FEDI (PD): le difficoltà  interpretative legate all’accordo italo – lussemburghese sulle imposizioni fiscali vanno superate

La richiesta era stata formulata in una interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella risposta il MEF conferma che l'Agenzia delle entrate ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 18 dell’accordo sulle imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Lussemburgo possa essere definito tramite un accordo di parziale modifica dello stesso Trattato internazionale e fa presente che tale soluzione è suggerita anche dall'OCSE nel paragrafo 28 del commentario all'articolo 18, proprio in considerazione del fatto che la differenza di regimi giuridici tra gli Stati spesso non consente di elaborare una definizione precisa di sicurezza sociale.

Il MEF informa inoltre che il Dipartimento delle finanze – Direzione relazioni internazionali ha avviato dei contatti con la controparte lussemburghese al fine di rappresentare come differenti interpretazioni adottate dalle Autorità competenti determinino alcune difficoltà applicative della norma convenzionale.

“Trattandosi di questioni urgenti e note, riproposte al Governo in numerose occasioni, riteniamo necessario produrre un’accelerazione nei negoziati per raggiungere l’obiettivo di modificare il Trattato ed evitare quindi la conseguenza della doppia imposizione fiscale. “Una doppia imposizione che colpisce proprio i redditi da pensione, normalmente legati alle condizioni sociali più deboli e più esposte anche all’attuale crisi economica”.
“Invito il Governo a predisporre una proposta di accordo amministrativo e a proporlo alle autorità lussemburghesi in modo tale che si possano superare le attuali difficoltà interpretative per quanto concerne i trattamenti pensionistici”.

Segue testo interrogazione e risposta MEF.

On. Marco Fedi
Segretario III Commissione Affari Esteri & Comunitari
Camera dei Deputati
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Prot. 2-6985/09
Roma, 14 maggio 2009

Si risponde all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-00092 il cui testo si allega in copia, presentata dalla S.V. Onorevole unitamente all'On.le Bucchino.

Con il documento di sindacato ispettivo cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere le iniziative che si intendono adottare per chiarire il contenuto dell' articolo 18 della Convenzione italo-lussemburghese contro le doppie imposizioni fiscali, in modo da uniformarlo alla maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e, soprattutto, al modello standard dell'OCSE, che, per evitare la doppia imposizione fiscale delle pensioni private, prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza.

L'art. 18 della Convenzione con il Lussemburgo, in vigore dal 1983, si compone di due commi, il primo dei quali stabilisce che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. ”

Il capoverso seguente dispone che “nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato”.

Secondo le SS.LL. Onorevoli vi sarebbe una palese contraddizione tra il primo ed il secondo comma, ove al primo si indica che le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza e al secondo che esse sono imponibili nello Stato di erogazione; contraddizione che avrebbe generato la paradossale conseguenza che le pensioni italiane pagate ad un soggetto residente in Lussemburgo e le pensioni lussemburghesi pagate ad un soggetto residente in Italia sarebbero tassate due volte contrariamente alla logica ed allo spirito della stessa Convenzione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha, anzitutto, precisato che le citate disposizioni hanno due ambiti applicativi diversi, in quanto il primo comma si applica alle pensioni di lavoro, ossia pagate al termine del proprio impiego, mentre il secondo comma ha come oggetto le pensioni pagate nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

Per spiegare l'apparente contraddizione tra il primo ed il secondo comma, secondo l'Agenzia delle entrate, è necessario precisare il significato da attribuire all'espressione previdenza sociale (o sécurité sociale) contenuta nel citato articolo 18, paragrafo 2, della vigente Convenzione tra l'Italia ed il Lussemburgo.

Al riguardo, la stessa Agenzia, con la circolare n. 41 del 21 luglio 2003, ha precisato che, nell'ambito applicativo della predetta norma convenzionale, rientrano solo le cosiddette “pensioni sociali”, erogate a soggetti privi di copertura previdenziale che versano in difficoltà economiche, gli assegni sociali e le pensioni d'invalidità.

