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FEDI (PD): il 730, possibile solo per i “fiscalmente” residenti in Italia

Il Ministero per l’Economia e le Finanze ha risposto alla interrogazione a risposta scritta con la quale si chiedeva ragione dell’esclusione dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, impiegati all'estero, dalla possibilità di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 anziché l'«Unico» e si chiedeva di consentire, in una logica di piena equiparazione di diritti e doveri, per coloro i quali lavorano alle dipendenze di una amministrazione pubblica italiana che agisca anche da sostituto di imposta, la possibilità di compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi.
Il MEF ha ribadito che “una volta stabilito il Paese di residenza dei soggetti in questione, questi potranno presentare il Modello 730 se, in base alla normativa nazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sono considerati residenti in Italia”.
“Soltanto la presentazione del modello di dichiarazione UNICO Persone Fisiche, un'attenta analisi di tutti gli elementi attestati dal dichiarante e l'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione internazionale contro la doppia imposizione, consente all'Agenzia delle entrate di verificare la corretta liquidazione dell'imposta e il riconoscimento dell'eventuale diritto al rimborso a favore del soggetto non residente”.
“Ricordiamo a questo proposito che in base all’articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, è fiscalmente residente in Italia chi è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente oppure chi è domiciliato o ha la residenza nel territorio dello Stato”. “In questo senso appare necessario – ha sottolineato l’On. Marco Fedi – che da un lato si garantisca ai lavoratori fiscalmente residenti in Italia la possibilità di presentazione del 730 anche se prestano la loro attività all’estero, e vorremmo che il Ministero degli Affari esteri fornisca garanzie in proposito, e dall’altro si valutino le possibilità di estendere tale diritto a lavoratori che – pur non essendo fiscalmente residenti in Italia – non possono, in base al contratto di lavoro, produrre altro reddito all’estero.
Evidente che in questo caso occorrerebbe individuare la documentazione da presentare e andrebbero adottate le procedure per la verifica degli elementi attestati dal dichiarante. In questo senso abbiamo predisposto una proposta di legge assegnata alla Commissione Lavoro.
“Non escluderei poi una modifica del principio stesso della residenza fiscale ai fini della presentazione del modello 730, così come riterrei importante la modifica dell’attuale condizione dei 183 giorni di residenza come limite massimo per l’assunzione della residenza fiscale”. “Trattasi di questioni diverse tra loro ma legate da una sostanziale congruenza logica a proposito della necessità di modifica dei principi legati alla residenza fiscale” – ha concluso l’On. Marco Fedi.

Allegato testo completo interrogazione e risposta.

On. Marco Fedi
Segretario III Commissione Affari Esteri & Comunitari
Camera dei Deputati
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www.marcofedi.com.au mercoledì 20 maggio 2009

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, la S.V. Onorevole, premesso, tra l'altro, che per talune annualità i dipendenti del Ministero degli affari esteri impiegati all'estero, hanno potuto utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi ed a seguito di precise istruzioni impartite dal ministero stesso, il modello 730 anziché l' «Unico», proprio in forza di detto rapporto di lavoro, chiede di sapere se si intenda consentire, in una logica di piena equiparazione di diritti e doveri, per coloro i quali lavorano alle dipendenze di una amministrazione pubblica italiana che agisca anche da sostituto di imposta, la possibilità di compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici, si fa presente quanto segue.

La circostanza che i soggetti in questione prestino la propria attività lavorativa all'estero non esclude che gli stessi possano essere considerati residenti in Italia.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, l'articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nel l e anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. In via di principio, pertanto, non può essere esclusa la residenza fiscale in Italia dei cittadini italiani residenti all'estero che ivi lavorano per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato.

Infatti, la residenza in Italia di tali cittadini può essere mantenuta conservando, per più di 183 giorni, almeno uno dei requisiti richiamati dalla citata norma per la residenza fiscale.

Quanto sopra non esclude che il cittadino italiano, che presta attività lavorativa all'estero, possa essere considerato residente anche nello Stato in cui lavora, in base alla legislazione interna di detto Stato dando così luogo ad un caso di doppia residenza fiscale.

I casi di doppia residenza fiscale sono trattati e risolti dall'articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione Internazionale contro le doppie imposizioni.

Una volta stabilito il Paese di residenza dei soggetti in questione, questi potranno presentare il Modello 730 se, in base alla normativa nazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sono considerati residenti in Italia.

