Site icon archivio di politicamentecorretto.com

INCENTIVI 2009: ROTTAMAZIONE AUTO, MOTO, ED ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI, BICICLETTE, CICLOMOTORI

a cura di Rita Sabelli

Gli incentivi per il 2009 relativi alla rottamazione dei veicoli sono state introdotte con il Decreto Legge 5/2009 del 10/2/2009 convertito nella legge 33/09 pubblicata sulla GU dell'11/4/2009..

Rispetto al 2008 vi sono delle differenze, prima tra tutte l'assenza di incentivi per la sola rottamazione compensata, in parte, dall'aumento di quelli destinati a chi rottama acquistando nel contempo un mezzo nuovo.

E' bene precisare che gli incentivi di rottamazione con riacquisto del 2008 non sono stati prorogati e quelli per il 2009 decorrono dal 7 Febbraio (vale la data di sottoscrizione del contratto di acquisto).
Conseguentemente, le rottamazioni con riacquisto effettuate nel periodo 1 Gennaio-6 Febbraio rimangono escluse dalle agevolazioni.

Costituiscono eccezione gli incentivi per l'acquisto dei mezzi ecologici introdotti fin dal 2007 (legge finanziaria 2007) per i quali, gia' all'origine, la validita' era stata fissata a tutto il 2009 e che sono stati incrementati dal decreto 5/09. Dettagli sull'applicazione sono descritti piu' avanti.

Ultima precisazione: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la validita' per il 2009 dei propri chiarimenti emanati negli anni passati per gli ecoincentivi 2007/2008 (nota del 13/2/07 e risoluzione del 21/3/08 n.8/DPF) .
L'Aci, ulteriormente, ha emanato circolari che spiegano l'applicazione degli incentivi 2009 (ultima circolare del 27/4/09 n.5347).
Questa scheda e' redatta tenendo conto di tutti i suddetti chiarimenti, in modo da essere piu' esaustiva possibile.

In data 22 Aprile 2009 sono anche partiti gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale come biciclette, ciclomotori elettrici ed ibridi, grazie ad un accordo tra Ministero dell'Ambiente e associazioni come l'ANCMA e CEI CIVES.

ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE CON RIACQUISTO
Per la rottamazione di autovetture per il trasporto promiscuo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 immatricolate fino al 31/12/99 con riacquisto di vetture di categoria Euro 4 od Euro 5 che emettano non oltre 140 grammi di Co2 per Km oppure -se alimentate a gasolio- non oltre 130 grammi di Co2 per Km, e' concesso un bonus di
– 1.500 euro

Questa agevolazione vale per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con le note gia' dette in premessa, precisa che questo incentivo:
– spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e' condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall'acquirente;
– spetta anche se la rottamazione precede l'acquisto, a patto che essa sia avvenuta nel periodo di valenza dei benefici (7/2-31/12/09). Se la demolizione e' avvenuta senza l'intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra' consegnare al venditore il certificato di rottamazione;
– spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). L'apertura della successione deve risalire al massimo al 3/10/06 (prima entrata in vigore degli ecoincentivi). Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati;
– spetta anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e' necessaria una “dichiarazione di consenso” del comproprietario. Il PRA e' incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria;
– spetta anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing;
– non spetta se il veicolo acquistato e' a “km zero”, poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati;
– non spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

Riferimenti normativi: D.l. 5/09 art.1 comma 1, Risoluzione Ministero dell'Economia del 21/3/08 (n.8/DPF) che ha confermato le disposizioni della propria nota del 13/2/07, Circolare ACI 27/4/09 anche inerente la circolare ministeriale del 13/2/09.

ROTTAMAZIONE VEICOLI COMMERCIALI E CARAVAN CON RIACQUISTO
Per la rottamazione di:
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
– autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
– autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

di massa massima fino a 3.500 kg di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, immatricolati fino al 31/12/99 con riacquisto di veicoli nuovi appartenenti agli stessi tipi suddetti (codice della strada, art. 54, comma 1, lettere c, d, f, g, ed m) di massa complessiva non superiore a 3.500 kg e di categoria Euro 4 od Euro 5, e' concesso un contributo di
– 2.500 euro.