Dissentendo da tale orientamento, le Autorità del Lussemburgo ritengono che nell'ambito della sécurité sociale vanno ricomprese le pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, reversibilità, nonché gli assegni familiari e l'indennità di disoccupazione.

Al riguardo, la predetta Agenzia ha segnalato che l'INPS non avrebbe seguito nella prassi le indicazioni contenute nella citata circolare n. 41 del 2003, continuando ad assoggettare a ritenuta anche le pensioni a carattere contributivo (di anzianità, vecchiaia e reversibilità) erogate a residenti in Lussemburgo.

È opportuno aggiungere che le analoghe difficoltà applicative insorte in materia di trattamenti pensionistici con riguardo alla Convenzione vigente con la Francia sono state superate con un Accordo amministrativo ad hoc, stipulato in data 20 dicembre 2000.

Tale Accordo prevede che, nell'ambito della sicurezza sociale, rientrano tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, erogate, dagli enti elencati nel medesimo Accordo, sia agli ex lavoratori dipendenti che autonomi.

Anche per quanto concerne la Convenzione vigente con il Lussemburgo, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 18 possa essere definito tramite un accordo di parziale modifica dello stesso Trattato internazionale e fa presente, peraltro, che tale soluzione è suggerita anche dall'OCSE nel paragrafo 28 del Commentario all'articolo 18, proprio in considerazione del fatto che la differenza di regimi giuridici tra gli Stati spesso non consente di elaborare una definizione precisa di sicurezza sociale.

Il Dipartimento delle finanze – Direzione relazioni internazionali ha, pertanto, avviato dei contatti con la controparte lussemburghese, al fine di rappresentare come differenti interpretazioni adottate dalle Autorità competenti determinino alcune difficoltà applicative della norma convenzionale.

Il sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze
On. Daniele Molgora

CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione a risposta scritta del 13 maggio 2008

FEDI e BUCCHINO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

l'Italia ha stipulato una serie di Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni fiscali; tali Convenzioni stabiliscono quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell'altro;

tali Convenzioni si applicano anche alle pensioni e di norma stabiliscono che le pensioni debbano essere tassate una sola volta e, se pensioni private, dallo Stato di residenza – sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani (ad esempio Inps) preposti all'erogazione del trattamento pensionistico;

la Convenzione con il Lussemburgo contro le doppie imposizioni fiscali è in vigore dal 1983;

tale Convenzione, all'articolo 18, stabilisce che:

«Art. 18. – (Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica). – l. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo l, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato».
è palese la contraddizione tra il primo ed il secondo comma, ove al primo si indica che le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza eal secondo che esse sono imponibili nello Stato di erogazione;

tale palese contraddizione ha generato un contenzioso interpretativo che non è mai stato risolto, con la conseguenza paradossale che le pensioni italiane pagate ad un soggetto residente in Lussemburgo e le pensioni lussemburghesi pagate ad un soggetto residente in Italia vengono tassate due volte contravvenendo così alla logica ed allo spirito della stessa convenzione contro le doppie imposizioni fiscali;

gli eventuali scomputi della ritenuta fiscale sulle suddette pensioni, previsti secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, spesso non compensano ma penalizzano i pensionati italiani sottoposti ad una evidente vessazione fiscale, e comunque richiedono complicate e lente procedure amministrative -:

quale urgente misura od iniziativa si intenda adottare per chiarire in maniera inequivocabile e definitiva, a 23 anni dalla entrata in vigore della Convenzione italo-lussemburghese contro le doppie imposizioni fiscali, il significato dell'articolo 18 di tale Convenzione, in modo da uniformarlo alla maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e soprattutto al modello standard dell'OCSE, che, per evitare la doppia imposizione fiscale delle pensioni private, prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza.

(4-00092)

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