Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 30 ottobre 2009 n. 23084
“ In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 201 cod. strada – introdotto dall'articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 – , le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell'articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche.
Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui sono nulle se l'infrazione è stata rilevata con il “photored” senza la presenza del vigile. La Corte, infatti, con sentenza 23084/2009 del 30/10/2009 accogliendo il ricorso di un automobilista ha ricordato che ''la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa , rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo il crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile puo' evitare''. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la contravvenzione sulla base della considerazione che l'automobilista non aveva provato il ''non corretto funzionamento dell'apparecchiatura''. La Cassazione ha ora ribaltato il verdetto ribadendo la necessità della presenza del vigile in quanto l'apparecchiatura a posto fisso, soprattutto nei casi di ingorgo, rappresenta un rilevamento che ''si presta a possibili errori''. Nella sentenza si legg einoltre che “non e' decisivo il fatto che l'art. 384 reg. att. del Cds ricomprenda nell'ipotesi di impossibilita' della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso perche' si tratta di una norma che non puo' derogare a quella generale sulla necessita' della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili”.
Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede alle P.A. di dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati, perché riteniamo che la sicurezza stradale possa essere perseguita con più efficaci strumenti quale la messa in sicurezza delle strade nonché con campagne educative più persuasive specie nei confronti dei giovani.
Lecce, 6 novembre 2009
Giovanni D’AGATA
Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”