione e, se la devi pagare, la paghi. Queste sanzioni pecuniarie saranno cancellate, se il processo davanti alla Corte dei Conti non durerà tot e, naturalmente, davanti alla Corte dei Conti, addirittura condannati in primo grado a risarcire per le consulenze d’oro indebite che hanno concesso nella loro funzione, ci sono, per esempio, l’ex Ministro Castelli, la Sindaca di Milano Letizia Moratti e, tra i vari citati dalla Corte dei Conti, c’è anche il Senatore Valentino, autore dell’emendamento che potrebbe mandare a monte il suo procedimento, che è aperto da diverso tempo, quindi abbiamo di fatto un’amnistia per gli imputati, un’amnistia di fatto per le società e un’amnistia di fatto anche per i pubblici amministratori e i politici che hanno danneggiato lo Stato facendogli spendere dei soldi che lo Stato non avrebbe dovuto spendere, se loro avessero amministrato bene i loro ministeri e i loro enti locali. Capite che stiamo parlando di un’ecatombe, stiamo parlando di qualcosa di infinitamente peggio dell’indulto, visto che l’indulto si limitava a scontare pure tre anni, che erano una cosa enorme, ma qui addirittura si estingue il processo, cioè via il processo, via il reato, non c’è più responsabilità. Se uno ha subito un torto deve andare addirittura dal giudice civile a chiedere i danni, pagandosi l’Avvocato, ricominciando tutto daccapo e non avendo neanche una sentenza penale che faccia stato in sede civile, quindi sarà tutto enormemente più dispendioso e più complicato. Questa è la situazione, l’ipotesi è che sia semplicemente una pistola puntata per intimidire innanzitutto la Corte di Cassazione, che il 25 febbraio dovrà decidere se confermare o annullare la condanna di David Mills, perché se la Cassazione dovesse annullare la condanna di David Mills di fatto annullerebbe anche la responsabilità di Berlusconi: sapete che Mills è condannato perché corrotto da Berlusconi e quindi, se venisse annullata la condanna a Mills, di fatto verrebbe salvato anche Berlusconi dall’accusa di aver corrotto Mills

La norma transitoria contro i cittadini (espandi | comprimi)
Questo per i processi a regime, ossia per i processi che cominceranno da quando la legge entrerà o entrasse in vigore in giù e per i processi cominciati prima? Norma transitoria: la norma transitoria dice che tutti i processi per i reati in corso, ovviamente, per i reati commessi fino al 2006 e quindi che beneficiano di quello sconto di pena di tre anni, previsto dall’indulto del 2006, che siano puniti con pene inferiori ai dieci anni e quindi tutti i reati commessi prima del 2006 che rientrano nella prima categoria, quella del processo brevissimo, soggiacciono alle stesse regole del processo brevissimo, per cui bisognerà fare, anzi bisognerà avere già fatto il primo grado in tre anni, l’appello in due anni e la Cassazione in un anno e mezzo.Se sono passati tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio e non è ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado, questi processi muoiono, si estinguono, quindi sono già estinti i processi a Berlusconi, perché? Perché il processo Mills e il processo Mediaset sono iniziati con la richiesta di rinvio a giudizio da più di tre anni e quindi sono morti e sepolti, cancellati. Insieme a quelli rischiano di essere già morti o di morire presto anche i processi per l’aggiotaggio delle banche, come nel caso Parmalat, il processo Cirio, i processi per lo spionaggio della Telecom e della Pirelli, i processi per le scalate bancarie dell’Antonveneta e della BNL, i processi per lo scandalo della monnezza, dei rifiuti in Campania, quello a carico dell’Impregilo e di Bassolino, i processi per grandi mazzette come quelli di Enipower e Enelpower, che andranno addirittura restituite, visto che sono state nel frattempo sequestrate. I processi per la vendita di derivati, ossia di prodotti tossici, a alto rischio