Questa agevolazione vale per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con le note gia' dette in premessa, precisa che:
– i veicoli ad uso promiscuo (cosi' come definiti dall'art.54 art.1 lettera c del c.d.s), proprio perche' non piu' omologati dall'Ottobre 1998, sono assimilabili agli autocarri, ai veicoli adibiti ad usi specifici e a quelli adibiti ad usi speciali. Per godere dei benefici, quindi, alla rottamazione di un veicolo ad uso promiscuo (avente le caratteristiche gia' dette, ovvero il limite di massa di 35 q) puo' essere abbinato l'acquisto di un veicolo nuovo classificato diversamente;
– i veicoli definiti dall'art.54 c.d.s. (lettere d,f,g quindi autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale) sono sostituibili reciprocamente, sempre nel rispetto del limite di massa di 35 q;
– i caravan costituiscono l'eccezione alla suddetta regola, nel senso che a fronte della loro rottamazione deve essere acquistato -per poter godere dei benefici- un veicolo della stessa categoria, ovvero un nuovo caravan.

Inoltre, analogamente agli altri tipi di incentivo:
– l'incentivo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e' condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall'acquirente;
– spetta anche se la rottamazione precede l'acquisto, a patto che essa sia avvenuta nel periodo di valenza dei benefici (7/2-31/12/09). Se la demolizione e' avvenuta senza l'intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra' consegnare al venditore il certificato di rottamazione;
– spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). L'apertura della successione deve risalire al massimo al 3/10/06 (prima entrata in vigore degli ecoincentivi). Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati;
– spetta anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e' necessaria una “dichiarazione di consenso” del comproprietario. Il PRA e' incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria;
– spetta anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing;
– NON spetta se il veicolo acquistato e' a “km zero”, poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati;
– NON spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

Fonte normativa: Decreto 5/2009 art.1 comma 2, Risoluzione Ministero dell'Economia del 21/3/08 (n.8/DPF) che ha confermato le disposizioni della propria nota del 13/2/07, Circolare ACI 27/4/09 anche inerente la circolare ministeriale del 13/2/09.

ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI
In caso di acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione -esclusiva o doppia- a gas metano, elettricita' od idrogeno, e' concesso un contributo di:
– 3.500 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km
– 1.500 euro negli altri casi.

In caso invece di acquisto di autocarri nuovi di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4” o “euro 5”, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, e' concesso un contributo di
– 4.000 euro

Queste agevolazioni valgono per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

Esse inoltre sono cumulabili con quelle previste per la rottamazione con riacquisto gia' dette.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con le note gia' dette in premessa, precisa che:
– esse spettano anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing;
– non spettano se il veicolo acquistato e' a “km zero”, poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati;
– non spettano, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
– Il Ministero dell'economia chiarisce che il limite a cui fare riferimento e' quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato sulla carta di circolazione. Per i veicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o idrogeno-benzina) vale il dato di emissione di CO2 specificato sulla stessa carta. Per i veicoli esclusivamente alimentati ad elettricita' od idrogeno il beneficio si applica sempre nella misura piena;

Nota per chi acquista autovetture a GPL o autocarri (di massa fino a 3500 kg) euro 4 o 5 omologati dal costruttore con alimentazione -esclusiva o doppia- o GPL, elettrica o ad idrogeno.
Per chi acquista questi veicoli nel 2009 rimangono invariati i bonus gia' previsti per il 2008, che sono:
– 2.000 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km
– 1.500 euro negli altri casi

Nota per chi acquista nel periodo 1 Gennaio-6 Febbraio
Come gia' detto la validita' di questi incentivi, fin dalla loro prima introduzione, era stata fissata a tutto il 2009. Per gli acquisti dal 7/2 in poi valgono le cifre gia' dette, dovute all'introduzione del dl 5/09, ma per il periodo precedente (2008 fino al 6 Febbraio 2009), rimangono validi questi incentivi, validi sia per le autovetture ecologiche sia per gli autocarri ecologici:
.- 2.000 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km
– 1.500 euro negli altri casi

Riferimenti normativi: Finanziaria 2007 (legge 296/06) art.1 commi 228/229, con aggiornamenti del DL 5/09 art.1 commi 3 e, Risoluzione Ministero dell'Economia del 21/3/08 (n.8/DPF) che ha confermato le disposizioni della propria nota del 13/2/07, Circolare ACI 27/4/09 anche inerente la circolare ministeriale del 13/2/09.

