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Proposta di legge Laratta sulla Sanità  in Calabria

Oggi alle 15.00 presso il comune di cosenza, sarà illustrata la proposta di legge regionale dell'on Franco Laratta, sul sistema sanitario della Regione Calabria. Partecipano: Marco Minniti, Nicola Adamo,Mimmo Bevacqua, Franco Bruno, Franco Laratta

Proposta di legge Laratta sulla Sanità in Calabria.

Istituzione Agenzia Regionale Sanità

Per mezzo di questa proposta dì legge, avente ad oggetto il delicato ed importante settore della sanità, ci si prefigge l’obiettivo di porre in essere e realizzare un adeguato modello e assetto amministrativo avente ad oggetto la sanità calabrese, attraverso la costruzione di una corretta ed adeguata gestione politica, amministrativa e finanziaria, ispirata a due direttrici di fondo.
Da una parte ci si prefigge l’importante obiettivo teso all’attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione (le direttive politiche infatti, sebbene frutto di scelte discrezionali e di parte, devono pur sempre trovare una realizzazione un traduzione, imparziale, da parte degli organi amministrativi).
Dall’altra parte ci si propone altresì di realizzare un assetto amministrativo/gestionale (delle risorse sia umane che economiche) dotato delle adeguate capacità tecniche e, per questo, maggiormente idonee a soddisfare e realizzare – nel settore della sanità – gli obiettivi di efficienza, efficacia e d economicità, di matrice costituzionale, in quanto strettamente connessi e correlati al principio del buona andamento di cui all’art. 97 Cost.
Alla luce dei succitati obiettivi, si ritiene opportuna e necessaria l’istituzione di un organo, quale l’Agenzia regionale della sanità ( dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale nonché, appunto, di adeguate capacità tecniche, deputato all’attuazione delle politiche regionali a difesa del diritto alla salute, in primis, del Piano Sanitario Regionale (nell'osservanza, comunque, delle rispettive prerogative istituzionali e degli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale), al supporto tecnico alla Regione, per i compiti alla stessa attribuiti nella materia de qua, nonché al controllo economico e gestionale (attraverso la verifica dei requisiti per l’accesso a ruoli dirigenziali tecnici ed amministrativi nelle strutture sanitarie pubbliche e private) sia delle Aziende sanitarie provinciali che della qualità stessa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale.
Si intende conseguire il corretto assetto tra politica e amministrazione, attraverso la nomina di un Direttore generale della suddetta Agenzia, prescelto secondo meccanismi di evidenza pubblica, ovvero per mezzo dell’espletamento di una procedura concorsuale (per titoli ed esami) tesi ad accertare le adeguate competenze tecniche, funzionali all’assunzione di siffatto ruolo gestionale, intimamente connesso alla realizzazione degli obiettivi politici delle istituzioni a ciò deputate (i criteri di scelta della stessa commissione valutatrice, si ritiene assurgano a sicura garanzia della imparzialità e del corretto espletamento della procedura amministrativa di selezione).
L’Agenzia è costituita altresì da un Collegio dei Revisori contabili, anch’essi scelti attraverso una procedura di selezione pubblica.
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La realizzazione degli obiettivi di cui sopra, è garantita altresì dall’istituzione di un doppio sistema di monitoraggio, estrinsecantesi, da un lato, nell’obbligo di convocazione (almeno ogni tre mesi) da parte del Direttore generale, di una Conferenza con i direttori generali delle agenzie provinciali, tesa a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria, nonché l’andamento della spesa sanitaria regionale; e, dall’altro lato, nell’istituzione di un Comitato di indirizzo consultivo e strategico, con il compito di indirizzare, monitorare, verificare e controllare le attività dell’Agenzia medesima (l’operatività e, soprattutto, la continuità dell’azione del suddetto organismo, è assicurata dai rigorosi criteri disciplinanti le ipotesi di decadenza dei membri dello stesso).

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Proposta di Legge regionale dell’ On. Franco Laratta

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità della Calabria

Art. 1

(Oggetto, finalità e ordinamento)

1. La presente legge detta disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia regionale della sanità e ne disciplina l'assetto istituzionale, l'ordinamento, i compiti, nonchè le modalità organizzative e di finanziamento.

