Come era immaginabile il decreto fiscale che ha riconosciuto un inconsistente diritto al rimborso a tutti gli azionisti della ex compagnia non ha risolto il problema di tanti piccoli risparmiatori che hanno – correttamente – ritenuto di non aderire alla proposta contenuta nel decreto. Le misure di rimborso previste in favore degli azionisti nel decreto possono, ancora oggi, allo stato, essere considerate solo un punto di partenza. Il limite di 50.000 euro non tiene conto neppure del parametro (legato al c.d. risparmio inconsapevole) del fondo interbancario di tutela dei depositi che stabilisce una misura di copertura massima fino a 103.291,38 euro per depositante e per istituto di credito. Senza considerare, poi, le rassicurazione costanti del Presidente Berlusconi circa il fatto che i piccoli risparmiatori (azionisti ed obbligazionisti) della ex compagnia di bandiera non sarebbero stati abbandonati. Peccato però che oltre la inconsistenza del ristoro è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 2497 del codice civile relativa alle società o gli enti, che esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesima, siano responsabili nei confronti dei soci per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale anche nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.
Bene, si legge nel testo del decreto che l’art. 2497 codice civile si “interpreta nel senso che per Enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”.
Insomma, con riferimento alla vicenda Alitalia, il Ministero dell’Economia, con una norma in palese violazione del principio di uguaglianza, non risponde nei confronti degli azionisti: a)per eventuali responsabilità che abbiano inciso sul diritto dei soci al mantenimento del valore di scambio della partecipazione; b) della legittima aspettativa di realizzare un valore incaso di vendita; c) del diritto ad un adeguato controvalore in denaro.
Giovanni D’AGATA componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, dichiara che con poche battute sono state ridimensionate legittime pretese risarcitorie di tanti risparmiatori che – in buona fede – hanno creduto in un’azienda partecipata dallo Stato ed hanno fatto affidamento sulle dichiarazioni rese ripetutamente dal Presidente Berlusconi.
Senza considerare, poi, l’anomalia più in generale di tutta la vicenda Alitalia. Interessante ad esempio è la movimentazione dal 1 gennaio 2008 al 4 giugno 2008 del titolo Alitalia e dei prezzi di listino. Ci sono dei consistenti picchi nel volume delle operazioni trattate tra il 14 marzo ed il 2 aprile 2008, proprio in corrispondenza del valore minimo (o,27) e quello massimo (o,64). Sarebbe interessante sapere chi in quei giorni ha comprato e venduto un numero così rilevante di azioni.