ai comuni e agli enti locali, che stanno devastando, sono una cancrena che sta devastando le casse di molti enti locali, si parla perfino di possibile estinzione del processo per la strage di Viareggio, la strage alla stazione di Viareggio, quell’esplosione gigantesca e poi si parla di altri processi ancora, anche l’omicidio colposo plurimo – me l’ero dimenticato – tra quelli puniti con pene sotto ai dieci anni è compreso in questa tagliola del processo brevissimo. La porcheria è stata approvata dall’aula del Senato – l’abbiamo detto prima – il 20 gennaio con 163 sì, i voti del PDL, 130 no (PD, Udc e Italia dei Valori) e due astenuti. Ci sono, oltre a quelle che vi ho raccontato, altre tre furbate, cioè altri tre codicilli che sono nascosti dentro questa legge, dei quali pochi si sono accorti, almeno fino a quando non è stata approvata, perché sono degli emendamenti o delle frasette che in apparenza non significano nulla e in realtà aggravano ulteriormente la situazione. Ve li sintetizzo: il primo è incomprensibile, se uno lo legge, ecco perché l’hanno capito in pochi, compresi secondo me molti di quelli che l’hanno votato, o che hanno votato contro e dice che “il Pubblico Ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il Pubblico Ministero non ha già esercitato l’azione penale ai sensi dell’articolo 405”. Quale è la traduzione di questo ostrogoto? Intanto che cosa vuole dire che il Pubblico Ministero esercita l’azione penale? Il Pubblico Ministero esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio di un indagato che, da quel momento, assume le vesti di imputato, questo è l’esercizio dell’azione penale. Dice, questo codicillo da azzeccagarbugli, che se il Pubblico Ministero non chiede il rinvio a giudizio, cioè non esercita l’azione penale entro tre mesi da quando gli sono scaduti i termini dell’indagine, comunque al terzo mese dalla scadenza dell’indagine parte il calcolo del tempo, ossia di quei tre anni entro i quali bisognerà completare il processo di primo grado e conseguentemente, se non chiede il rinvio a giudizio entro tre mesi dalla scadenza delle indagini, il calcolo del tempo per ammazzare il processo dopo tre anni non parte dalla richiesta di rinvio a giudizio, parte da quando sono passati tre mesi dalla scadenza delle indagini e quindi molto prima della richiesta di rinvio a giudizio. Si dirà “ è sufficiente che il Pubblico Ministero chieda il rinvio a giudizio entro e non oltre i tre mesi dalla scadenza delle indagini”: già, fosse facile! Perché non è facile chiedere il rinvio a giudizio entro tre mesi dalla scadenza delle indagini? Perché tra la scadenza delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio c’è una cosina che si chiama deposito degli atti alle parti, prevista, se non erro, dall’articolo 415 bis; che cosa dice quest’articolo? Dice che il Pubblico Ministero non è che, quando finisce le indagini, chieda subito il rinvio a giudizio: era così una volta, poi il centrosinistra, con una delle furbate escogitate negli anni dal 96 al 2001 per allungare ulteriormente i processi e mandare un po’ di processi di tangentopoli in prescrizione, si è inventata il deposito degli atti. Che cosa vuole dire? Vuole dire che, quando il Pubblico Ministero ha finito le indagini, perché gli sono scadute, sapete che le indagini possono durare un certo tempo e non di più, dal momento in cui l’indagato viene iscritto nel registro degli indagati parte un certo tempo, che può essere sei mesi prorogabili fino a un anno e mezzo e fino a due anni per i reati di mafia, quindi al massimo in due anni le indagini dal momento dell’iscrizione nel registro devono finire, nel momento in cui ti scade l’indagine tu devi trarre le tue conclusioni e devi chiedere agli Avvocati e alle parti civili, alle parti offese se hanno qualcosa da ridire sulle indagini di cui gli hai depositato gli atti, conseguentemente