2. L'Agenzia è azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con finalità di atttuazione delle politiche regionali a difesa del diritto alla salute, nell'osservanza delle rispettive prerogative istituzionali, degli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale, nonchè di supporto tecnico alla Regione per i compiti alla stessa attribuiti in materia sanitaria..

3. L'Agenzia e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

4. L'Agenzia e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con il quale sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto, tenuto conto del programma di attività e di spesa predisposto dalla Giunta Regionale.

5. L'Agenzia regionale della sanità ha sede in Catanzaro.

Art. 2

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 3

(Compiti)

1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della piano sanitario regionale, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge in caso di inadempienza, il Direttore Generale propone entro 60 giorni il Piano Sanitario al Consiglio Regionale, il quale potrà approvarlo o respingerlo, entro 30 giorni senza facoltà di emendamento. In caso di bocciatura del piano, il Direttore Generale opererà con poteri di commissario straordinario fino all’approvazione del Piano Sanitario regionale:

b) verifica dei requisiti per l’accesso a ruoli dirigenziali tecnici ed amministrativi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

c) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;

d) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;

e) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende Sanitarie Provinciali sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;

f) per predisposizione di procedure e termini per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

g) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende Sanitarie Provinciali;

h) controllo di gestione;

i) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;

l) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

m) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.

Art. 4

(Direzione e organizzazione)

1. L'Agenzia e' retta da un Direttore generale, prescelto attraverso concorso pubblico per titoli ed esami. La Commissione di Valutazione è composta da un Prefetto nominato al Ministero degli Interni, che assume le funzioni di Presidente della Commissione; da un Magistrato della Corte dei Conti Regionale, estratto a sorte tra i Magistrati con più di dieci anni di carriera; dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro. Il Direttore generale ed e' scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno 15 anni nei ruoli di dirigente superiore dell’Amministrazione Statale ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748; il rapporto di impiego e' regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, non rinnovabile.

2. Il Direttore generale organizza la struttura interna dell'Agenzia articolandola in strutture operative e servizi di supporto alla direzione. Il Direttore generale può articolare le strutture operative e i servizi di supporto in uffici. Le strutture operative sono individuate con riferimento alle seguenti aree:

a) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;

b) programmazione attuativa, monitoraggio e controllo dei livelli di assistenza;

c) verifica e controllo dei bilanci delle Agenzie provinciali e controllo di gestione;

d) supporto tecnico gestionale alle Aziende Sanitarie provinciali e politica degli investimenti. I servizi di supporto svolgono le attività inerenti al sistema informativo, alle risorse umane ed alla formazione, nonchè' al controllo di gestione interna e all'amministrazione dell'Agenzia.

3. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale attraverso procedura di evidenza pubblica, fra persone di provata esperienza decennale nella materia di competenza della specifica struttura o servizio e assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Al Direttore generale e ai Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia, assunti con contratti di diritto privato attraverso concorso pubblico, si applicano le disposizioni previste rispettivamente per i Dirigenti Generali e di Settore della Regione Calabria.

4. Le strutture operative e i servizi di supporto non possono essere complessivamente superiori a quattro.

5. Il Direttore generale, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, riunisce in conferenza almeno ogni tre mesi, i Direttori generali delle Agenzie Provinciali al fine di verificare:

a) lo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria;

b) l'andamento della spesa sanitaria regionale.

Art. 5

(Personale)

1. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalle Aziende sanitarie provinciali e dalla Regione nonchè dagli Enti locali regionali. Il contingente massimo di personale e' fissato dal Direttore Generale, di concerto con la Giunta Regionale

2. Il comando di dipendenti regionali presso l'Agenzia regionale della sanità avviene anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

3. L'Agenzia può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività', di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, nel rispetto delle norme che disciplinano la normativa sugli affidamenti di servizi ed incarichi per gli appalti pubblici.

Art. 6

(Finanziamento e bilancio)

1. L'Agenzia dispone di una propria dotazione finanziaria, fissata annualmente dal Consiglio Regionale, integrata dalle risorse che la medesima acquisisce a seguito dei servizi e delle consulenze fornite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. L'Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità e i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende sanitarie.