Al riguardo, si evidenzia che la presentazione del modello 730 da parte del contribuente costituisce la modalità mediante la quale lo stesso accede all'assistenza fiscale prestata dal sostituto di imposta o dai centri di assistenza fiscale, disciplinata per gli aspetti che in questa sede rilevano, dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Le “Istruzioni per la compilazione del modello 730/2009 – redditi 2008” prevedono, come per gli anni precedenti, che il modello 730 non possa essere presentato dai soggetti che non sono stati residenti in Italia nel 2008 e/o non lo sono nel 2009. I titolari di redditi prodotti in Italia residenti all'estero pertanto sono tenuti a dichiarare i redditi utilizzando il modello UNICO.

La preclusione relativa alla presentazione del modello 730 da parte dei soggetti non residenti deriva quindi dalle diverse modalità di determinazione del reddito individuate dal Testo unico delle imposte sui redditi, anche in relazione al limitato riconoscimento degli oneri deducibili e delle detrazioni dall'imposta lorda e dalla possibile applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate tra l'Italia e lo Stato estero di residenza del contribuente (le quali, tra l'altro possono prevedere, come metodo per eliminare la doppia imposizione, il rimborso dell'imposta assolta in Italia tramite la ritenuta alla fonte ma dovuta in tutto o in parte, nello Stato estero di residenza), che renderebbero problematica la gestione della posizione reddituale del contribuente non residente con riguardo alle operazioni di conguaglio.

La complessità del quadro normativo evidenziato va inoltre opportunamente considerata con riferimento all'attività di assistenza fiscale resa in sede di presentazione del modello 730. Con la richiesta da parte del contribuente dell'assistenza per la presentazione del modello 730, alcuni soggetti terzi (i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati) si inseriscono nel rapporto giuridico d'imposta ed in capo ad essi si concentrano precise responsabilità, tra cui, esclusivamente per le ultime due categorie, il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che implica, tra l'altro, “il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto” (articolo 2, decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164). In presenza di un soggetto fiscalmente non residente in Italia, in particolare nell'eventualità in cui dalla liquidazione scaturisca un rimborso d'imposta (come avviene nel caso di doppia tassazione del medesimo reddito, ricorrendone i requisiti normativi o convenzionali), si rende necessaria una specifica analisi circa il regime tributario applicabile, che a sua volta presuppone lo svolgimento di attività che non rientrano nei compiti istituzionali del soggetto che presta l'assistenza fiscale.

La preclusione relativa alla presentazione del modello 730 da parte dei soggetti non residenti deve ricollegarsi quindi anche all'esigenza di verifica del regime fiscale applicabile in concreto.

Soltanto la presentazione del modello di dichiarazione UNICO Persone Fisiche, un'attenta analisi di tutti gli elementi attestati dal dichiarante e l'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione internazionale contro la doppia imposizione, consentono all'Agenzia delle entrate di verificare la corretta liquidazione dell' imposta ed il riconoscimento dell' eventuale diritto al rimborso a favore del soggetto non residente.

Il sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze
On. Daniele Molgora

CAMERA DEI DEPUTA TI
Interrogazione a risposta scritta del 13 maggio 2008

FEDI e BUCCHINO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

negli anni scorsi i dipendenti del ministero degli affari esteri impiegati all'estero, hanno potuto utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi ed a seguito di precise istruzioni impartite dal ministero stesso, il modello 730 anziché l'el.Inico», proprio in forza di detto rapporto di lavoro;

i predetti dipendenti, per contratto, non possono avere altro reddito;

per la dichiarazione 2006, invece, tale possibilità è risultata preclusa ai dipendenti del ministero degli affari esteri assunti in loco;

nella fattispecie si tratta di sostituti d'imposta che sono pubbliche amministrazioni dello Stato italiano;

sia la «Guida del contribuente» che le istruzioni per la compilazione del 730 e del modello «Unico» lasciano ampi spazi ad interpretazioni contrastanti rispetto alla modulistica da utilizzare;

i cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito soggetto ad imposizione fiscale in Italia, sulla base della normativa nazionale o in base a convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali, debbono godere degli stessi doveri e degli stessi diritti e quindi poter accedere a procedure semplificate e ad operazioni di conguaglio in sede di versamenti IRPEF da parte del sostituto d'imposta-:

se si intenda consentire, in una logica di piena equiparazione di diritti e doveri, per coloro i quali lavorano alle dipendenze di una amministrazione pubblica italiana che agisca anche da sostituto di imposta, la possibilità di compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi.

(4-00090)

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