ROTTAMAZIONE MOTOCICLI CON RIACQUISTO
Per la rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro 0 od Euro 1 con acquisto di un motociclo nuovo Euro 3 di cilindrata fino a 400 cc, ovvero non superiore a 60 Kw, e' concesso un contributo di:
– 500 euro.

Questa agevolazione vale per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

Fonte normativa: Decreto 5/2009 art.1 comma 5 e Circolare ACI 27/4/09 anche inerente la circolare ministeriale del 13/2/09..

COME USUFRUIRE DEI BENEFICI
Come per l'anno scorso, le pratiche per usufruire dei benefici relativi all'acquisto sono a carico del venditore, che deve integrare la documentazione da presentare al PRA per la prima immatricolazione con una dichiarazione sostitutiva di notorieta' (autocertificazione) in cui devono essere indicati:
– la conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti per l'ottenimento dei benefici;
– la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati per la demolizione e la conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dalla legge;

Alla dichiarazione vanno allegati:
– copia del certificato di rottamazione o del certificato di proprieta' con annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo. In sede di conversione in legge il legislatore aveva previsto che poteva essere presentato il “documento di presa in carico” da parte del centro autorizzato per la demolizione e della domanda di cancellazione per demolizione, ma come precisato dall'ACI si tratta di un'iprecisione. Il documento necessario e' il certificato di rottamazione. La sua mancanza pero' non impedisce il godimento dei benefici, purche' risulti annotata al PRA l'avvenuta cessazione della circolazione del veicolo, con emissione del certificato di radiazione (*).
– copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
– copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
– copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente;
– altri eventuali documenti necessari.

Le richieste di formalita' al PRA debbono essere presentate entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo -ai sensi dell'art.93 del c.d.s.- pena la decadenza di tutte le agevolazioni.

Il venditore deve, ulteriormente:
– consegnare il veicolo ritirato al demolitore e cancellarne i dati al PRA (direttamente o per delega) entro 15gg dalla consegna del nuovo mezzo;
– inviare le documentazioni inerenti la vendita e la rottamazione al produttore, che deve conservarle per cinque anni.

I contributi sono anticipati dai venditori come detrazione dal prezzo.
I Concessionari-venditori vengono poi rimborsati dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione oppure dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo. Questi, da parte loro, recuperano il contributo detraendolo dalle proprie tasse.

Nota (*): la fonte di queste informazioni, anche per riferimenti, e' la circolare ACI 5347 del 27/4/09.

UN CASO A PARTE: installazione di impianti a metano o a gpl su veicoli gia' circolanti
Il decreto conferma -com'era avvenuto per il 2008- la validita' dei contributi per l'installazione di impianti GPL e a gas metano su veicoli gia' in circolazione.

Ricordiamo che si tratta degli incentivi concessi gia' da qualche anno dal Ministero per lo sviluppo economico -nella misura per il 2008 di euro 350 o 500 a seconda che venisse installato un impianto GPL o a gas- come sconto al momento della trasformazione,

Dal 7/2/09, tali contributi diventano di:
– euro 500 per l'installazione di impianti a GPL
– euro 650 per l'installazione di impianti a GAS METANO
su autoveicoli euro 0, euro 1 od euro 2.

Per queste agevolazioni sono fissati dei precisi limiti di spesa, raggiunti i quali il contributo non e' piu' erogabile. Tutte le informazioni al riguardo, con la lista degli installatori, possono essere trovate sul sito del consorzio ECOGAS: http://www.ecogas.it

Nota: i suddetti incentivi sono statali. Per informazioni su eventuali ulteriori incentivi previsti a livello locale si deve far riferimento al proprio comune, provincia o regione.

