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SAN REMO: LA CRISI ECONOMICA INVITA A NON EMANARE ORDINANZE ILLEGITTIME

Firenze 28 giugno 2009
Al Sindaco del Comune di San Remo
Al Comandante la Polizia Municipale

E per conoscenza e competenza:
Al Difensore Civico
Al Prefetto di Imperia
Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Agli Organi di Informazione

Oggetto: Richiesta accesso documenti, Regolamento “camper”.

Riferimenti:
• articolo pubblicato il 26 giugno 2009 su www.sanremonews.it , ,
• articolo “Il Sindaco butta a mare i camper”, Sanremo, Il Giornale 27 giugno 2009.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede in Firenze, via San Niccolò nc 21, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan,

PREMESSO CHE:
• gli articoli in riferimento sono quanto meno allarmanti perché evidenziano l’emanazione di ordinanze locali limitative alla circolazione stradale (circolazione e sosta) delle autocaravan;

• devono esservi noti i contenuti della Direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 con la quale il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione VIII ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;

• devono esservi noti i contenuti della Direttiva 14 gennaio 2008 prot. 0000277 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 del Codice della strada – Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero dell’Interno ed inviata a tutte le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

• devono esservi noti i contenuti della nota prot. 0050502 datata 16 giugno 2008 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II, ha chiarito che “qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”;
la crisi economica in atto nel Paese sconsiglia chi è stato eletto ad Amministrare il Bene Pubblico ad attivare ordinanze che attiverebbero onerosi ed assurdi contenziosi tra cittadini e Pubblica Amministrazione;

CHIEDE
AL SINDACO e al Comandante del Comune di San Remo
conferma del o dei provvedimenti annunciati negli articoli in riferimento.

Si coglie l’occasione per ricordare che i poteri e i doveri del Sindaco e del Comandante la Polizia Municipale, investono, in particolare per la gestione della circolazione stradale nel rispetto del Codice della Strada, tutti i cittadini. Per quanto detto, ricordiamo i due semplici e determinanti diritti che sono alla base del Nuovo Codice della Strada:
1. Il primo diritto è che il cittadino gode della libera circolazione stradale.
2. Il secondo diritto è la possibilità concessa al gestore della strada di derogare al precedente diritto, ponendo dei limiti alla libera circolazione stradale ma il legislatore, con il Nuovo Codice della Strada, nel concedere la possibilità di deroga, ha previsto a carico del gestore della strada (il Sindaco o altra figura) precise procedure e controlli tali da garantire al cittadino che una limitazione sia giustificata e non frutto di una personale esigenza.

Alla luce di quanto sopra ricordato, riguardo alla circolazione stradale delle autocaravan,
si ricorda che avviene in due modi:
1. Circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan di residenti e/o di passaggio ed è regolata dal Codice della Strada e dalle circolari ministeriali ricordate in prima pagina che ribadiscono NON si può escludere la circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.
2. Allestimento di parcheggi attrezzati per lo sviluppo delle presenze delle famiglie in autocaravan quale segmento di turismo di pregio, sia sociale che economico, perché dette presenze non richiedono la costruzione di edifici che occuperanno il territorio anche quando non saranno abitati. Infatti, l’autocaravan e la famiglia che la fruisce occupa il territorio unicamente per il tempo della sosta, apportando il loro contributo economico e culturale, lasciandolo integro alla loro partenza. Quindi, l’attivare o meno detti parcheggi attrezzati è una scelta politica e non un obbligo per il Sindaco. Non un obbligo ma una opportunità duplice perchè i parcheggi attrezzati per le autocaravan possono essere inseriti proficuamente nel Piano Comunale di Emergenza ed utilizzati in caso di emergenza da cittadini e veicoli della Protezione Civile. Cosa succede l’averli o non averli a disposizione lo abbiamo visto a L’Aquila dove alle prime piogge gli sfollati erano veramente con l’acqua alla gola, cosa che non sarebbe successa se vi fossero stati parcheggi attrezzati.

In conclusione, qualora i provvedimenti inerenti limitazioni alla circolazione stradale (circolazione e sosta) delle autocaravan fossero già stati emanati
CHIEDE AL SINDACO,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della L. 241/90 la trasmissione,
entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente,
di fotocopia non in bollo oppure in files,
con addebito di eventuali spese di segreteria e copia,
dei provvedimenti emanati per limitazioni alla circolazione stradale
(circolazione e sosta) delle autocaravan.

La documentazione richiesta può esserci inviata per e-mail a info@coordinamentocamperisti.it
oppure al numero di telefax 055 2346925 oppure all’indirizzo postale:
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti via San Niccolò, 21 50125 FIRENZE

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché per poter predisporre eventuali ricorsi in sede giurisdizionale e/o amministrativa. Si rappresenta che un’eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l’articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, sarà ritenuta responsabile per l’onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

A leggervii, Isabella Cocolo
Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

via San Niccolò, 21 – 50125 Firenze
telefoni 055 2340597 – 328 8169174
e-mail info@coordinamentocamperisti.it
telefax 055 2346925

UNO DEI MESSAGGI CHE ABBIAMO RICEVUTO
Inviato: venerdì 26 giugno 2009 22.19
Da: fabio [mailto:fabio.bertin@fastwebnet.it]
A: Coordinamento Camperisti; coordinamento camperisti
Oggetto: segnalazione
Spett.le Associazione,
sono con la presente a segnalarVi un'articolo letto oggi pomeriggio su un quotidiano on-line locale (www.sanremonews.it).
L'articolo riporta le parole del nuovo sindaco di Sanremo circa un nuovo pacchetto sicurezza molto discutibile e conclude con la seguente frase: “previsto anche un nuovo regolamento per i Camper, che non potranno più sostare in centro. Zoccarato (il sindaco) ha anche detto che non ci sarà nessuna area attrezzata, nemmeno quella prevista in Valle Armea dalla precedente amministrazione.
(La precedente Amministrazione aveva progettato un area di sosta camper in mezzo al verde, molto ombreggiata in Valla Armea a circa 5 km dal centro raggiungibile con una bellissima pista ciclabile o con i mezzi pubblici, uno ogni circa 10 minuti).
Alla faccia delle centinaia di camperisti che settimanalmente, estate e inverno raggiungono la mia città.
Proprio qualche giorno fà navigando su camperonline.it leggevo su un forum di aree di sosta dell'apertura di una nuova area sosta a Santo Stefano al mare, 12 km da Sanremo e mi sono stupito dell'euforia dei camperisti che l'avevano visitata tanto che ho inforcato lo scooter e sono andato a visitarla; tutto come previsto; bella; pulita; i gestori cordialissimi; non dovevo essere io ad andare a visitare l'area ma il mio sindaco, per imparare qualcosa!
Siccome sono un vostro socio e so che come Associazione intraprendete molte battaglie volevo portarVi a conoscenza di questa prospettiva per il turismo itinerante e nello stesso tempo volevo consigliare i colleghi camperisti che raggiungono la riviera di risparmiarsi qualche chilometro di strada e fermarsi a Santo Stefano al mare!
Cordiali saluti, un insoddisfatto e deluso cittadino-camperista sanremasco

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