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Pacchetto sicurezza. Le novita’

di Antonella Porfido

In data 2 luglio 2009 il ddl 733-bis, detto “pacchetto sicurezza”, e' stata definitivamente approvato in seconda lettura dal Senato. Il testo, suddiviso in tre macro-articoli, composti a loro volta da numerosi commi, secondo una tecnica legislativa assai macchinosa e alquanto discutibile, contiene numerose innovazioni in materia di immigrazione. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qui di seguito indichiamo le novita' piu' rilevanti:

1) Contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina
La legge introduce un nuovo reato rubricato “ingresso e soggiorno illegale nello Stato”, attraverso l'inserimento del nuovo art. 10-bis nel Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/98), che punisce con l'ammenda da € 5.000 a € 10.000 lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Pur trattandosi di un reato contravvenzionale, la norma non consente la possibilita' di estinguere il reato tramite oblazione (art. 1, lettera A del ddl).
L’accertamento della sussistenza del reato e' affidata alla competenza del Giudice di Pace.
Il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina viene affidato anche agli agenti che si occupano di trasferimento fondi (cd money transfer). Questi soggetti, infatti, a pena di cancellazione dall’elenco di agenti in attivita' finanziaria, dovranno acquisire e conservare per dieci anni copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero che richiede loro l’operazione di trasferimento. In mancanza di un valido titolo di soggiorno gli agenti, entro 12 ore, dovranno segnalare la mancanza del titolo all’autorita' locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto (art. 1, comma 20).

2) L’ingresso in Italia
Con la modifica all’art. 4, comma 3 del Testo Unico Imm., oltre a quanto gia' stabilito dalla vecchia formulazione, l’ingresso sara’ precluso anche nel caso di soggetti condannati con sentenze non definitive. Fra i reati ostativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia vengono aggiunti quelli aventi ad oggetto la tutela del diritto d’autore, nonche’ gli artt. 473 e 474 del codice penale (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), per i quali lo straniero sia stato condannato con sentenza irrevocabile (art. 1 comma 22, lettera A).

a) La richiesta e il rinnovo del permesso di soggiorno
L’articolo 4 bis del T.U.Immigrazione, nella nuova formulazione, introduce una sorta di “permesso di soggiorno a punti”. Per tale novita’, al momento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero dovra’ obbligatoriamente stipulare il cosiddetto “accordo di integrazione”, con il quale sottoscrive specifici obiettivi che si impegna a conseguire durante il periodo di validita' del permesso stesso. Tale accordo sara’ articolato su un numero di crediti la perdita dei quali comporta la revoca del titolo di soggiorno, con conseguente espulsione amministrativa dello straniero (art. 1, comma 25).Al momento deve ancora essere emanato il regolamento che disciplinera' questa novita'.
N.b. Faranno eccezione a tale norma i titolari di permesso di soggiorno per asilo; i richiedenti asilo e i richiedenti protezione sussidiaria; i possessori di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per motivi familiari, nonche' i possessori di permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare di straniero cittadino UE, e lo straniero che ha il permesso di soggiorno per avere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Come previsto dal nuovo art. 5 c. 2 ter del T.u.i., sia la richiesta che il rinnovo del permesso di soggiorno saranno soggette al pagamento di una somma compresa tra 80 e 200 euro (art.1, comma 22, lettera b). Tale contributo non si dovra’ versare solo in caso di richiesta/rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di asilo, di protezione sussidiaria e per motivi umanitari. Viene modificato anche il termine per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno in Questura. La nuova norma stabilisce, infatti, il rispetto di un unico termine, che e' quello di 60 giorni prima della scadenza del documento (nuovo art. 5, comma 4 t.u.i.), previsto dall'art.1, comma 22, lettera c.
La mancata esibizione, a richiesta, del passaporto o del titolo di soggiorno senza un giustificato motivo, sara' sanzionata con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000 (art. 1, comma 22 lettera H).

b) Test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Il rilascio del documento, per quanto disposto dal nuovo articolo 9 c. 2 bis, sara' subordinato al superamento di un test sulla conoscenza della lingua italiana, le cui modalita’ di svolgimento dovranno essere determinate dai ministri dell’Interno e dell'Istruzione, dell’universita’ e della ricerca (art. 1, comma 15 lettera i).