devono avere il tempo di leggersele e poi di chiederti di fare delle cose che magari, secondo loro, non hai fatto tu, Pubblico Ministero e hanno venti giorni di tempo per chiedere al Pubblico Ministero di sentire l’indagato, se non è stato sentito, oppure di sentire altre persone che interessano all’indagato, oppure di fare dei supplementi di indagini che interessano all’indagato; dopodiché il magistrato deve fare questi interrogatori, questi atti etc. e poi li deve depositare, dopo averli fatti. Soltanto a quel punto può chiedere il rinvio a giudizio, oppure l’archiviazione: chiede il rinvio a giudizio, poi bisogna fare l’udienza preliminare, poi bisogna fare il rinvio a giudizio, poi bisogna fissare il processo, dopodiché inizia il processo di primo grado. Capite che è impossibile che in tre mesi dalla fine delle indagini il Pubblico Ministero chieda il rinvio a giudizio, perché in mezzo c’è il deposito degli atti, ci sono gli atti da compiere, gli interrogatori nuovi che ha chiesto la difesa o magari anche la parte offesa e quindi non si riesce mai a fare tutto in tre mesi. La sabbia nella clessidra, quella sabbia che, ultimati i tre anni, ucciderà il processo comincia a scendere ben prima della richiesta di rinvio a giudizio: non solo, ma nei processi dove c’è più di un indagato molto spesso gli indagati non vengono iscritti tutti nello stesso momento; prendete, per esempio, il processo per il sequestro di Abu Omar, Abu Omar viene rapito, poi si scopre che l’hanno rapito tizio e caio degli agenti della Cia, poi si scopre che c’era anche un Maresciallo del Ros, poi si scopre che all’ideazione avevano partecipato anche i vertici del Sismi, nell’ipotesi d’accusa il Generale Pollari, i favoreggiatori Pio Pompa, il giornalista Farina etc., quindi via via vengono iscritti e ciascuno ha una durata delle proprie indagini che parte dal momento in cui è stato iscritto, per cui le indagini non durano da tale data a tale data per tutti, durano sempre la stessa durata, ma spostata a seconda del momento in cui i vari indagati sono stati iscritti nel registro. Alla fine il magistrato fa poi un’unica richiesta per tutti, che arriva naturalmente molto dopo che sono scadute le indagini per il primo dei suoi indagati, perché deve aspettare che scadano anche le indagini per l’ultimo dei suoi indagati. Invece qua la scadenza delle indagini vale per il primo che è stato iscritto nel registro degli indagati e quindi molto spesso il tempo per cominciare a calcolare i tre anni dell’estinzione del processo partirà, per il primo degli indagati, prima ancora che siano scaduti i termini delle indagini per l’ultimo degli indagati: capite che è molto retrodatato il momento in cui parte il famoso conteggio, il famoso timer che inizia a ticchettare, i tre anni che vengono chiamati i tre anni del primo grado; in realtà, per il processo di primo grado, resterà molto poco, non tre anni, perché il resto è stato consumato prima: scadenza delle indagini, compimento degli atti, deposito degli atti supplementari, richiesta di rinvio a giudizio, udienza preliminare e rinvio a giudizio. Ecco perché quei tre anni non basteranno mai per fare i processi, quindi i processi moriranno addirittura in primo grado.

Il ricatto (espandi | comprimi)
Stanno ricattando, con questa legge, la Cassazione e le stanno dicendo “ o salta il processo Mills, oppure saltano tutti i processi, o quasi tutti”, questo è il ricatto, accompagnato insieme al bastone dalla carota, ossia da un emendamentino che sta vagando in Parlamento, pronto a entrare in qualsiasi provvedimento omnibus, che allunga la carriera dei magistrati da 75 a 78 anni, esattamente quello che serve al Presidente attuale della Cassazione, Carbone, che sta per andare in pensione e invece si vedrebbe prorogare in carica per altri tre anni.

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