Art. 7

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri nominati per concorso pubblico e valutati dalla Commissione di cui all’art. 4, fra professionisti iscritti all'apposito albo. I compiti, le modalita' di funzionamento del collegio e il trattamento economico dei componenti sono gli stessi previsti per i revisori dei conti delle aziende pubbliche della Regione Calabria.

Art. 8

(Controlli)

1. Il controllo sugli atti dell'Agenzia comportanti impegni di spesa e' disciplinato con legge regionale.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti Regionale i provvedimenti concernenti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Dalla data di attivazione, l'Agenzia ha compiti di conduzione dell'attività' di sperimentazione, di controllo, di gestione e di verifica dei risultati delle attività delle Agenzie Provinciali,, di osservazione epidemiologica e di supporto della Direzione regionale della sanita', nonche' di ogni altra attivita' di cui all'articolo 3.

2. Il servizio di tesoreria e' svolto, alle stesse condizioni, dall'Istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale.

Art. 11

(Comitato di controllo strategico)

1. E’ istituito il Comitato di indirizzo consultivo e strategico con il compito di indirizzare, monitorare, verificare e controllare le attività dell’Agenzia.
I membri del Comitato restano in carica per 5 anni e decadono dalla carica a seguito di dimissioni o dopo tre assenze consecutive.
Il Comitato nella prima seduta nomina il Presidente e approva il regolamento di funzionamento interno entro 60 giorni dalla data del proprio insediamento. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti scientifici indipendenti competenti nella materia relativa al singolo argomento trattato, anche attivando specifici gruppi di lavoro.

Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da:
– un rappresentante designato dal Ministero della Salute:
– un rappresentante designato dal Presidente della Giunta Regionale;
– un rappresentante designato dall’Ordine nazionale dei medici;
– un rappresentante designati dalle Università calabresi;
– un rappresentante designato della Corte di Conti sezione regionale;
I membri del Comitato e gli esperti si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, relativamente alla dotazione finanziaria dell'Agenzia, fanno carico al capitolo di bilancio di competenza dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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DICHIARAZIONE DI DARIO FRANCESCHINI

Stop al rapporto tra politica e sanità

“…. c'è un rapporto politica-sistema sanitario che va rotto alla radice. Se c'è un settore in cui deve valere solo la competenza e la qualità questa è la sanità e non è possibile che i condizionamenti politici arrivino per vari canali. Bisogna rompere il canale tra politica e gestione della sanità ad esempio togliendo la norma in base alla quale i direttori generali delle Asl sono nominati dagli assessori , perché può succedere che dopo aver nominato i direttori delle Asl, arrivi pure la telefonata per nominare il primario”.

ON. F.Laratta
“Sulla gestione della sanità, la politica deve fare un passo indietro, anzi due. Dobbiamo separare con legge le competenze proprie del consiglio e della giunta regionale (l’approvazione, ad esempio, del Piano sanitario all’inizio di ogni legislatura) da quelle della gestione vera e propria. La gestione e deve essere garantita , da un’apposita Agenzia Regionale della Sanità, autonoma e indipendente, guidata da un Direttore Generale, prescelto secondo meccanismi di evidenza pubblica, ovvero per mezzo dell’espletamento di una procedura concorsuale (per titoli ed esami)
LA politica deve tornare a progettare, i dirigenti e i manager devono occuparsi di gestione. Separare i due campi è fondamentale. Ma è altrettanto fondamentale scegliere dirigenti e manager competenti, particolarmente preparati, soprattutto in un settore delicato come la Sanità. Dirigenti e manager devono poter garantire assoluta autonomia e indipendenza. Con la proposta di legge regionale che ci apprestiamo a presentare nei prossimi giorni, lanciamo una sfida a tutto il mondo politico e a noi stessi.
Questa potrebbe essere, se approvata, l’ultima legge di questa legislatura regionale. E insieme, la prima legge della prossima legislatura, capace cioè di disciplinare sin dai primi giorni, un settore assai delicato, per poterlo così rilanciare, rendendolo particolarmente efficiente. Spero e credo che da tutti i gruppi politici posso giungere il sostegno a questa proposta di legge regionale”.

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