c) L’acquisizione della cittadinanza italiana
Con la modifica dell’art. 5 della legge 91/92 si stabilisce che l’acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, si potra’ avere solo in caso di residenza legale di due anni sul territorio italiano a far data dal matrimonio, oppure di tre anni in caso di residenza all’estero (art. 1 comma 11). Qualora, pero’, vi sia la presenza di figli nati dai coniugi italiani, i periodi devono essere dimezzati (art. 1, comma 11 ddl.
La richiesta di cittadinanza, in ogni caso, non sara' piu' gratuita, ma sara' soggetta al pagamento di un contributo di € 200,00, cosi' come le dichiarazioni di elezione, acquisto o riacquisto della stessa (art 1, comma 11, punto 2).

d) L’obbligo di esibizione di un valido titolo di soggiorno
La nuova formulazione dell’art. 6 c. 2 del testo unico immigrazione stabilisce che per il rilascio di licenze, nonche' per il rilascio di autorizzazioni e iscrizioni, sara' necessario esibire il permesso, o la carta di soggiorno. L’esibizione resta esclusa per alcune attivita':
– sportive e ricreative che abbiano carattere temporaneo;
– accesso a prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 t.u.i. (anche se e' stata confermata l'abrogazione del comma 5 dello stesso articolo, che comportava il divieto di segnalazione dello straniero clandestino all'autorita' da parte degli operatori di strutture sanitarie);
– accesso a prestazioni scolastiche obbligatorie (art. 1, comma 15, lettera G).
La mancata esibizione del titolo di soggiorno, senza un giustificato motivo, sara' sanzionata con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino a € 2.000 (art. 1, comma 15, lettera H).

e) Disciplina del matrimonio
Per potersi sposare in Italia, lo straniero dovra' esibire “un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano”, cosi' come risulta dalla modifica apportata all’art. 116 del codice civile. Dunque, per gli stranieri extracomunitari, non sara' piu' sufficiente ottenere il solo nulla osta alle nozze rilasciato dal proprio Paese di origine, ma occorrera' anche avere un titolo di soggiorno valido (art. 1, comma 15).

f) Ricongiungimento familiare
Il nuovo art. 29 comma 3 lett. A aggiunge alla necessita’ del certificato di idoneita’ alloggiativa, quello di idoneita’ igienico-sanitaria. Entrambi i certificati dovranno essere rilasciati dai competenti uffici comunali. Solo nel caso in cui, a seguito dell'ingresso di uno dei genitori, vi sia un minore di 14 anni, sara’ sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio in cui il minore andra' a dimorare.
Inoltre, qualora il nulla osta non venga rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della richiesta, non sara' piu' possibile richiedere il visto d’ingresso (e' stata eliminata, quindi, la possibilita' -trascorso detto termine- di rivolgersi direttamente all'autorita' consolare italiana nel proprio Paese d'origine per ottenere il visto).
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 29, non sara’ poi possibile il ricongiungimento dei soggetti di cui alla lettera a) e d) del comma 1 (coniuge, genitori a carico o ultrasessantacinquenni in casi specifici), quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (la disposizione e' rivolta ad evitare il ricongiungimento familiare in caso di matrimoni poligami) (art.1, comma 15, lettera s). Sara', invece concesso il ricongiungimento al genitore naturale di figlio minorenne, gia’ regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purche’ abbia i requisiti di alloggio e di reddito. A tal fine, si tiene conto del possesso dei requisiti dell’altro genitore (art. 1, comma 15, lettera T).

g) Disciplina dell’espulsione e del respingimento
Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parenti italiani, viene limitato al solo secondo grado di parentela (non e' piu' rivolto, quindi, ai parenti fino al 4o grado di cittadino italiano) (art. 1, comma 22, lettera P).
Il prolungamento del periodo in cui gli stranieri possono essere trattenuti nei centri di permanenza, nel caso di difficolta’ nell’accertare l’identita’, sara’ fino ad un massimo di 180 giorni (art. 1, comma 22, lettera Ul).
La norma si applichera’ anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovano gia’ in tali centri.
Con la formulazione dell’art. 14 bis del T.u.i., viene istituito un “Fondo per i rimpatri” finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 1, comma 22, lettera N).

h) Iscrizione anagrafica
Nel caso in cui lo straniero richieda iscrizione o variazione della residenza anagrafica, si potra' avere la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile (art. 1, comma 18). Lo straniero subira' la cancellazione anagrafica dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno (art.1, comma 28).

i) Locazione di immobile a straniero privo del permesso di soggiorno
All'art. 12 comma 5-bis T.u.i., si precisa che il divieto di cessione a titolo oneroso, o di locazione, di un immobile allo straniero privo di permesso di soggiorno, sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e' tale quando la situazione di irregolarita' dello straniero e' conosciuta al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (Art. 1, comma 14).

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