Fonte normativa: Legge 403/97 (di conversione del dl 324/97) art.1 comma 2 e relativi decreti del Ministero dell'Industria e del Ministero sviluppo economico. Ultime proroghe: Finanziaria 2007 (legge 286/2006) art.2 comma 59, decreto Milleproroghe 2008 (d.l.248/07 convertito nella legge 31/08) art.29 comma 9 e decreto legge 5/2009, art.1 comma 7.

LINK UTILI
– Il testo del decreto convertito il legge:

INCENTIVI ACQUISTO BICI E CICLOMOTORI ECOLOGICI
Il Ministero dell'Ambiente, d'accordo con l'ANCMA (Associazione Nazionale Cicli Motocicli e Accessori) e il CEI CIVES (Comitato Elettrotecnico Italiano e Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali), ha stabilito degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

La somma assegnata a questi incentivi e' di 8.750.000 euro da erogare nel corso del 2009, per acquisti fatti a partire dal 22 Aprile 2009. Gli incentivi saranno erogati fino al raggiungimento di questol tetto e comunque non oltre il 31/12/09, a meno che nel frattempo l'accordo non venga prorogato.

Gli incentivi possono essere goduti da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in italia (con eccezione delle ditte che effettuano attivita' di trasporto in conto terzi o di vendita degli stessi veicoli nonche' dai loro rappresentanti legali).

Questi gli incentivi:
– acquisto di una bicicletta, di una bicicletta a pedalata assistita o di un veicolo assimilato: 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 700 euro;
– acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione di un ciclomotore Euro 0 od Euro 1: 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 1.300 euro;
-acquisto di un motociclo Euro 3 ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore Euro 0 od Euro 1: 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 950 euro;
– acquisto di un ciclomotore elettrico, con contestuale rottamazione di un ciclomotore Euro 0 od Euro 1: 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 850 euro;
– acquisto di un ciclomotore ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore Euro 0 od Euro 1: 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 600 euro;
– acquisto di un ciclomotore Euro 2 a quattro tempi o di un ciclomotore Euro 2 a ridotto consumo, con contestuale rottamazione di un ciclomotore Euro 0 od Euro 1: 20% del costo del veicolo fino ad un massimo di 350 euro;
– acquisto di un ciclomotore Euro 2 a due tempi, con contestuale rottamazione di un ciclomotore Euro 0 od Euro 1 : 8% del costo del veicolo fino ad un massimo di 180 euro.

Note importanti:
– I suddetti incentivi possono essere usufruiti solo acquistando i modelli indicati dal Ministero dell'Ambiente in un apposito decreto che fissa anche i listini di riferimento (vedi link utili), e vengono calcolati sul prezzo comprensivo di IVA. I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica;
– I suddetti incentivi non sono cumulabili con altri eventuali incentivi pubblici, anche locali;
– Ogni beneficiario puo' acquistare al massimo tre veicoli all'anno usufruendo degli incentivi;
– Il contributo per la rottamazione dei ciclomotori Euro 0 od Euro 1 nei suddetti casi di acquisto e' di 30 euro, erogato in parti uguali dal Ministero e dal rivenditore.
– Chiarimenti sulle caratteristiche dei veicoli ammessi all'incentivazione sono contenuti nel testo dell'Accordo (Art.2: definizioni) disponibile tra i link utili.

COME PROCEDERE
Il soggetto che intende usufruire dei benefici deve compilare un modulo da consegnare al venditore, con allegati copia del documento di identita' e copia del certificato di idoneita' tecnica del veicolo (non necessario se si acquista una bicicletta).

Il beneficio e' riconosciuto direttamente dal venditore come riduzione del prezzo.

I venditori devono, ulterioremente:
– consegnare il veicolo da rottamare (quando previsto) al demolitore;
– trasmettere la richiesta di incentivo al Ministero che poi, mensilmente, li rimborsera' attraverso le case produttrici o importatrici;
– conservare per almeno cinque anni la richiesta del beneficiario e la documentazione contabile inerente l'operazione effettuata.

Dettagli e moduli (per la richiesta) si trovano all'interno dell'accordo disponibile sul sito CEI CIVES inserito tra i link utili.

LINK UTILI
– sito CEI CIVES con dettagli e testi dell'accordo e del DM sui listini:

Exit mobile version