Acquisti e garanzie. Consigli

di Primo Mastrantoni

E' in arrivo la tredicesima e con essa il “fervore” per gli acquisti in vista delle festivita'. Il consumatore e' tutelato? Con la normativa sugli acquisti presso i tradizionali negozi, i consumatori sono maggiormente tutelati rispetto al passato. Comunque l'obiettivo da raggiungere per la tutela completa dei consumatori non e' stato ancora raggiunto. Cerchiamo di riassumere gli elementi principali della legge per consentire ai consumatori di far valere i propri diritti.
* La garanzia su un bene di consumo e' di due anni sui vizi di conformita' (es. caratteristiche descritte in etichetta) e/o produzione.
* La merce difettosa puo' essere segnalata entro due mesi dalla constatazione del difetto.
* Il difetto si da' per tale (salvo dimostrazione contraria del negoziante) se segnalato entro i primi sei mesi dall'acquisto. Trascorso questo tempo, se il negoziante non accetta la semplice dichiarazione dell'acquirente, spetta a quest'ultimo dimostrare con perizia il tipo di difetto.
* In caso di difformita' o difetti, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene. Alternativamente ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
* Tutti gli interventi devono escludere spese per il consumatore, incluse quelle di eventuale spedizione del bene (si pensi agli acquisti a distanza).
* Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta, cioe' ci si deve accordare tra le parti.
Anche con questa normativa alcuni problemi rimangono irrisolti. Ad esempio come si definisce il “congruo tempo” per la riparazione o la sostituzione di un telefono cellulare o di una automobile per una persona che li usa per lavoro? E di un frigorifero, di una cucina o di una lavatrice? Si poteva cogliere l'occasione per prevedere una immediata e provvisoria sostituzione del bene difettoso in riparazione. D'altronde l'utente paga per avere un prodotto che funziona, non per quello difettoso.
E' bene ricordare che oltre alla garanzia di due anni del venditore, la legge prevede anche la garanzia del produttore, liberamente normata dallo stesso e le cui condizioni si possono verificare nella specifica documentazione che viene fornita all'atto della vendita, in cui possono anche essere previste spese minime o forfettarie per i singoli interventi.
La differenza fra le due garanzie e':
– quella del venditore concerne eventuali problemi connessi alla vendita di un oggetto che deve essere:
* quello descritto in pubblicita', etichetta e dal venditore medesimo (vizio di conformita');
* funzionante (vizio di produzione).
– quella del produttore concerne funzionamento e integrita' dell'oggetto durante la sua vita, quindi anche dopo il momento dell'acquisto.

Qui la nostra scheda pratica sulla garanzia legale

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